Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 settembre 2011 |
Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare: l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione; l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002) Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE» (di seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare: l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR), stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricita' da CAR designando il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A quale soggetto incaricato di rilasciarla; l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla CAR l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas; l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento; l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n.99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239 come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento; Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare: l'art. 30 comma 11 che: prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti; indica che il regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell'Unione Europea, al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza; prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti; l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purche', in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio; Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999; Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004; Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 20/2007; Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia, posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in attuazione della direttiva 2006/32/CE; Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il sistema dei citati certificati bianchi, che dia prevedibilita' al valore dell'incentivo, in modo da sostenere gli investimenti necessari per sviluppare il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento; Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base dell'effettivo rendimento degli impianti qualificati come cogenerativi ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi di energia primaria, derivanti dalla produzione di energia termica ed energia elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto delle diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo dell'energia attraverso reti di teleriscaldamento; Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo la non cumulabilita' di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di concorrenza sul mercato interno, nonche' del valore economico sul mercato nazionale dell'energia prodotta, in modo da mantenere il livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto alla CAR nei principali Stati Membri dell'Unione Europea
Decreta:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano: a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unita' di cogenerazione ovvero come rifacimento di unita' esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007; b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unita' medesima, secondo le modalita' ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011. |
| Art. 2
Definizioni
1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti: a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso; b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di seguito. Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di potenziamento della rete stessa che comportino una capacita' di trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore al trenta per cento della capacita' di trasporto nominale antecedente l'intervento di rifacimento. Si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti l'istallazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo alternatore all'interno di un sito dove sia gia' presente un impianto di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali nuove unita', affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo una sezione della turbina esistente; c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007; d) data di entrata in esercizio di una unita' di cogenerazione: data in cui e' stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell'unita', come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica; e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o che ha la disponibilita' dell'unita' di cogenerazione; f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unita' di cogenerazione verso una pluralita' di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprieta' o nella disponibilita' dell'operatore o di societa' controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su piu' terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all'operatore cosi' come definito dalla lettera e); b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni; c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura. |
| Art. 3
Condizioni per l'accesso al regime di sostegno
1. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si riportano per correntezza in allegato al presente decreto, con pari numerazione). 2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al comma 1, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto. 3. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto. |
| Art. 4
Regime di sostegno
1. Le unita' di cogenerazione, come definite all'art. 1 del presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto disposto dal comma 3, per un periodo di: a) dieci anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla lettera b) del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; b) quindici anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; c) cinque anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unita' di cui alle lettere precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei certificati bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun recupero o diritto a proroghe, gli anni in cui l'unita' di cogenerazione non rispetta le condizioni di cui all'art. 3, ferma restando la validita' del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio della medesima unita'. 4. La decorrenza indicata dal comma 2 puo' essere prorogata, su motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. |
| Art. 5
Periodo di rendicontazione
1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto, e' pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le decorrenze di cui all'art. 4, comma 2. 2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato alla stagionalita' dell'utenza calore, l'unita' di produzione di energia possa marciare in assetto cogenerativo per un periodo inferiore all'annualita' e' fatto obbligo agli operatori di dotare l'unita' stessa di idonea strumentazione che permetta di contabilizzare le ore di esercizio, il calore utile e l'energia elettrica prodotta durante la marcia in assetto cogenerativo. In carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento il periodo di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma 1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende l'indisponibilita' dell'utenza calore su base stagionale determinata dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni. |
| Art. 6
Cumulabilita' degli incentivi
1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto e' cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative: a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW; c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. Resta ferma l'applicazione dei regimi previsti per i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG 74/08 e per l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, nei limiti delle rispettive modalita' applicative. 3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unita' di cogenerazione. In tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto sono contabilizzati secondo i criteri del presente decreto, effettuando il relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici. 4. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, che hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai benefici di cui al presente decreto. |
| Art. 7 Valutazione preliminare dell'unita' di cogenerazione non in esercizio
1. Gli operatori che intendono accedere al regime di sostegno per unita' di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unita' di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unita' di cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica e' redatta secondo la modulistica che sara' resa disponibile, sul sito internet del GSE, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre 2011. 2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la sufficienza della documentazione stessa, individuando eventuali carenze ed indicando le eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non intende apportare le modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in fase di riconoscimento, ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione. 3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al comma 1, completa delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate dall'operatore, costituisce il quadro di riferimento per l'unita' di cogenerazione ed esime l'operatore dalla presentazione di ulteriore documentazione nella fase di riconoscimento di cui all'art. 8, fatti salvi i dati di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo di trasmissione al GSE e al Ministero dello sviluppo economico di variazioni che possano incidere in modo significativo sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione. |
| Art. 8 Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno
1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di riconoscimento e' completa di copia della denuncia di officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi. 2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'invio.7 3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente gia' inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato. 4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi. 5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1 sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformita' dei criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del presente decreto, il termine di cui al presente comma e' fissato in 180 giorni. 6. La domanda di cui al comma 4 e' respinta per le unita' di cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del regime di sostegno, e' tenuto a dotare l'unita' di cogenerazione della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4 agosto 2011 per le sole sezioni di micro cogenerazione. 7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la richiesta di riconoscimento si intende respinta senza-bisogno di alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione integrativa sospende i termini temporali di cui al comma 5. Tali termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione integrativa richiesta. 8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR e' accolta, il GSE rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in base all'art. 4, comma 1. |
| Art. 9
Certificati bianchi
1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono ascrivibili alla II tipologia cosi' come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi. 2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore puo' chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo, stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di riferimento e' quello vigente alla medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la durata del periodo di incentivazione. 3. L'autorizzazione alla emissione fattura e' rilasciata dal GSE contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5. L'importo della fattura e' pari al prezzo complessivo di ritiro, calcolato in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e' autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione. 4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2 non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati, indicati al comma 1. Nell'ambito dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico. |
| Art. 10
Copertura degli oneri
1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi residui sostenuti per l'attuazione degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a definire le modalita' per la compensazione del GSE a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. |
| Art. 11
Attivita' di gestione, ispezioni e controlli
1. Il GSE, nel definire adeguate modalita' organizzative per l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti specialistici da parte di societa' controllate, in particolare per le attivita' di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti e per le attivita' di verifica e controllo. 2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformita' dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia dell'esito delle ispezioni e' inviata al medesimo Ministero e all'operatore. 3. In caso di accertate difformita' tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unita' di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformita' ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481. 4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1 e 2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, l'operatore e' tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di incentivazione e' sospesa, senza possibilita' di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche. |
| Art. 12
Comunicazioni e monitoraggio
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e, per conoscenza, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche in formato elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata nell'anno solare precedente. 2. Per ciascuna unita' di cogenerazione, il prospetto di cui al comma 1 riporta almeno: le principali caratteristiche tecniche; i dati tecnici di funzionamento relativi all'anno solare precedente; l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE. 3. Il GSE conduce a scadenza triennale un'indagine per accertare che il regime di sostegno vigente per la cogenerazione ad alto rendimento si mantenga in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea, anche nei riguardi del suo valore economico, riferendo al Ministero dello sviluppo economico sui risultati di tale accertamento. Roma, 5 settembre 2011
Il Ministro: Romani |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato VII Parte di provvedimento in formato grafico
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