Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 settembre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Movento 48 SC».


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - ufficio VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 8, comma 1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 10 luglio 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato MOVENTO 48 SC contenente la sostanza attiva spirotetramat;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto superiore di sanita', Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, Universita' degli studi di Milano - MURCOR e Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;
Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione europea del 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva spirotetramat nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Vista la decisione 2010/671/EU della Commissione europea del 5 novembre 2010 che consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2012, le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva spirotetramat;
Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;
Viste le note dell'ufficio in data 14 giugno 2011 prot. n. 20113 e 2 agosto 2011 prot. n. 25919 con le quali e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto ai fini della conferma dell'autorizzazione da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;
Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2011 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'iter autorizzativo;
Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 dicembre 2012 conformemente al termine stabilito dalla sopra cita decisione 2010/671/EU, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, conformemente al termine stabilito dalla sopra citata decisione 2010/671/EU, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MOVENTO 48 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
La succitata Impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario a conclusione della valutazione dei dati sopra citati, nonche' in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-100-150-250-500 e litri 1-3-5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania) e Bayer SAS in Villefranche (Francia), nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14409.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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