Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Relazione di fine legislatura regionale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica e' effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonche' degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e' tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo degli art. 76, 114, 117 e 119 della
Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
"Art. 114. La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento."
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6
maggio 2009, n. 103.
Si riporta il testo degli articoli 2, 17 e 26 della
citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 2. Oggetto e finalita'
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine
di assicurare, attraverso la definizione dei principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e la definizione della perequazione,
l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per
le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi
sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o
qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della presente legge abbiano
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure
sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e
possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie,
e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di
responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul
saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore
pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della
Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In
mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri delibera, approvando una relazione che e'
trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le
specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata
raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4."
"Art. 17. Coordinamento e disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con
riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacita'
fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e
dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio
dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la
sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro
economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia
in termini di competenza sia di cassa, per il concorso
all'osservanza del patto di stabilita' e crescita per
ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei
parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata la
virtuosita' dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai
meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia
finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza
pubblica da parte delle regioni che possono adattare,
previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel
proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti
dal legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di
adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi
dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti
degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e
livello della pressione fiscale inferiore alla media degli
altri enti del proprio livello di governo a parita' di
servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il
rispetto di quanto previsto dalla presente legge e
partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di
oneri e di impegni nell'interesse della collettivita'
nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale,
ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e
l'imprenditorialita' femminile; introduzione nei confronti
degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i
quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari
rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonche'
l'attivazione nella misura massima dell'autonomia
impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il
divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo
vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio
spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle
afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale
per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di
meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo
e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli
equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati
alla regione e agli enti locali, con individuazione dei
casi di ineleggibilita' nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato
dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui
all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di
interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge
di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione,
rientrano le attivita' che abbiano causato un grave
dissesto nelle finanze regionali."
"Art. 26. Contrasto dell'evasione fiscale
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con
riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle
compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa delle regioni e degli enti locali nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di
gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca
integrazione delle basi informative di cui dispongono le
regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di
contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e
degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta
a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento
dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le
regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati
positivi in termini di maggior gettito derivante
dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 3. Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive."
Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
42 del 2009:
"Art. 3. Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale
1. E' istituita la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
6. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 33. Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n.
42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza
unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale,
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della
finanza pubblica fra comuni, province, citta'
metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il
funzionamento e la composizione.".
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.".
Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281
del 1997, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 2

Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.
3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.
4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.
5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.
7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dei commi 77, 79, 83, 81 e 86
dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2009:
"77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell' articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, per le parti non in contrasto con
la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali
di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile
dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei
medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure
per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in
ciascuno degli anni compresi nel piano stesso."
"79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78,
accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in
mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e
Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente
efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro
negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del
piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'
articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della
regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i
successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua
attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito
della nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo."
"83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il
proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente,
di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell' articolo 120 della Costituzione nomina il presidente
della regione commissario ad acta per l'intera durata del
piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure
indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali da esso implicati in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed esatta
attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione
di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall' articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo."
"81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro."
"86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall' articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 6. Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a
Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9 per
cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno
2015.
2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le
aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle
regioni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la
facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro
riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5
punti percentuali, se la regione abbia disposto la
riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti
percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti
nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve
assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante
dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti
regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo
articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le
regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale
regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al
presente articolo, possono disporre, con propria legge,
detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le
detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni
adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta
netta, calcolata anche su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di
sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della
addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre
disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale
stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni
servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla
legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 2013.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5
e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione
che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai
commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani
di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata
applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83,
lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per
mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi
di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale
all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della
regione e non comporta alcuna forma di compensazione da
parte dei fondi di cui all'articolo 15.".
Si riporta il testo del comma primo dell'art. 126 della
Costituzione:
"Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.".
Si riporta il testo del comma 84 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
"84. Qualora il presidente della regione, nominato
commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del
piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in
parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi,
anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell' articolo 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.".
Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:
"Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2011:
"2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota
premiale e di relativa erogabilita' in seguito alla
verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia
di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario,
di rilievo nazionale e di relativa erogabilita' delle
corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di
recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero
maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli
stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario
regionale standard. Resta altresi' fermo che al
finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013
concorrono le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste
da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa
vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato.".
Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge n.
42 del 2009:
"Art. 18. Patto di convergenza
1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero
con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli
interventi appositamente individuati da parte del Documento
di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo
confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza
unificata, propone norme di coordinamento dinamico della
finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della
convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari
livelli di governo nonche' un percorso di convergenza degli
obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della
Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato
in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, rilevi che uno o piu' enti non hanno
raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, e
limitatamente agli enti che presentano i maggiori
scostamenti nei costi per abitante, un procedimento,
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti
e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche
fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e
utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione
delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso
livello.".



 
Art. 3

Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali
e dei revisori dei conti

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonche' dei componenti del collegio dei revisori dei conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresi' l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione e' irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.



Note all'art. 3:
Per il testo del comma 79 dell'art. 2 della citata
legge n. 191 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 2.



 
Art. 4

Relazione di fine mandato provinciale e comunale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.



Note all'art. 4:
Per il testo dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009,
vedasi nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2359 del
Codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.".
Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281
del 1997, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 5

Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.
2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attivita' di verifica sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 e' eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.



Note all'art. 5:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 della
citata legge n. 196 del 2009:
"1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.".
Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281
del 1997, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 6

Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto.
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in
primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto
finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
locali e di rappresentante di enti locali presso altri
enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la
Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno
determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta
conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili
ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono
candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di
Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali,
dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non
possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
anni la carica di assessore comunale, provinciale o
regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita'
nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della
predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli
stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della
gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti
all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".
Per il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
196 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo del comma 168 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni
di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana
gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie
misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni
posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno.".
Si riporta il testo dell'art. 244 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 244. Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non
puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente
locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalita' di cui
all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui
all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.".
Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.".



 
Art. 7

Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".



Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 82. Indennita'.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo
determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati
dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della
provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunita' montana, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i
componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e'
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e).
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'.".



 
Art. 8

Ulteriori disposizioni concernenti il patto
di stabilita' interno

1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: "g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.".



Note all'art. 8:
Si riporta il testo del comma 129 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011), come modificato dal presente
decreto:
"129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi
da 126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza
sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti
dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai
commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma
38 opera nel limite di 200 milioni di euro.
g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese
conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate
derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma
5-quater della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in
apposito capitolo di bilancio;
g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in
conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente
incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al
gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.".



 
Art. 9

Ulteriori meccanismi premiali

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».



Note all'art. 9:
Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:
"20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.".



 
Art. 10

Contrasto all'evasione fiscale

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.
 
Art. 11

Collaborazione nella gestione organica dei tributi

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.
2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalita' per la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione.
 
Art. 12

Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto
dell'evasione fiscale

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresi' definiti:
a) un programma pluriennale di attivita' di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacita' fiscale effettiva alla capacita' fiscale potenziale mediante la definizione delle modalita' di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste dal programma di cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
 
Art. 13

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n.
42 del 2009:
"Art. 27. Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".



 
Art. 14
Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e responsabilita' politica dei ministri

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalita' di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.



Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111:
"Art. 9. Fabbisogni standard, spending review e
superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello
Stato
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e
di superamento del criterio della spesa storica, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un
atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle
finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri
interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei
programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali
criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi
pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di
strutture e le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate. In
particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato
sono proposte specifiche metodologie per quantificare i
relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle
risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e
le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e
sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la
realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati
per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati
provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati
elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza
motivata giustificazione entro il termine previsto nella
richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente
riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di
cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia
e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle
amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4,
e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati
nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni
centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi
triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze
norme volte a realizzare il superamento della spesa storica
e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire
nella legge di stabilita', ovvero con apposito disegno di
legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati
attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano
eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle
finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attivita'
di cui ai commi precedenti.".
Si riporta il testo dell'art. 94 della Costituzione:
"Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.".



 
Art. 15

Riordino dei termini per la trasmissione dei dati
degli enti territoriali

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, citta' metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.



Note all'art. 15:
Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, vedasi
nelle Note alle premesse.
Per il testo dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009,
vedasi nelle Note all'art. 1.



 
Art. 16

Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
delle imprese creditrici degli enti territoriali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilita' a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;
c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;
e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilita' interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma



Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"3-bis. A partire dall'anno 2009, su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di
cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a
far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a
tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di
fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma.".



 
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