IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 di attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della Direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto del 2 marzo 1998 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 luglio 2009, con il quale e' stato registrato al n. 9548 il prodotto fitosanitario Moxan-M, contenete le sostanze attive cymoxanil e mancozeb, a nome dell'Impresa Adica Srl, con sede legale in Bologna, via Saffi 1; Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa sopra citata ha ceduto la titolarita' della registrazione del prodotto fitosanitario Moxan-M all'Impresa Agrimport S.p.A con sede legale in Bolzano, Via Piani 1; Vista la domanda presentata il 19 aprile 2011 dall'Impresa Agrimport S.p.A. con sede legale in Bolzano, Via Piani 1, titolare della registrazione riportata nell'allegato al presente decreto, diretta ad ottenere la riclassificazione del proprio prodotto fitosanitario ai sensi del sopra citato regolamento (CE) n. 790/2009, ed intesa contestualmente ad ottenere il trasferimento a proprio nome della titolarita' della registrazione, avvenuto con scrittura privata in data 21 ottobre 2009. Vista la convenzione del 30 giugno 2010, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie, tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita' con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di riclassificare tutti i prodotti fitosanitari gia' registrati e contenenti sostanze la cui classificazione e' stata modificata con il sopra citato regolamento (CE) n. 790/2009; Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla nuova classificazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto; Visto il versamento effettuato dall'Impresa ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Agrimport S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via Piani 1, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, di cui all'allegato al presente decreto, con la nuova classificazione ivi riportata e alle condizioni riportate nelle etichette allegate al presente decreto. L'Impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta, a rietichettare il prodotto fitosanitario, di cui all'allegato, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile delle nuove etichette per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare, nei confronti degli utilizzatori, ogni iniziativa idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitaro in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata. Roma, 23 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |