Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli». |
|
|
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il Teatro Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il rappresentante della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| ANNESSO
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BAGNOLI DI SOPRA» O «BAGNOLI»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: -Bianco designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva; -Rosso designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva; -Rosato designabile anche con la specificazione "classico"; -Merlot designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Cabernet designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Cabernet sauvignon designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Cabernet franc designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Carmenere designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Turchetta designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Refosco p.r. designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Marzemina bianca designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Corbina designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva, -Cavrara designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva -Vin da Viajo designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva; -Spumante (nelle versioni bianco e rosato o rose'), designabile anche con la specificazione "storico". -Liquoroso
Art. 2
1. I vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» con uno dei seguenti riferimenti: Merlot, Cabernet (Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere), Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere, Turchetta, Refosco p.r., Marzemina bianca, Corbina, Cavrara e Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) devono essere ottenuti da uve provenienti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosso e' ottenuto da uve delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per la seguente composizione: -Merlot: 15% - 60%; -Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 25%; -Raboso Piave e/o Raboso veronese fino al massimo del 15%. 3. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosato e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione: Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 50%; Merlot fino ad un massimo del 40%. 4. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purche' idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti. 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» bianco e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di ambito aziendale, nella seguente composizione: -Chardonnay in misura non inferiore al 30%; -Tocai friulano e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%; -Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificate in bianco) in misura non inferiore al 10%. -altre varieta' di colore bianco, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» spumante e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente composizione: -Raboso Piave in misura non inferiore al 90%. -altre varieta' di vite a baca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 10%. 6. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» Vin da Viajo e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente composizione: -Raboso Piave in misura non inferiore al 90%. -altre varieta' a baca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 10%.
Art. 3.
1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» comprende l'intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. 2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» designabili con la menzione "Classico" interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui alla presente denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree. 3. Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. 4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i nuovi impianti dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro. 5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e sono vietate invece le forme di allevamento espanse. 6. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
8. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate a produrre i vini di cui all'art. 3, lettera b), devono essere rispettivamente: Parte di provvedimento in formato grafico
9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 10. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli». 11. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo cui all'art. 13 del decreto L.vo n.61/2010. 12. E' consentita la tradizionale pratica dell'appassimento di parte delle uve atte a produrre le tipologie e relative versioni previste dal presente disciplinare.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento laddove obbligatorio, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, le predette operazioni possono essere effettuate, anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego. 2. La spumantizzazione puo' essere effettuata in tutto il territorio della regione Veneto. 3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 4. La denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" con la specificazione tipologica Vin da Viajo, e' riservata al vino liquoroso prodotto con l'aggiunta al mosto e/o al mosto parzialmente fermentato e/o al vino nuovo in fermentazione, provenienti anche da uve appassite, di alcole etilico di origine vitivinicola. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" riserva devono essere sottoposti ad un affinamento che dovra' essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
1.1 vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: rosso: -colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole; -sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol e 12,00% vol nella versione riserva; -acidita' totale minima: 4,5 gr/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva. rosato: -colore: rosato tendente al rubino, vivace; -odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole; -sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; vol, -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. bianco: -colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; -odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico; -sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; -acidita' totale minima: 4,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Cabernet: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico con profumo piu' intenso se invecchiato; -sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se invecchiato; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva; -acidita' totale minima: 4,5 g/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva. Merlot: -colore: rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato; -odore: intenso, fruttato, un po' erbaceo, caratteristico e con profumo gradevole; -sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva; -acidita' totale minima: 4,5 g/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva. spumante (bianco): -spuma: fine, persistente; -colore: paglierino tenue, intenso se "spumantizzato" con "Metodo Classico", con riflessi addirittura dorati se maturato in bottiglia successivamente la sboccatura; -odore: caratteristico, fruttato, delicato; -sapore: asciutto, fresco, armonico, da pas dose' a dry; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; e 11,5% vol. per la specificazione storico; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. spumante rosato o "rose'": -spuma: fine e persistente; -colore: da rosato tenue al rosato rubino intenso, anche tendente al caratteristico "peau d'oignon" (buccia di cipolla) con la permanenza sui lieviti dopo la rifermentazione o la maturazione in bottiglia; -odore: caratteristico e fruttato; -sapore: fresco, armonico, gradevole da pas dose' a demi-sec, ; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol e 11,50% vol per la specificazione storico; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Vin da Viajo: -colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato se invecchiato; -odore: caratteristico, gradevole; -sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico; -titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%; -residuo zuccheri riduttori minimo: 45,0 g/l; -acidita' totale minima: 3,5 g/l; -estratto non riduttore minimo: 12,5 g/l e 13.5 g/l nella versione riserva. Marzemina bianca: -colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; -odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico; -sapore: da asciutto a amabile, fine, sapido, vellutato; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Cabernet sauvignon: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico con profumo piu' intenso se invecchiato; -sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo, austero; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva; -acidita' totale minima: 4,5 g/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva Cabernet franc: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico; -sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, di corpo; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva -acidita' totale minima: 4,5 g/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva Turchetta: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico; -sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l Refosco p.r.: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico con profumo piu' intenso se invecchiato; -sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva Corbina: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico con profumo piu' intenso se invecchiato; -sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l Cavrara: -colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; -odore: vinoso, caratteristico; -sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; -acidita' totale minima: 5,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore
Art. 7.
1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo veneto, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. 2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari. 3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumante, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
Art. 8.
1. I vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» fino a 5 litri devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni; chiuse con tappo raso bocca. 2. E' tuttavia consentito, ad esclusione dei vini spumanti, dei vini in versioni riserva e del vino Vin da viajo, per le bottiglie di contenuto fino a litri 1,5 l'uso del tappo a vite a vestizione lunga. 3. E' altresi' consentito, sempre con esclusione delle tipologie spumante, delle versioni riserva e della tipologia Vin da viajo, l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, |
|
|
|