Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011
Sospensione del sig. Cateno Roberto De Luca, dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale della Regione siciliana.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana del 29 giugno 2011, protocollo n. 1338/2A1 con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 4700/09 R.G.N.R. e n. 281/10 R.G.GIP., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha disposto nei confronti del sig. De Luca Cateno Roberto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l'ordinanza, emessa in data 21 giugno 2011, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. De Luca Cateno Roberto per i reati di cui agli articoli 110, 479, 61 n. 2, 81, 56 e 317 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «...consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «...perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche...coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 giugno 2011 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

a decorrere dal 21 giugno 2011e' accertata la sospensione del sig. De Luca Cateno Roberto dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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