Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Charlotte Kleinschmidt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anna Charlotte Kleinschmidt;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
Vista la nota della prefettura di Colonia del 9 febbraio 2009 che autorizza ad assumere nella scuola secondaria di I grado i candidati, che dispongano dei requisiti per l'insegnamento nella scuola primaria, con la suddetta qualifica professionale, ai sensi della cifra 2.3.2 del decreto attualmente in vigore in Germania (Land Renania);
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n. 5194, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota datata 11 luglio 2011 - prot. n. 12625039471-6 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la sola classe di abilitazione 45/A - Seconda lingua straniera (tedesco);
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:
diploma di istruzione post secondario: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe» rilasciato dalla «Staatliches Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen» di Köln (Germania) il 9 novembre 2001. (Primo esame di stato per l'insegnamento nella scuola primaria che da' accesso al secondo esame di stato);
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe» rilasciato dalla «Staatliches Prüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen» di Düsseldorf (Germania) il 31 gennaio 2004 (Secondo esame di stato che da' l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie, svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2004), posseduto dalla cittadina tedesca Anna Charlotte Kleinschmidt nata a Milano il 22 luglio 1961, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione:
45/A - Seconda lingua straniera (tedesco).
2. E' tassativamente esclusa l'estensione dell'abilitazione alla classe di concorso 46/A -Lingue e civilta' straniere (tedesco);
3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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