Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 agosto 2011
Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b);
Vista la Decisione della Commissione UE del 20 novembre 2008, n. 896, relativa ad orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88;
Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, con particolare riferimento all'art. 1, comma 3, lettera c);
Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, con particolare riferimento all'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2010, recante «Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura».

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, di seguito definito decreto legislativo, le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo ed al decreto ministeriale 8 luglio 2010.
3. Oltre agli impianti di cui all'art. 4, comma 4 del decreto legislativo, il presente decreto non si applica agli stabilimenti che trattano molluschi non direttamente connessi al sistema idrico territoriale o alle acque libere.
 
Art. 2
Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le modalita' operative per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sono definite negli allegati A, B, C e D che fanno parte integrante del presente decreto, in attuazione degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo.
2. In tali allegati sono definiti:
a) la corretta tenuta dei registri all'allegato A;
b) la buona prassi in materia di igiene all'allegato B;
c) il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio all'allegato C;
d) la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allegato D.
 
Art. 3

Compiti del responsabile dell'impresa o dello stabilimento di
lavorazione

1. Il responsabile dell'impresa o un suo delegato e il responsabile dello stabilimento di lavorazione, o un suo delegato:
a) presentano la domanda di autorizzazione sanitaria al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato D;
b) mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo;
c) provvedono alla tenuta del registro di cui all'art. 9 del decreto legislativo, secondo le modalita' operative definite all'allegato A;
d) mettono in opera una prassi igienica adeguata all'attivita' dell'impresa, secondo le modalita' definite nell'allegato B.
2. Il responsabile dell'impresa sottopone altresi' per l'approvazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio di cui all'art. 11 del decreto legislativo e secondo le modalita' operative di cui all'allegato C .
3. Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
 
Art. 4
Compiti dell'azienda sanitaria locale

1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio:
a) rilascia il parere relativo alla richiesta di autorizzazione sanitaria e ne registra nella Banca Dati Nazionale per l'anagrafe zootecnica - sezione acquacoltura la categoria risultante ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale 8 luglio 2010;
b) esegue i controlli ufficiali nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo;
c) approva e controlla l'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio;
d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche;
e) controlla l'aggiornamento del registro aziendale, in conformita' alle previsioni contenute nell'allegato C al presente decreto;
f) effettua controlli per il rispetto delle disposizioni del presente decreto;
g) effettua la sorveglianza e le ispezioni previste dall'allegato III, parte B del decreto legislativo.
 
Art. 5
Norme finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni ivi contenute entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 256
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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