Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 giugno 2011
Modalita' e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato adottato il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale gestori rifiuti;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera h), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;
Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinate con appositi decreti interministeriali;
Considerato che risulta necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi alle attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;
Ravvisata l'opportunita' di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 3, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Sentito il parere del comitato nazionale dell'albo gestori ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1
Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attivita' svolta.
 
Art. 2
Durata e modalita'

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera «A».
2. La competente sezione regionale dell'albo provvede a comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo, nonche', qualora ricorrano le condizioni, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita' previste all'art. 6 dello schema di cui all'allegato A. Gli introiti derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. In caso di recesso dal contratto del fideiussore, l'albo provvede a cancellare l'iscrizione dell'impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4 dello schema allegato sotto la lettera «A».
 
Art. 3
Categorie di garanzia

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria le attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
 
Art. 4
Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in base alle classi l'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria e' fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in base alle classi d'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria e' fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
3. Qualora l'attivita' di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
5. Il mutamento della classe d'iscrizione comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 300
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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