Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 settembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata istanza;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e Garantita «Montecucco Sangiovese» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
3. La denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, di cui al citato decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C.G. «Montecucco Sangiovese», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C.G. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla regione Toscana.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata «Montecucco».
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita.
 
Art. 5

1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese».
 
Art. 6

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso
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Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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