Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 18 luglio 2011 |
Avviso pubblico per la formazione della massa passiva, di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, derivante dalle attivita' delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania. (Decreto n. 128). |
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IL CAPO DELL'UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, e prevedente, a tal fine, l'istituzione delle Unita' stralcio ed operativa; Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto-legge, che disciplina le procedure per l'accertamento, tra l'altro, della massa passiva derivante dalle attivita' compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania e per l'estinzione delle passivita' accertate; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge in parola prevedeva al comma 5, soppresso in sede di conversione, l'interdizione di azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unita' stralcio e la sospensione di quelle pendenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 13 gennaio 2010 che, sulla scorta delle previsioni normative di cui al richiamato art. 3 del decreto-legge 195/2009, ha definito le procedure per l'accertamento della massa passiva, sul presupposto della vigenza della suindicata disposizione concernente l'interdizione e la sospensione di azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unita' stralcio; Vista altresi', la direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2010, prot. n. 8296, concernente l'attivita' solutoria relativa a prestazioni rese da fornitori e appaltatori nonche' l'integrazione del 9 marzo 2010 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 13 gennaio 2010 che, all'art. 1, precisa i compiti e le attribuzioni dell'Unita' stralcio; Considerato che, a seguito della soppressione, in sede di conversione, del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 195/2009, non e' piu' obbligatorio l'inserimento nella massa passiva per ottenere il soddisfacimento del credito vantato, potendo il creditore direttamente esercitare azioni giudiziarie per conseguire il pagamento di quanto preteso; Visto il decreto del capo dell'Unita' stralcio in data 1° dicembre 2010 contenente, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 5 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 13 gennaio 2010 e s.m.i., l'avviso pubblico per la formazione della massa passiva, rivolto ai creditori delle Strutture emergenziali; Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 che ha disposto l'istituzione dell'Unita' tecnica-amministrativa con il compito, tra l'altro, di gestire gli effetti dell'avviso pubblico di cui sopra; Tenuto conto, peraltro, che, essendo venuto meno in sede di conversione del d.l. 195/2009 il presupposto normativo di rango primario posto a fondamento dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Capo dell'Unita' stralcio, ne consegue la giuridica impossibilita' di assicurare pieno effetto ai medesimi atti, in quanto privati dell'atto presupposto che avrebbe dovuto bloccare la possibilita' di azionare il diritto da parte dei creditori, si' da consentire all'Amministrazione di cristallizzare le posizioni creditorie a vario titolo vantate e, all'esito della procedura di accertamento, di procedere al soddisfacimento dei crediti secondo un determinato ordine di priorita'; Tenuto conto, altresi', della notevole consistenza delle situazioni creditorie pendenti, del tempo occorrente ad istruire le numerose istanze di ammissione alla massa passiva, nonche' dell'incertezza in ordine all'eventuale azionamento dei diritti innanzi all'Autorita' giudiziaria, che non consentirebbero all'Amministrazione di provvedere contestualmente ai relativi pagamenti; Considerato, pertanto, che, al fine di scongiurare gli effetti pregiudizievoli, in termini economici, derivanti dall'esercizio di azioni giudiziarie rispetto a crediti certi, liquidi ed esigibili, nonche' allo scopo di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, si rende necessario istruire, in funzione della eventuale liquidazione e del corrispondente pagamento, anche le posizioni creditorie per le quali non sia stata presentata istanza di inserimento nella massa passiva; Ravvisata, pertanto, la necessita' di integrare il decreto del Capo dell'Unita' stralcio in data 1° dicembre 2010 e, contestualmente, di definire, sulla base della normativa vigente, i criteri per la liquidazione e corresponsione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle strutture emergenziali; Considerato che il citato art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nell'istituire l'Unita' tecnica amministrativa, ha, tra l'altro, attribuito alla medesima la gestione delle attivita' concernenti: a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle Unita' stralcio ed operativa di cui all'art. 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali; b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo; c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attivita' dei soggetti creditori;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, stante il mutamento del quadro normativo di riferimento, fatte salve le istanze di ammissione alla massa passiva e tenuto conto della possibilita' di adire le vie giudiziarie per ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie, l'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. 3920/2011 e s.m.i. procedera' a dare compiuta attuazione al disposto di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 195/2009, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e al decreto del Capo dell'Unita' stralcio del 1° dicembre 2010, provvedendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronteggiare le proprie esposizioni debitorie, comprese quelle rispetto alle quali non e' stata presentata istanza di ammissione alla massa passiva, cosi' come previsto dall'O.P.C.M. n. 3920/2011 e s.m.i., svolgendo, a tale scopo, tutte le attivita' richiamate dall'art. 15 della prefata ordinanza. Al presente decreto verra' data pubblicita' mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Napoli, 18 luglio 2011
Il Capo dell'Unita': Bellesini |
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