Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 settembre 2011
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
Visto il decreto del 12 luglio 2010 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 12 luglio 2010, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta

Art. 1

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
 
Art. 2

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 3,05%;
b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 3,10%;
c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 3,25%;
d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 3,45%;
e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 3,40%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
 
Art. 3

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,15%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%.
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
 
Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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