Gazzetta n. 222 del 23 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 agosto 2011, n. 156 |
Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio; Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del 1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei componenti della giunta; Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta; Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122; Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011; Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento: a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge; d) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia; f) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unita' locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative; g) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'allegato A del presente decreto; h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti dello stesso settore; i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale; l) «piccole imprese», indica: 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile; m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio. n) «segretario generale», indica il segretario generale della camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione. «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario: "Art. 11. (Funzioni del consiglio). 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio; d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio; e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. «Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' al comma 1 dell'art. 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della giunta. 4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare: a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo; b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.». - Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n. 46. - Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario: «Art. 53 (Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio; b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi; c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali; d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali; e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico; f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni; g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale; h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa. 3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: «Art. 2 (Disposizioni di coordinamento). - 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 788 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario: «Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1.-4. (Omissis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.». - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.». - Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2083 del Codice civile: «Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».
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| Art. 2
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali
1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale. 2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilita' secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati: a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalita' di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonche' all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per il settore delle societa' in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse; b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purche' nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti; d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che e' rappresentata nel CNEL. 3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento. 4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7. 5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in piu' di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attivita' promiscua. 6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita' nell'ambito provinciale.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 5.».
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| Art. 3 Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori
1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilita', secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione di competenza. 2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento. 3. L'elenco di cui al comma 2 e' presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7. 4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. 5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10, comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 137, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, vedere nelle note all'art. 1.
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| Art. 4
Dichiarazione di apparentamento
1. Due o piu' organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o piu' settori congiuntamente. Analogamente, due o piu' organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di commercio, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale. 3. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B di cui all'articolo 2 ovvero gli allegati C e D di cui all'articolo 3 dichiarando, a norma dell'articolo 12 della legge, i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilita'.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.
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| Art. 5
Trasmissione al Presidente della giunta regionale
1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarita' non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilita' della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. 3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento da' conto dei provvedimenti di irricevibilita' ed esclusione eventualmente adottati. 4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2. |
| Art. 6
Scioglimento dell'apparentamento
1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto: a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o piu' di esse, dichiarano di non voler piu' partecipare al procedimento in apparentamento; b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento; c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione e' stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti. 2. Non e' ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente e' sciolto. 3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, l'organizzazione piu' rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione. 4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e c), sono riferite esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni la cui rappresentativita' complessiva e' inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento e' comunque considerato per la sua rappresentativita' residua ai fini della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente. |
| Art. 7
Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio
1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonche' per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalita' di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, nonche', limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo e' disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo e' consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio. 6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura e' regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio. 7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 e' regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici. 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita'; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita'; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.». - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti alla legge n. 241 del 1990, vedere nelle note alle premesse.
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| Art. 8
Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge
1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. 2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio. 3. La consulta e' convocata per la prima volta dal Presidente della camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della camera di commercio. 4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali. 5. Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. 6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), al Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla consulta. In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.
Note all'art. 8: - Per il testo del comma 6 dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12, comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.
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| Art. 9
Determinazione del numero dei rappresentanti
1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2: a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore; b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonche' il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa; c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio; d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4; e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo 8 il nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio. 2. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, e' definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri: a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione; b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione; c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione; d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione. 3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e' determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e attivita' svolta sul territorio. 4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 5. Per le societa' in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parita' di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato numero di soci delle cooperative aderenti. 6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il Presidente della giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non puo' superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso.
Note all'art. 9: - L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17, abrogato dall'art. 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recava «Riconoscimento delle associazioni nazionali».
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| Art. 10
Nomina dei componenti del consiglio
1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilita' dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge. 2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge. 4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu' anziano di eta'. 5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1. 6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente piu' di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti. 2. Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; c) i dipendenti della camera di commercio; d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata; e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. 3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.». - Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2. - Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi. 2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. 3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto due sole volte.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 580 del 1993: «2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.».
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| Art. 11
Sostituzione dei consiglieri
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne da' immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. 2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di commercio ne da' immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere. 3. Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge. 4. L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.
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| Art. 12
Composizione ed elezione dei membri della giunta
1. Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto. 2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore. 3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso. 4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto. 5. Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza. 6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta. |
| Art. 13
Decorrenza dell'applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine. 2. In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo 3, comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 95
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: «Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2.- 4. (Omissis). 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.».
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| Allegato A (articolo 2, comma 2) ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B (articolo 2, comma 3) ELENCO IMPRESE ASSOCIATE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C (articolo 3, comma 1) ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D (articolo 3, comma 2) ELENCO ISCRITTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E (articolo 4) DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico
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