Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2011, n. 158
Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26
agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i
solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto
2010.
- La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata
nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009.
- L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di
solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.,
recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e'
data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee
per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le
caratteristiche di ordine tecnico relative al presente
decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', determina, nei limiti delle
disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza
dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».
- Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto
legislativo n. 64 del 1993, sostituito dall'allegato I al
presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 2

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Fazio Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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