IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, Presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-Presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona; Vista la decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010, n. 2010/146/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L58/17 del 9 marzo 2010), con la quale si e' ritenuto che le Isole Fær Øer garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea a destinatari soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali (di seguito «Legge delle Isole Fær Øer»); Visto, in particolare, il considerando (6) della decisione della Commissione che limita l'ambito di applicazione della decisione medesima al trasferimento di dati personali dalla Comunita' a destinatari nelle Isole Fær Øer che sono soggetti alla legge delle Isole Fær Øer; Rilevato che la legge delle Isole Fær Øer «Nnon si applica al trattamento dei dati personali nel corso di un'attivita' svolta da autorita' del Regno di Danimarca, in particolare l'alto commissario (Rigsombudsmanden), il tribunale (Sorenskriveren), il commissario (Politimesteren på Færøerne), il servizio penitenziario e di liberta' vigilata (Kriminalforsorgens afdeling), il comando (Færøernes Komando) e l'ufficiale medico (Landslægen) delle Isole Fær Øer»; Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art.25, paragrafo 6 della direttiva; Visto l'art. 44, comma 1, lettera b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art.44, comma 1, lettera b); Ritenuto che le norme vigenti nelle Isole Fær Øer relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art.44, comma 1, lettera b); Visto l'art. 3 della citata decisione della Commissione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; Vista la documentazione d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Tutto cio' premesso;
Il Garante:
1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso le Isole Fær Øer, in conformita' alla decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010 n.2010/146/UE e nei limiti da essa previsti. 2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art.3 della citata decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento. 3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 2011
Il Presidente - Relatore: Pizzetti Il Segretario generale: De Paoli |