Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.



Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia.):
"Art. 1(Delega al Governo per l'emanazione di un codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale,
processuale e amministrativa vigente in materia di
contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa
quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura
penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera
a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera
a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge
e con la normativa di cui al comma 3;
d) l'adeguamento della normativa italiana alle
disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
previa ricognizione della normativa vigente in materia di
misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a
coordinare e armonizzare in modo organico la medesima
normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata
anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all' art.
23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possano essere richieste e approvate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte
anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del
procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi
o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria
dei destinatari delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti
chiaramente definiti e riferiti in particolare
all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano
l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per
le sole misure personali, anche alla sussistenza del
requisito della pericolosita' del soggetto; che venga
comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini
patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o
trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che
l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di
consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere
allo sgombero degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene
disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione
del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere
prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso
di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti
delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente
nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo
anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei
confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di
prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute in epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in
modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione
della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di
atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine
di dimostrare il difetto originario dei presupposti per
l'applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si
verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di
revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all' art. 10, comma 3,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione
possa pregiudicare l'interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il
procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario
possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la
rappresentanza e l'assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la
confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo
che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano
essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro
penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al
medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del
bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate
all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a
detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma
1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto,
l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni
periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla
destinazione dei beni si applichino le norme relative alla
confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene
prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone
la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o
alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai
terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione,
stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non
possono comunque essere iniziate o proseguite dopo
l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca
dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il
principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane
sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla
legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di
prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di
sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione
del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo
la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che
all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di
un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data
certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza,
insinuare il proprio credito nel procedimento entro un
termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta
giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive
in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del
patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia
patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo
strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in
contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti
regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di
pagamento degli stessi da parte dell'amministratore
giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando
emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo,
errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione e le procedure
concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle
possibili interferenze illecite nel procedimento di
liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del
fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo
le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori
insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano
rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle
spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto
di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere
effettuata in sede fallimentare secondo i principi
stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata
fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
le disposizioni previste per il procedimento di
prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le
azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai
rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di
prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al
curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al
tribunale competente la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in
stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
prima della chiusura del fallimento, i beni siano
nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
o la confisca sono revocati dopo la chiusura del
fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che,
se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita
dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua
dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie
reddituali previste dal testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa
dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a
seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti
per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e
le procedure previste dal capo III del titolo I della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i
procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata
avanzata proposta o applicata una misura alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.".
"Art. 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della
disciplina in materia di documentazione antimafia di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di
quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle
procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche
attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti
di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o
da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o
consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato
art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa
l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle
cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle
imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli
effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza,
di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
alla lettera a), accertati successivamente alla
stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti
autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica
della documentazione antimafia, con immediata efficacia
delle informative antimafia negative su tutto il territorio
nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia'
in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata
all'accelerazione delle procedure di rilascio della
medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita'
di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da
stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore
nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a
implementare la raccolta dei medesimi e di quelli
autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con
indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad
altri elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla banca
di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione
nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'art. 371-bis del codice di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione, di cui all' art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
ai sensi dell' art. 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente
al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui
all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, indipendentemente dal valore
economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell' art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato,
comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica
appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo
scioglimento di cui all' art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica
appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle
procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo
ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della
validita' dell'informazione antimafia qualora non siano
intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale
dell'impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali
rappresentanti degli organismi societari, di comunicare
tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta
modificazione dell'assetto societario e gestionale
dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione
vigente nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.".



 
Art. 2
Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
 
Art. 3
Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.
 
Art. 4
Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale:
"Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.".
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale:
"Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale.
1-3 (omissis);
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter - 3-quinquies (omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"Art. 12-quinquies.Trasferimento fraudolento di valori.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita'
o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine
di eludere le disposizioni di legge in materia di
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli
articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, e'
punito con la reclusione da due a sei anni."
- Il capo I, del titolo VI, del libro II del codice
penale reca: Dei delitti di comune pericolo mediante
violenza.
- Si riporta il testo degli articoli 284, 285, 286,
306, 438, 439, 605 e 630 del codice penale:
"Art. 284.Insurrezione armata contro i poteri dello
Stato.
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i
poteri dello Stato e' punito con l'ergastolo e, se
l'insurrezione avviene, con la morte.
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con
la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la
dirigono, con la morte.
L'insurrezione si considera armata anche se le armi
sono soltanto tenute in un luogo di deposito;"
"Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage.
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione,
il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in
una parte di esso e' punito con la morte;"
"Art. 286. Guerra civile.
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la
guerra civile nel territorio dello Stato e' punito con
l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con
la morte;"
"Art. 306.Banda armata: formazione e partecipazione.
Quando, per commettere uno dei delitti indicati
nell'art. 302, si forma una banda armata, coloro che la
promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono,
per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a
quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la
pena e' della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori;"
"Art. 438.Epidemia.
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di
germi patogeni e' punito con l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si
applica la pena di morte;"
"Art. 439.Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica
l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si
applica la pena di morte;"
"Art. 605.Sequestro di persona.
Chiunque priva taluno della liberta' personale e'
punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il
fatto e' commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del
coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno
di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a
dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna
delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno
di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della
reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di
reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore;"
"Art. 630.Sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione.
Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,
il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del
prezzo della liberazione, si applicano le pene previste
dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma
precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e'
sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due
terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena
prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono
essere superati allorche' ricorrono le circostanze
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 giugno
1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ) :
"Art. 1.Riorganizzazione del disciolto partito
fascista.
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione
del disciolto partito fascista quando una associazione, un
movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a
cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del
partito fascista, esaltando, minacciando o usando la
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la
soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori
della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero
rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti,
principi, fatti e metodi propri del predetto partito o
compie manifestazioni esteriori di carattere fascista .".
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895 reca: Disposizioni
per il controllo delle armi.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 14
ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'):
"Art. 8. Il primo comma dell'art. 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti:
«Il contravventore agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno.
Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con
l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni.
In ogni caso e' consentito l'arresto anche fuori dei
casi di flagranza.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive):
"Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive.
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate
o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso
degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art.
4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1 e 2, e all'art. 6-ter
della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad
episodi di violenza su persone o cose in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime
circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla
violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente
comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri
Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al
presente comma puo' essere, altresi', disposto nei
confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta
avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione
attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la
sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
potesta' genitoriale.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di
comparire personalmente una o piu' volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque
applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile
durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche .".



 
Art. 5
Titolarita' della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.
 
Art. 6
Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
 
Art. 7
Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo' disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.
8. L'esame a distanza dei testimoni puo' essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 146-bis delle
disposizioni attuazioni del codice di procedura penale:
"Art. 146-bis.Partecipazione al dibattimento a
distanza.
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati
nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407, comma 2,
lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che
si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in
carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a
distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) abrogato.
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 147-bis
delle disposizioni attuazioni del codice di procedura
penale:
"Art. 147-bis.Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso.
1 - 1-bis. (omissis).
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3 - 5 (omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di
procedura penale:
"Art. 666. Procedimento di esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia-bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:
Codice dell'amministrazione digitale.



 
Art. 8
Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Province.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato.
 
Art. 9
Provvedimenti d'urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
 
Art. 10
Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato hanno facolta' di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.
 
Art. 11
Esecuzione

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e' comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.
 
Art. 12
Autorizzazione ad allontanarsi dal comune
di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione puo' essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio.
 
Art. 13
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure
di sicurezza e la liberta' vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
 
Art. 14
Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosita' dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.
 
Art. 15
Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione,
le misure di sicurezza e la liberta' vigilata

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.
 
Art. 16
Soggetti destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.
 
Art. 17
Titolarita' della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
 
Art. 18

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del
proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione puo' essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
 
Art. 19
Indagini patrimoniali

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 253, 254 e 255 del
codice di procedura penale:
"Art. 253.Oggetto e formalita' del sequestro.
1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato
il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante
le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita'
giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata
all'interessato, se presente."
"Art. 254. Sequestro di corrispondenza.
1. Presso coloro che forniscono servizi postali,
telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e'
consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi,
pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome
diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque
possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia
giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita'
giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati,
senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti
conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non
rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono
immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono
comunque essere utilizzati."
"Art. 255. Sequestro presso banche.
1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro
presso banche di documenti, titoli, valori, somme
depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se
contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato
motivo di ritenere che siano pertinenti al reato,
quantunque non appartengano all'imputato o non siano
iscritti al suo nome.".



 
Art. 20
Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
 
Art. 21
Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalita' ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.):
"Art. 104.Esecuzione del sequestro preventivo.
1. Il sequestro preventivo e' eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di
un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso
dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213. Si applica l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresi' la disposizione dell'art. 92.".
- La legge 7 febbraio 1979, n. 59 reca: Modificazioni
ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali
civili.



 
Art. 22
Provvedimenti d'urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.
 
Art. 23
Procedimento applicativo

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
 
Art. 24
Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.
 
Art. 25
Sequestro o confisca per equivalente

1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
 
Art. 26
Intestazione fittizia

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
 
Art. 27
Comunicazioni e impugnazioni

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame da' immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.
 
Art. 28
Revocazione della confisca

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche' provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di
procedura penale:
"Art. 630. Casi di revisione.
1. La revisione puo' essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o
del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con
quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile
del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno
ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato
in conseguenza di una sentenza del giudice civile o
amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso
una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3
ovvero una delle questioni previste dall'art. 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono
nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma
dell'art. 631;
d) se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata
in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un
altro fatto previsto dalla legge come reato.".



 
Art. 29
Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale

1. L'azione di prevenzione puo' essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
 
Art. 30
Rapporti con sequestro e confisca
disposti in seno a procedimenti penali

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attivita' nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa gia' eseguita in sede di prevenzione.
3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 104-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale:
"Art. 104-bis.Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo.
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per
oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad
affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'art. 2-sexies,
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto
motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni
suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi
da quelli indicati al periodo precedente.".



 
Art. 31
Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo' imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita' personali o familiari.



Note all'art. 31:
- L'art. 39 delle disposizioni attuazione codice di
procedura civile, abrogato, recava:
"Art. 39. Deposito in cancelleria.".



 
Art. 32
Confisca della cauzione

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento.
2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.
 
Art. 33
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente pericolosa.
2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.
 
Art. 34
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi
ad attivita' economiche

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo' disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.



Note all'art. 34:
- Per il testo degli articoli 416-bis e 630 si vedano
le note all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 629, 644, 648-bis
e 648-ter del Codice penale:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 516 a euro 2.065.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente."
"Art. 644.Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e'
punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di-bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni."
"Art. 648-bis. Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita'
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648."
"Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1.032 a euro 15.493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.".



 
Art. 35
Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
 
Art. 36
Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per non piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
"Art. 2359.Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".



 
Art. 37
Compiti dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalita' stabilite dal giudice delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilita' separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 2214 del codice civile:
"Art. 2214.Libri obbligatori e altre scritture
contabili.
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale
deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori.".
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 23 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica.
1 - 22 (omissis);
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all' art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24 - 27 (omissis).".



 
Art. 38
Compiti dell'Agenzia

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratore giudiziario gia' nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.
 
Art. 39
Assistenza legale alla procedura

1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l'amministratore giudiziario puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale.
 
Art. 40
Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.



Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza,
il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei
creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e'
necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non
puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione
delle attivita'."
- Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di
procedura civile:
"Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in
camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la
legge disponga altrimenti.".



 
Art. 41
Gestione delle aziende sequestrate

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato:
a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articoli 2555:
"Art. 2555. Nozione.
L'azienda e' il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.".



 
Art. 42
Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita' del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonche' il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato e' stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.):
"Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o
diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
del compenso nel caso in cui siano nominati piu'
amministratori per un'unica procedura.".



 
Art. 43
Rendiconto di gestione

1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
 
Art. 44
Gestione dei beni confiscati

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonche' sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.



Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 23
dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
dello Stato.).
"Art. 20. Esclusione dalla soppressione delle gestioni
fuori bilancio.
1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella
presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da
contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla
cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli
acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di
cui all'art. 5, e non superano annualmente, per ciascun
organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni, escluse le
partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni confiscati
ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8, comma
4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si
esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
1041, e successive modificazioni.
3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le
procedure previste dalla presente legge.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 reca: "Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili.".



 
Art. 45
Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.
 
Art. 46
Restituzione per equivalente

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.



Note all'art. 46:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge n. 6 luglio 2002, n. 137.":
"Art. 10.Beni culturali.
1-2 (omissis).
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4 - 5 (omissis).".



 
Art. 47
Procedimento di destinazione

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 823 del codice civile:
"Art. 823.Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.".



 
Art. 48
Destinazione dei beni e delle somme

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.



Note all'art. 48:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca: Legge-quadro
sul volontariato.
- La legge 8 novembre 1991, n. 381 reca: Disciplina
delle cooperative sociali.
- Si riporta il testo degli articoli 74 e 129 del
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
"Art. 74.Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e
38, comma 2)
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art. 70,
commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo."
"Art. 129. Concessione di strutture appartenenti allo
Stato.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai
centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere
dati in uso, con convenzione per una durata almeno
decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di
cura recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare
centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono
effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione
per l'adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2
della legge 11 luglio 1986, n. 390.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale.):
"Art. 13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la
prevenzione e la repressione di gravi reati) convertito con
modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191:
"Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o
a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogato.
2 - 4 ter (omissis).".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
"Art. 15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) (abrogato);
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di
procedura penale e' equiparata a condanna.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, anche se non definitivo.
3 - 6 (omissis).".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario)
convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
"Art. 2. Fondo unico giustizia.
1 - 6 (omissis)
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis - 10 (omissis).".



 
Art. 49
Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti
1 - 2 (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4 - 4-ter (omissis).".



 
Art. 50
Procedure esecutive dei concessionari
di riscossione pubblica

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 1253 del codice civile:
"Art. 1253.Effetti della confusione.
Quando le qualita' di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si
estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il
debitore sono liberati.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica) convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 31. Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte
erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei
debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro,
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso
di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei
debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento
fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in
cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale
o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all' art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis - 2 (omissis).".



 
Art. 51
Regime fiscale

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e' tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.



Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.):
"Art. 6. Classificazione dei redditi.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro
autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,
anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le
indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita
di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita'
permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale
che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di
impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme
relative a tali redditi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 reca: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.



 
Art. 52
Diritti dei terzi

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalita';
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalita' di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.



Note all'art. 52:
- Per il testo dell'art. 416-bis del codice penale si
vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge n. 6 luglio 2002, n. 137.)
"Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 53. Beni del demanio culturale.
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate all'art. 822 del codice
civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei limiti e con le modalita' previsti dal presente
codice.".



 
Art. 53
Limite della garanzia patrimoniale

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.
 
Art. 54
Pagamento di crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.
 
Art. 55
Azioni esecutive

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.
 
Art. 56
Rapporti pendenti

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non e' dovuto alcun risarcimento o indennizzo.



Note all'art. 56:
- Si riporta il testo degli articoli da 72 a 83 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 72.Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a
quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo
del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del
diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione
di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado."
"Art. 72-bis. Contratti relativi ad immobili da
costruire.
I contratti di cui all'art. 5 del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della
restituzione di quanto versato al costruttore, dandone
altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore
ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto."
"Art. 72-ter.Effetti sui finanziamenti destinati ad uno
specifico affare.
Il fallimento della societa' determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-bis,
primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce
la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel
contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi
dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in
via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta
ferma la disciplina prevista dall'art. 2447-decies, terzo,
quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel
terzo comma, si applica l'art. 2447-decies, sesto comma,
del codice civile."
"Art. 72-quater. Locazione finanziaria.
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e'
disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto
continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare
alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma
ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito
residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si
applica l'art. 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla data
del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione
del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo pattuito."
"Art. 73. Vendita con riserva di proprieta'.
Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di
fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato
a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel
contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori;
il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse
legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il
venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse,
salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di
scioglimento del contratto."
"Art. 74. Contratti ad esecuzione continuata o
periodica.
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo
anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia'
erogati."
"Art. 75. Restituzione di cose non pagate.
Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata
spedita al compratore prima della dichiarazione di
fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione
nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti
sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso,
assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti
ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al
contratto facendo valere nel passivo il credito per il
prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa
pagandone il prezzo integrale."
"Art. 76.Contratto di borsa a termine.
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade
dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti,
si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La
differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle
cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento
e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,
o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario."
"Art. 77. Associazione in partecipazione.
La associazione in partecipazione si scioglie per il
fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far
valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo
carico.
L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora
dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista
dall'art. 150."
"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di
commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle
parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento
del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel
contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma
dell'art. 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta
dopo il fallimento."
"Art. 79. Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non e' causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le
parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
dall'art. 111, n. 1."
"Art. 80. Contratto di locazione di immobili.
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente
superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento,
il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di
fallimento, la facolta' di recedere dal contratto
corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e'
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla
dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo'
in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo
al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso,
che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in
prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1 con il privilegio
dell'art. 2764 del codice civile."
"Art. 80-bis. Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non e' causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le
parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
dall'art. 111, primo comma, n. 1)."
"Art. 81.Contratto di appalto.
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento
di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione
del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare
nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel
termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di
fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta, comunque,
la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative
al contratto di appalto per le opere pubbliche."
"Art. 82.Contratto di assicurazione.
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto
di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e
salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne
deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore
per i premi non pagati deve essere soddisfatto
integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore
alla dichiarazione di fallimento."
"Art. 83. Contratto di edizione.
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto
di edizione sono regolati dalla legge speciale.".
- Si riporta il testo degli articoli 2645-bis e
2775-bis del codice civile:
"Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la
conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se sottoposti a
condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro
atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti
preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che
accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto
preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se
entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma,
numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni
di edifici da costruire o in corso di costruzione devono
indicare, per essere trascritti, la superficie utile della
porzione di edificio e la quota del diritto spettante al
promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e'
eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso.
Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della
trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali
corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate
nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza
di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si
intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito
il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unita', e sia stata completata la copertura."
"Art. 2775-bis.Credito per mancata esecuzione di
contratti preliminari.
Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis, i
crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno
privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non
siano cessati al momento della risoluzione del contratto
risultante da atto avente data certa, ovvero al momento
della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di
condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
del pignoramento o al momento dell'intervento
nell'esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti
da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario
acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai
creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'art.
2825-bis.".



 
Art. 57
Elenco dei crediti.
Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
 
Art. 58
Domanda del creditore

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.
 
Art. 59
Verifica dei crediti.
Composizione dello stato passivo

1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo' essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.
 
Art. 60
Liquidazione dei beni

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'amministratore giudiziario puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.
 
Art. 61
Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:
1) pagamento dei crediti prededucibili;
2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.
 
Art. 62
Revocazione

1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso e' stato determinato da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione e' proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda e' stata accolta. Se la domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.
 
Art. 63
Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresi', anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.



Note all'art. 63:
- Si riporta il testo degli articoli 70, 92, 119, 121 e
195 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), pubblicato nella Gazz. Uff. 6
aprile 1942, n. 81:
"Art. 70. Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o dalle societa' previste dall'art. 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce
effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente
bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il
terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel
periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo
corrispondente a quanto restituito."
"Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri
interessati.
Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed
altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai
creditori e ai titolari di diritti reali o personali su
beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del
fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando
nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi
dell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e
quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante
in Italia, se esistente."
"Art. 119.Decreto di chiusura.
La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto
motivato del tribunale su istanza del curatore o del
debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell'art. 17.
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai
sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima
dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art.
26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per
cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il
comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o
e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della
pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni altro interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e'
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
rigettato.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della
definitivita' del decreto di omologazione del concordato
fallimentare."
"Art. 121. Casi di riapertura del fallimento.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza del debitore o di qualunque creditore, puo'
ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando
risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita'
in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando
il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per
cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il
curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non
oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nel
fallimento chiuso possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare
al passivo ulteriori interessi.
La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.
La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti."
"Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa.
Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa
ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura
del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta
i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'art. 15, e
l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
competente perche' disponga la liquidazione. Essa e'
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di
fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto
reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si
verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato
di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di
cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
agli enti pubblici."
- La sezione III del capo III del Titolo II del citato
regio decreto 16 marzo 1941, n. 267 reca: Sezione III Degli
effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai
creditori.
- Il titolo IV del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.), reca:
"Titolo IV
Disciplina delle crisi".



 
Art. 64
Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.
3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.
4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.
5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.
6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.



Note all'art. 64:
- Si riporta il testo degli articoli 42 e 98 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 42.Beni del fallito.
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua
data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita'
dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di
fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei
beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro
conservazione risultino superiori al presumibile valore di
realizzo dei beni stessi."
"Art. 98. Impugnazioni.
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo
puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti
ammessi o revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti
su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda
sia stata accolta in parte o sia stata respinta;
l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia
stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del
creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al
procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per
causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda e'
stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento
partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del
creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata.".
- Per il testo degli articoli 92 e 119 del citato regio
decreto 16 marzo 1942 n. 267 si vedano le note all'art. 63.
- Il Capo VII del Titolo II del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 reca: "Capo VII Della ripartizione
dell'attivo".



 
Art. 65
Rapporti del controllo giudiziario
e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento

1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento e' successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione e' dichiarata dal tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.
 
Art. 66
Principi generali

1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli effetti dalla legge espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
 
Art. 67
Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.



Note all'art. 67:
- La legge 4 aprile 1956, n. 212 reca : "Norme per la
disciplina della propaganda elettorale."
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del
codice di procedura penale:
" Art. 51.Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale.
1 - 3 (omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter - 3-quinquies (omissis).".



 
Art. 68
Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.
 
Art. 69
Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, e' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.



Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza):
"Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati.
E' istituito presso il Ministero dell'interno,
nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6,
lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.".



 
Art. 70
Riabilitazione

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
 
Art. 71
Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.



Note all'art. 71:
- Per il testo degli articoli 416-bis, 605, 630 del
codice penale si vedano le note all'art. 4.
- Per il testo degli articoli 629 e 648-ter del codice
penale si vedano le note all'art. 34.
- Si riporta il testo degli articoli 99, 336, 338, 353,
377, 378, 379, 416, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602,
610, 611, 612, 628, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
640-bis, 695, 696, 697, 698, 699 del codice penale:
"Art. 99. Recidiva.
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non
colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un
aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo
delitto non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa
indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il
tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate
al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo,
l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e'
della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di
due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei
casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore
ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della
recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo
delitto non colposo»."
"Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o
ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o
servizio, o per influire, comunque, su di essa."
"Art. 338. Violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di
esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in
collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e'
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita',
qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi."
"Art. 353. Turbata liberta' degli incanti.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne
allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'."
"Art. 377. Intralcio alla giustizia.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla
persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti
all'autorita' giudiziaria ovvero alla persona richiesta di
rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso
dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a
svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora
l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene
stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai
due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o
la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al
primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito,
alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo
primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate
se concorrono le condizioni di cui all'art. 339.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici
uffici."
"Art. 378. Favoreggiamento personale.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale
la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo,
aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita', o
a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art.
416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione
non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce
una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e'
della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che
non ha commesso il delitto."
"Art. 379. Favoreggiamento reale.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta
taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo
di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni
se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro
1.032 se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo
capoverso dell'articolo precedente."
"Art. 416. Associazione per delinquere.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma."
"Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art.
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero
vivai forestali destinati al rimboschimento, segue
incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis."
"Art. 435. Fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o
infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione
o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni."
"Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o
violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."
"Art. 575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la
reclusione non inferiore ad anni ventuno."
"Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti
a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni
che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o
psichica o di una situazione di necessita', o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorita' sulla persona."
"Art. 601. Tratta di persone.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle
condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di
commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo
articolo, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o
psichica o di una situazione di necessita', o mediante
promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi
alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o
a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da
otto a venti anni."
"Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601,
acquista o aliena o cede una persona che si trova in una
delle condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la
reclusione da otto a venti anni."
"Art. 610. Violenza privata.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'art. 339."
"Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a
commettere un reato.
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o
determinare altri a commettere un fatto costituente reato
e' punito con la reclusione fino a cinque anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'art. 339."
"Art. 612. Minaccia.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito,
a querela della persona offesa, con la multa fino a euro
51.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno e si procede d'ufficio."
"Art. 628. Rapina.
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi
a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.
416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'art. 624-bis;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti."
"Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi.
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta'
lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 206."
"Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici
altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di
trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque
persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da
piu' di dieci persone, anche senza armi."
"Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose
immobili.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, turba, con violenza alla persona o con
minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da
euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia
quando e' commesso da piu' di dieci persone."
"Art. 635. Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili
altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui
lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o
di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su
altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna."
"Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo.
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in
mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da euro 10
a euro 103.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non
raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli
pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione
fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o
dall'abbandono degli animali il fondo sia stato
danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa."
"Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui
recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile
riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la
multa fino a euro 103."
"Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali
altrui.
Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in
mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui
gli recano danno."
"Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si
procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee."
"Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di
armi.
Chiunque, senza la licenza dell'autorita', fabbrica o
introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in
vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di
commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a tre
anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti
di collezioni di armi artistiche, rare o antiche."
"Art. 696. Vendita ambulante di armi.
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi e'
punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a
euro 1.239.".
"Art. 697. Detenzione abusiva di armi.
Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto
denuncia all'autorita', quando la denuncia e' richiesta, e'
punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda
fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato
si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia
all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda fino a euro 258."
"Art. 698. Omessa consegna di armi.
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato
dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le
armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con
l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non
inferiore a euro 123."
"Art. 699. Porto abusivo di armi.
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la
licenza e' richiesta porta un'arma fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con
l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni
precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o
adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le
pene sono aumentate.".



 
Art. 72
Reati concernenti le armi e gli esplosivi

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.



Note all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'articolo1 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi):
"Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica
sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra.".
- Per il testo dell'art. 99 del codice penale si vedano
le note all'art. 71.



 
Art. 73
Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
 
Art. 74
Reati del pubblico ufficiale

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonche' il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.
 
Art. 75
Violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
 
Art. 76
Altre sanzioni penali

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.



Note all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444.Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".



 
Art. 77
Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.



Note all'art. 77:
- Si riporta il testo degli articoli 381 e 384 del
codice di procedura penale:
"Art. 381.Arresto facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614,
primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'art. 495-ter del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle."
Art. 384.Fermo di indiziato di delitto.
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono
specifici elementi che, anche in relazione alla
impossibilita' di identificare l'indiziato, fanno ritenere
fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone
il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto
concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un
delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.".



 
Art. 78
Intercettazioni telefoniche

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalita' previste dall'articolo 268 del codice di procedura penale.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.



Note all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'art. 623-bis del codice
penale:
"Art. 623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni.
Le disposizioni contenute nella presente sezione,
relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche,
telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a
qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini
od altri dati."
- Si riporta il testo dell'art. 268 del codice di
procedura penale:
"Art. 268.Esecuzione delle operazioni.
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e
delle operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, il
contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
per mezzo degli impianti installati nella procura della
Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con
provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, essi sono depositati in
segreteria insieme ai decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione,
rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero,
salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il
termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e'
vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.".



 
Art. 79
Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali
a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 79:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazione alla legge n. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla
legge n. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge n. 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia.):
"Art. 25. 1. A carico delle persone nei cui confronti
sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva
per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui
all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con
provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il
nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza, competente in relazione al luogo di dimora
abituale del soggetto, puo' procedere alla verifica della
relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai
fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e
comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei
divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
all'art. 10 della citata legge n. 575 del 1965, e
successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3,
e all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio
fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attivita',
ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da
sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone
di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'
delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente
comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza
competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento
di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a
cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia
tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente
articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza,
oltre ai poteri e alle facolta' previsti dall'art. 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei
poteri di cui all'art. 2-bis, comma 6, della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale
di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata
disposta una misura di prevenzione non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e
ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 51, secondo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'art. 32, primo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni."
"Art. 26. Tutti gli elementi acquisiti in occasione
delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque
le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14
intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai
conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati
anche ai sensi dell'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n.
121.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge n. 31 marzo 2000, n. 78.):
"Art. 2.Tutela del bilancio.
1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza
assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti
locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.".
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 reca
: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 51.Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano
le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63,
primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 32. Poteri degli uffici.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33,
secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile. ".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1°
aprile 1981, n. 121:
"Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini
dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie
e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e'
assegnato, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con
decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
Stato, secondo contingenti determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad
estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o
servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
anche se da assolversi per conto di amministrazioni
diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e'
tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale
responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna
delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza,
ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza
ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.".



 
Art. 80
Obbligo di comunicazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione e' a qualunque titolo revocata.



Note all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge
13 settembre 1982, n. 646:
"Art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva
per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui
all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento
definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per
dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di
polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le
variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ad euro
10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti
di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a
comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non
inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati
al soddisfacimento dei-bisogni quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto
ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in
appello o in cassazione.".



 
Art. 81
Registro delle misure di prevenzione

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.
 
Art. 82
Oggetto

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 143.Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito
di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7,
emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalita'
organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori
di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.".



 
Art. 83
Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.



Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'art. 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 176. Affidamento a contraente generale.
(art. 9, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2,
decreto legislativo n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'art. 173, comma 1,
lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'art.
53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di
cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
repressione della criminalita', finalizzati alla verifica
preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista
del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti
di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle
linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
dell'art. 180 del codice e del decreto dell'interno in data
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e
per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175
e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita'
di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo,
le modalita' attraverso le quali esercitare il
monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni
finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche
indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di
cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31
dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma
ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la garanzia
si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento
definitivo del credito non opera se la garanzia non e'
ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla
garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.".



 
Art. 84
Definizioni

1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.



Note all'art. 84:
- Si riporta il testo degli articoli 353-bis e 644 del
codice penale:
"Art. 353-bis. Turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."
"Art. 644.Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e'
punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
da euro 5.000 a euro 30.000 .
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di-bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.".
- Per gli articoli 353,629, 640-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale si vedano le note agli articoli 34 e 71.
- Per il testo dell'art. 51 del codice di procedura
penale e l'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.):
" Art. 4. Cause di esclusione della responsabilita'.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa.
Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita',
della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre
1997 .".
- Si riporta il testo dell'art. 317 del codice penale :
"Art. 317. Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra
utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni .".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa. ):
"Art. 7. 1. Per i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante .".
- Si riporta il testo della lettera b), dell'art. 38,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ):
"Art. 38. Requisiti di ordine generale.
(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
1 - a) (omissis);
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'.
c- m-quater (omissis);
da comma 1-bis a 5 (omissis).".
- Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito
con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 reca:
Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa.



 
Art. 85
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.



Note all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'art. 2615-ter del codice
civile:
"Art. 2615-ter. Societa' consortili.
Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo
V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati
nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.".
- Il libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile reca: "Dei consorzi con attivita' esterna."
Si riporta il testo degli articoli 2508 e 2602 del
codice civile:
"Art. 2508. Societa' estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato.
Le societa' costituite all'estero, le quali
stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi
secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per
ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla
pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre
pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome,
il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con
indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede
secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi'
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
- Negli atti e nella corrispondenza delle sedi
secondarie di societa' costituite all'estero devono essere
contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono
essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle
imprese presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il
numero di iscrizione.".
"Art. 2602. Nozione e norme applicabili.
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle
leggi speciali.".



 
Art. 86
Validita' della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.
2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.



Note all'art. 86:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 si vedano le
note all'art. 84.



 
Art. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.
 
Art. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
 
Art. 89
Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.



Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)):
"Art. 38. (L) Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.".
- Si riporta la tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (Regolamento
concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina
degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.):


"Tabella C

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 20
DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CON INDICAZIONE DEL TERMINE ENTRO
CUI LA RELATIVA DOMANDA SI CONSIDERA ACCOLTA =====================================================================
| | Termine per la
| | formazione del
Attivita' | Autorita' competente | silenzio- assenso ===================================================================== Pubblicazione da parte| | di dipendenti del | | Ministero di scritti | | su temi rilevanti per | | la P.A. (D.P.R. 5 | | gennaio 1967, n. 18, | | art. 148). | | Effettuazione | | conferenze, ecc. |Ministro affari esteri| 90 gg --------------------------------------------------------------------- Etichette vini e | | spumanti (D.M. 28 | | marzo 1987, artt. 1 e | | seguenti). |Ministro agricoltura | 120 gg --------------------------------------------------------------------- Etichette vini da | | tavola ad indicazione | | geografica (D.M. 9 | | dicembre 1983, artt. 1| | e 2). |Ministro agricoltura | 120 gg --------------------------------------------------------------------- Esercizio centri di | | imballaggio uova | | (Legge 3 maggio 1971, | | n. 419, art. 2). |Ministro agricoltura | 120 gg --------------------------------------------------------------------- Attestazione della | | regolarita' di | | campioni di vino per | | acetificazione (D.P.R.| | 12 febbraio 1965, n. | | 162, art. 42; D.P.R. | | 14 marzo 1968, n. 773,| | art. 2). |Ministro agricoltura | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Iscrizione cooperative| | registro prefettizio | | (R.D. 12 febbraio | | 1911, n. 278, art. 14;| | D.L.C.P.S. 14 dicembre| | 1947, n. 1577, artt. | | 13 e 14 (Legge 2 | | aprile 1951, n. 302, | | art. 1). |Ministro interno | 180 gg --------------------------------------------------------------------- Deposito oli minerali | | per uso commerciale e | | industriale (R.D. 2 | | novembre 1933, n. | | 1741, artt. 11 e segg.| | (Legge 7 maggio 1965, | | n. 460, art. 1). |Ministro interno | 180 gg --------------------------------------------------------------------- Acquisto carni AIMA | | (D.M. 2 luglio 1987, | | n. 287, art. 10. | | Regolamento CEE 22 | | settembre 1989, n. | | 2848, art. 1). |Ministro interno | 30 gg --------------------------------------------------------------------- Costruzione in | | prossimita' delle | | autostrade in deroga | | alle distanze | | prescritte per legge | | (Legge 24 luglio 1961,|Ministro lavori | n. 729, art. 9). |pubblici | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Iscrizione nel | | registro prefettizio | | delle cooperative | | produzione e lavoro | | (D.L.C.P.S. 14 | | dicembre 1947, n. | | 1577, artt. 22). |Ministro lavoro | 210 gg --------------------------------------------------------------------- Iscrizione nel | | registro dei facchini |Ufficio provinciale | (Legge 3 maggio 1955, |del lavoro e della | n. 407, art. 6). |massima occupazione. | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Iscrizione nel | | registro committenti | | per il lavoro a | | domicilio (Legge 18 |Ufficio provinciale | dicembre 1973, n. 877,|del lavoro e della | art. 5). |massima occupazione. | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Conduzione generatori | | di vapore (D.M. 1° | | marzo 1974, artt. 20, | | 21 e 22). | | Dichiarazione di | | equipollenza dei | | certificati di | | abilitazione. |Ispettorato lavoro | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Conduzione impianti | | termici (D.P.R. 24 | | ottobre 1967, n. 1288,| | art. 2; Legge 13 | | luglio 1966, n. 615, | | art. 16). Equipollenza| | certificati di | | abilitazione | | rilasciati per la | | conduzione dei | | generatori di vapore. |Ispettorato lavoro | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Progetti per lo | | svolgimento | | dell'attivita' di | | formazione lavoro | | (D.L. 30 ottobre 1984,| | n. 726, conv. L. 19 | | dicembre 1984, n. 863,| | art. 3). |Ministro lavoro | 30 gg --------------------------------------------------------------------- Esecuzione di nuove | | opere in prossimita' | | del demanio marittimo | | (R.D. 30 marzo 1942, |Capo del compartimento| n. 327, art. 55). |marittimo | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Esercizio da parte del| | personale direttivo e | | ispettivo di attivita'| | che non presuppongono | | iscrizione | | obbligatoria in albi | | professionali tenuti | | da apparati pubblici | | (D.P.R. 31 maggio | | 1974, n. 417, art. | | 92). Esercizio di | | libere professioni da | | parte del personale | | docente che non siano | | di pregiudizio | | all'assolvimento della|Direttore didattico | funzione docente. |Preside | 30 gg --------------------------------------------------------------------- Servizio di ristoro od| | altro da parte di | | imprese all'interno | | dell'edificio | | scolastico (D.P.R. 31 | | maggio 1974, n. 417, |Direttore didattico | artt. 4 e 6). |Preside | 30 gg --------------------------------------------------------------------- Consulenze e/o | | incarichi connessi ad | | attivita' artistiche, | | culturali, sportive | | (gestite dal CONI) | | nazionali ed | | internazionali (D.P.R.| | 31 maggio 1974, n. |Ministro pubblica | 417, art. 65). |istruzione | 15 gg --------------------------------------------------------------------- Congressi | | professionali. | | Collaborazione in | | attivita' di | | assistenza agli | | anziani e ai portatori| | di handicap delle | | fondazioni con | | finalita' | | filantropiche, | | religiose, ecc. (Legge| | 11 agosto 1991, n. |Ministro pubblica | 266, art. 17). |istruzione | 30 gg --------------------------------------------------------------------- Costruzione di | | societa' per azioni e | | in accomandita per | | azioni (Legge 4 giugno| | 1985, n. 281, art. | | 21). |Ministro tesoro | 60 gg --------------------------------------------------------------------- Ricorso a procedure | | diverse per cessioni | | al pubblico di azioni | | delle societa' | | conferitarie (Legge 30| | luglio 1990, n. 218, | | artt. 2, 5 e 6). |Ministro tesoro | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Acquisto di altra | | partecipazione di | | controllo in una | | societa' bancaria | | (Legge 30 luglio 1990,| | n. 218, artt. 2, 5 e | | 6). |Ministro tesoro | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Operazioni con cui | | l'ente conferente | | perde il controllo | | della maggioranza | | delle azioni con | | diritto di voto | | nell'assemblea | | ordinaria della | | societa' conferitaria.| | (Legge 30 luglio 1990,| | n. 218, artt. 2, 5 e | | 6). |Ministro tesoro | 180 gg --------------------------------------------------------------------- Operazioni che | | comportano la perdita | | del diritto di voto | | (Legge 30 luglio 1990,| | n. 218, artt. 2, 5 e | | 6). |Ministro tesoro | 90 gg --------------------------------------------------------------------- Modifica titolo di | | film (Legge 4 novembre| | 1965, n. 1213, art. | | 40). |Ministro turismo | 180 gg ".





 
Art. 90
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia

1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.
 
Art. 91
Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.
 
Art. 92
Termini per il rilascio delle informazioni

1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.
 
Art. 93
Poteri di accesso e accertamento del prefetto

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4.
6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell'informazione e' data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.



Note all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'art. 7 comma 10 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. n. 537/1993; art. 4,
legge n. n. 109/1994; art. 13, decreto del Presidente della
Repubblica n. 573/1994)
1- 9 (omissis).
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti,
stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".



 
Art. 94
Effetti delle informazioni del prefetto

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7, nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
 
Art. 95
Disposizioni relative ai contratti pubblici

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto della stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.
 
Art. 96
Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 96:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 si vedano le note all'art. 69.



 
Art. 97
Consultazione della banca dati

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
 
Art. 98
Contenuto della banca dati

1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.
 
Art. 99
Modalita' di funzionamento della banca dati

1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.



Note all'art. 99:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 49.
- Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice di
procedura penale:
"Art. 371-bis.Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia.
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue
funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51 comma 3-bis e in relazione ai
procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone
della direzione investigativa antimafia e dei servizi
centrali e interprovinciali delle forze di polizia e
impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata;
d-e) (soppresse);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non
hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita'
di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3) (soppresso).
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla
avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie
informazioni personalmente o tramite un magistrato della
Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.".



 
Art. 100
Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel
quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.



Note all'art. 100:
- Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 si vedano le note all'art. 82.



 
Art. 101
Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante

1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.





Note all'art. 101:
- Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 si vedano le note all'art. 82.



 
Art. 102
Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.



Note all'art. 102:
- Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale si vedano le note all'art. 4.



 
Art. 103
Direzione nazionale antimafia

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.



Note all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della Magistratura):
"Art. 11. Funzionamento del Consiglio.
Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro
per la grazia e giustizia puo' formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello
stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della
Commissione competente, tenute presenti le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio
delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro
per la grazia e giustizia, di una commissione formata da
sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai
magistrati e due eletti dal Parlamento.
Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di
cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1
dell'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
e successive modificazioni, esprime le sue motivate
valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato
relative alle capacita' organizzative dei servizi.".
- Per il testo dell'art. 371-bis del codice di
procedura penale si vedano le note all'art. 99.



 
Art. 104
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.
 
Art. 105
Applicazione di magistrati del pubblico ministero
in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.



Note all'art. 105:
- Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale si vedano le note all'art. 4.



 
Art. 106
Applicazione di magistrati in materia
di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.



Note all'art. 106:
- Per il testo dell'art. 371-bis del codice di
procedura penale si vedano le note all'art. 99.



 
Art. 107
Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
 
Art. 108
Direzione investigativa antimafia

1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.



Note all'art. 108:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
"Art. 12. 1. Per assicurare il collegamento delle
attivita' investigative relative a delitti di criminalita'
organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a
costituire servizi centrali e interprovinciali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in
servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la
pari valorizzazione delle forze di polizia che vi
partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i
servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di
polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi
di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di
criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale
di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di
svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune
direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e
operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6. - 7. (omissis).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al
prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti
uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai
quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco,
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 1°
aprile 1981, n. 121:
"Art. 5. Organizzazione del dipartimento della pubblica
sicurezza.
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola
nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di
cui all'art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
l-bis) Direzione generale di sanita', cui e' preposto,
il dirigente generale medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli
uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.".



 
Art. 109
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.



Note all'art. 109:
- Si riporta il testo dell'art. 113 della citata legge
1° aprile 1981, n. 121:
"Art. 113.Relazione del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di
polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica nel territorio nazionale.".



 
Art. 110
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.



Note all'art. 110:
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies, del citato
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste
dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri
casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
amministratore. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.".
- Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, vedi note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti.):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1.-3.(omissis)
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5.-13.(omissis)".



 
Art. 111
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.



Note all'art. 111:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, (Disposizioni urgenti
per il coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta contro la criminalita'
organizzata.):
"Art. 3-bis. Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata.
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei
compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente
normativa e per quelle connesse all'attuazione del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su
proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di
prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della
dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione,
oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai
limiti temporali ivi previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti.".



 
Art. 112
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalita' del presente decreto;
l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
m) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorita' giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
 
Art. 113
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.



Note all'art. 113:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 48.
- Si riporta la tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici.):
"Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n.266/1993
- Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui
decreto legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris»
- Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n.142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
- Province
- Regioni
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
- Universita' Statali, Istituti Istruzione
Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo
Studio a carattere regionale.".



 
Art. 114
Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, ivi incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

 
Art. 115
Modifiche all'articolo 23-bis
della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».



Note all'art. 115:
- Si riporta l'art.23-bis della legge 13 settembre
1982, n.646 come modificato dal presente decreto:
"Art. 23-bis. 1. Quando si procede nei confronti di
persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da'
senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
la persona per il promuovimento, qualora non sia gia' in
corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a
quello che procede per l'applicazione della misura di
prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento,
salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. (abrogato).
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per
i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per
l'applicazione della misura di prevenzione dispone le
misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575."



 
Art. 116
Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.



Note all'art. 116:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, abrogata dal
presente decreto, recava: "Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralita'."
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, abrogata dal
presente decreto, recava: "Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere."
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 5 del
citato decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410:
"Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata.
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il
Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale
responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in
materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e'
composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza
interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa
antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
organizzata provvede, per lo specifico settore della
criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di
prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative,
determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di
polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai
relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a
carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature
occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i
criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi strategici delineati e alle
direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione
dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo
svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da
attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle
singole forze di polizia, nonche' della Direzione
investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica
sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio."
"Art. 3. Direzione investigativa antimafia.
1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia
(D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in
forma coordinata, delle attivita' di investigazione
preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche'
di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, devono costantemente informare il personale
investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare
indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed
investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e
sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto
personale, gli accertamenti e le attivita' investigative
eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi
centrali e interprovinciali della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla
D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.
5. All'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le
attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12
ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e
integrazioni, e' attribuita la responsabilita' generale
delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce
periodicamente al Consiglio generale di cui all'art. 1, e
competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da
parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del
medesimo art. 1.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle
riunioni del Consiglio generale di cui all'art. 1, cui
riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue
dipendenze e sui risultati conseguiti.
6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'art. 1, determina l'organizzazione
della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla
diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
9. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 8 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.
10. In attuazione di quanto stabilito nel presente
articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate
norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita'
dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti
assegnati dal presente decreto al medesimo organismo."
"Art. 5. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi,
al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati
conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e
presenta, unitamente con la relazione di cui all'art. 113
della legge 1° aprile 1981, n. 121 un rapporto annuale sul
fenomeno della criminalita' organizzata.".
- Si riporta il testo dell'art. 1-septies del citato
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con
modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726:
"Art. 1-septies. 1. L'Alto commissario puo' comunicare
alle autorita' competenti al rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi
e per lo svolgimento di attivita' economiche, nonche' di
titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto
di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni
utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalita'
ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per
il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle
licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli
menzionati.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5-bis del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche' disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalita'
organizzata.):
"Art. 4.Informazioni del prefetto - lettera d)
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 .
1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e
gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le
informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all'allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie
verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita', il prefetto ne da'
comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del
subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite."
"Art. 5-bis. Poteri di accesso e accertamento del
prefetto.
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto
puo' disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalita' di rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli
accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di
cui al comma 1.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, abrogato dal presente decreto, recava:
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 150, abrogato dal presente decreto, recava:
"Regolamento recante norme relative al rilascio delle
informazioni antimafia a seguito degli accessi e
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici.".



 
Art. 117
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita' dell'Agenzia.
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attivita' del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario, nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia' occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia puo' avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato direttamente allo Stato.
8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.



Note all'art. 117:
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge n. 14 febbraio 2003,
n. 30.".



 
Art. 118
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.



Note all'art. 118:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, reca:
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.
- Si riporta la tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).



"Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

=====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2010 | 2011 | 2012 ---------------------------------------------------------------------
| (migliaia di euro) ===================================================================== MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | | | FINANZE | | | --------------------------------------------------------------------- Organi costituzionali, a rilevanza | | | costituzionale e Presidenza del | | | Consiglio dei ministri Presidenza | | | del Consiglio dei ministri Legge n. | | | 230 del 1998: Nuove norme in materia| | | di obiezione di coscienza: - Art. | | | 19: Fondo nazionale per il servizio | | | civile (21.3.3 - Oneri comuni di | | | parte corrente - cap. 2185) | 170.261 | 125.627 | 125.627 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 303 del 1999 | | | (95): Ordinamento della Presidenza | | | del Consiglio dei ministri, a norma | | | dell'articolo 11 della legge 15 | | | marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri | | | comuni di parte corrente - cap. | | | 2115) | 406.518 | 372.114 | 372.114 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 576.779 | 497.741 | 497.741 --------------------------------------------------------------------- Relazioni finanziarie con le | | | autonomie territoriali Erogazioni a | | | Enti territoriali per interventi di | | | settore Legge n. 353 del 2000: Legge| | | quadro in materia di incendi | | | boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. | | | 2820). | 7.911 | 7.910 | 7.910 --------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili ed altri | | | trasferimenti alle Regioni a statuto| | | speciale Legge n. 38 del 2001: Norme| | | a tutela della minoranza linguistica| | | slovena della regione Friuli-Venezia| | | Giulia: - Art. 16, comma 2: | | | Contributo alla regione | | | Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - | | | Investimenti - cap. 7513/p) | 4.060 | 3.120 | 3.120 --------------------------------------------------------------------- Concorso dello Stato al | | | finanziamento della spesa sanitaria | | | Decreto legislativo n. 446 del 1997:| | | Istituzione dell'imposta regionale | | | sulle attivita' produttive, | | | revisione degli scaglioni, delle | | | aliquote e delle detrazioni | | | dell'IRPEF e istituzione di una | | | addizionale regionale a tale | | | imposta, nonche' riordino della | | | disciplina dei tributi locali: - | | | Art. 39, comma 3: Integrazione del | | | Fondo sanitario nazionale, minori | | | entrate IRAP, eccetera (Regolazione | | | debitoria) (2.4.2 - Interventi - | | | cap. 2701) |1.054.000 | - | - ---------------------------------------------------------------------
Totale missione|1.065.971 | 11.030 | 11.030 --------------------------------------------------------------------- L'Italia in Europa e nel mondo | | | Partecipazione italiana alle | | | politiche di bilancio in ambito UE | | | Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed | | | esecuzione del Protocollo tra il | | | Governo della Repubblica italiana ed| | | il Governo della Repubblica popolare| | | ungherese sulla utilizzazione del | | | porto franco di Trieste, firmato a | | | Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - | | | Interventi - cap. 1539). | 190 | 144 | 144 --------------------------------------------------------------------- Politica economica e finanziaria in | | | ambito internazionale Legge n. 81 | | | del 1986: Ratifica ed esecuzione | | | della terza convenzione tra la | | | Commissione e il Consiglio delle | | | comunita' europee e gli Stati membri| | | delle stesse, da una parte, e gli | | | Stati ACP, dall'altra, con otto | | | protocolli, atto finale e | | | cinquantaquattro allegati, firmati a| | | Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' | | | dell'accordo interno relativo ai | | | provvedimenti da prendere e alle | | | procedure da seguire per | | | l'applicazione della predetta terza | | | convenzione e dell'accordo interno | | | sul finanziamento e la gestione | | | degli aiuti comunitari, firmati a | | | Bruxelles il 19 febbraio 1985 (3.2.2| | | - Interventi - cap. 1647) | 314.562 | 314.527 | 314.527 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 314.752 | 314.671 | 314.671 --------------------------------------------------------------------- Soccorso civile Protezione civile | | | Decreto-legge n. 142 del 1991, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 195 del 1991: Provvedimenti| | | in favore delle popolazioni delle | | | province di Siracusa, Catania e | | | Ragusa colpite dal terremoto nel | | | dicembre 1990 ed altre disposizioni | | | in favore delle zone danneggiate da | | | eccezionali avversita' atmosferiche | | | dal giugno 1990 al gennaio 1991: - | | | Art. 6, comma 1: Reintegro fondo per| | | la protezione civile (6.2.8 - Oneri | | | comuni di conto capitale - cap. | | | 7446/p) | 168.756 | 129.132 | 129.132 --------------------------------------------------------------------- - Art. 6, comma 1: Provvedimenti in | | | favore delle popolazioni delle | | | province di Siracusa, Catania e | | | Ragusa colpite dal terremoto nel | | | dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni | | | di conto capitale - cap. 7446/p) | 60.843 | 46.556 | 46.556 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 225 del 1992: Istituzione | | | del Servizio nazionale della | | | protezione civile: - Art. 1: | | | Servizio nazionale della protezione | | | civile (6.2.3 - Oneri comuni di | | | parte corrente - cap. 2184) | 26.535 | 19.574 | 19.574 --------------------------------------------------------------------- - Art. 3: Attivita' e compiti di | | | protezione civile (6.2.8 - Oneri | | | comuni di conto capitale - cap. | | | 7447) | 391.294 | 391.294 | 391.294 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 647.428 | 586.556 | 586.556 --------------------------------------------------------------------- Agricoltura, politiche | | | agroalimentari e pesca Sostegno al | | | settore agricolo Decreto legislativo| | | n. 165 del 1999 e decreto | | | legislativo n. 188 del 2000: Agenzia| | | per le erogazioni in agricoltura | | | (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. | | | 1525) | 173.364 | 133.642 | 133.642 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 173.364 | 133.642 | 133.642 --------------------------------------------------------------------- Diritto alla mobilita' Sostegno allo| | | sviluppo del trasporto Legge n. 128 | | | del 1998: Disposizioni per | | | l'adempimento di obblighi derivanti | | | dalla appartenenza dell'Italia alle | | | Comunita' europee (legge comunitaria| | | 1995-1997): - Art. 23: Istituzione | | | dell'Agenzia nazionale per la | | | sicurezza del volo (9.1.2 - | | | Interventi - cap. 1723) | 2.597 | 1.977 | 1.977 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 2.597 | 1.977 | 1.977 --------------------------------------------------------------------- Comunicazioni Sostegno all'editoria | | | Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della | | | legge 5 agosto 1981, n. 416, recante| | | disciplina delle imprese editrici e | | | provvidenze per l'editoria (11.2.3 -| | | Oneri comuni di parte corrente - | | | cap. 2183/p; 11.2.8 - Oneri comuni | | | di conto capitale - cap. 7442) (103)| 264.468 | 195.752 | 195.752 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 249 del 1997: Istituzione | | | dell'Autorita' per le garanzie nelle| | | comunicazioni e norme sui sistemi | | | delle telecomunicazioni e | | | radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi| | | - cap. 1575) | 651 | 218 | 218 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 99 del 2009: Disposizioni | | | per lo sviluppo e | | | l'internazionalizzazione delle | | | imprese, nonche' in materia di | | | energia: - Art. 56, comma 2: | | | Contributi per l'editoria (11.2.3 - | | | Oneri comuni di parte corrente - | | | cap. 2183/p) | 70.000 | - | - ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 335.119 | 195.970 | 195.970 --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione Ricerca di | | | base e applicata Decreto legislativo| | | n. 39 del 1993: Norme in materia di | | | sistemi informativi automatizzati | | | delle amministrazioni pubbliche: - | | | Art. 4: Istituzione del Centro | | | nazionale per l'informatica nella | | | pubblica amministrazione (12.1.2 - | | | Interventi - cap. 1707/p) | 11.033 | 8.176 | 8.176 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 11.033 | 8.176 | 8.176 --------------------------------------------------------------------- Diritti sociali, politiche sociali e| | | famiglia Protezione sociale per | | | particolari categorie Legge n. 16 | | | del 1980 e legge n. 137 del 2001: | | | Disposizioni concernenti la | | | corresponsione di indennizzi, | | | incentivi ed agevolazioni a | | | cittadini ed imprese italiane che | | | abbiano perduto beni, diritti ed | | | interessi in territori gia' soggetti| | | alla sovranita' italiana e | | | all'estero (17.1.6 - Investimenti - | | | cap. 7256) | 19.281 | 14.753 | 14.753 --------------------------------------------------------------------- Garanzia dei diritti dei cittadini | | | Decreto legislativo n. 196 del 2003:| | | Codice in materia di protezione dei | | | dati personali (17.2.2 - Interventi | | | - cap. 1733) | 14.232 | 10.423 | 10.423 --------------------------------------------------------------------- Sostegno alla famiglia Decreto-legge| | | n. 223 del 2006, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 248 | | | del 2006: Disposizioni urgenti per | | | il rilancio economico e sociale, per| | | il contenimento e la | | | razionalizzazione della spesa | | | pubblica, nonche' interventi in | | | materia di entrate e di contrasto | | | all'evasione fiscale: - Art. 19, | | | comma 1: Fondo per le politiche | | | della famiglia (17.3.3 - Oneri | | | comuni di parte corrente - cap. | | | 2102) | 185.289 | 136.716 | 136.716 --------------------------------------------------------------------- Promozione dei diritti e delle pari | | | opportunita' Decreto-legge n. 223 | | | del 2006, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 248 | | | del 2006: Disposizioni urgenti per | | | il rilancio economico e sociale, per| | | il contenimento e la | | | razionalizzazione della spesa | | | pubblica, nonche' interventi in | | | materia di entrate e di contrasto | | | all'evasione fiscale: - Art. 19, | | | comma 3: Fondo per le politiche | | | relative ai diritti e alle pari | | | opportunita' (17.4.3 - Oneri comuni | | | di parte corrente - cap. 2108) | 3.309 | 2.442 | 2.442 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 221.111 | 164.334 | 164.334 --------------------------------------------------------------------- Politiche previdenziali Previdenza | | | obbligatoria e complementare, | | | sicurezza sociale - trasferimenti | | | agli enti ed organismi interessati | | | Legge n. 388 del 2000: Disposizioni | | | per la formazione del bilancio | | | annuale e pluriennale dello Stato | | | (legge finanziaria 2001): - Art. 74,| | | comma 1: Previdenza complementare | | | dei dipendenti pubblici (18.1.3 - | | | Oneri comuni di parte corrente - | | | cap. 2156) | 92.225 | 92.214 | 92.214 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 92.225 | 92.214 | 92.214 --------------------------------------------------------------------- Politiche economico-finanziarie e di| | | bilancio Regolazione giurisdizione e| | | coordinamento del sistema della | | | fiscalita' Decreto legislativo n. | | | 287 del 1999: Riordino della Scuola | | | superiore della pubblica | | | amministrazione e riqualificazione | | | del personale delle amministrazioni | | | pubbliche, a norma dell'articolo 11 | | | della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | | (1.1.2 - Interventi - cap. 3935) | 12.510 | 11.945 | 11.945 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999:| | | Riforma dell'organizzazione del | | | Governo a norma dell'articolo 11 | | | della legge 15 marzo 1997, n. 59: - | | | Art. 70, comma 2: Finanziamento | | | delle Agenzie fiscali (Agenzia del | | | demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. | | | 3901) | 92.615 | 78.446 | 78.446 --------------------------------------------------------------------- Programmazione economico-finanziaria| | | e politiche di bilancio Legge n. 109| | | del 1994: Legge quadro in materia di| | | lavori pubblici: - Art. 4: Autorita'| | | per la vigilanza sui contratti | | | pubblici di lavori, servizi e | | | forniture (1.2.2 - Interventi - cap.| | | 1702) | 651 | 218 | 218 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.2.2 - Interventi - cap.| | | 1613) | 34 | 31 | 31 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 144 del 1999: Misure in | | | materia di investimenti, delega al | | | Governo per il riordino degli | | | incentivi all'occupazione e della | | | normativa che disciplina l'ENTAIL, | | | nonche' disposizioni per il riordino| | | degli enti previdenziali: - Art. 51:| | | Contributo dello Stato in favore | | | dell'Associazione per lo sviluppo | | | dell'industria nel Mezzogiorno - | | | SVTMEZ (1.2.6 - Investimenti - cap. | | | 7330) | 1.787 | 1.484 | 1.484 --------------------------------------------------------------------- Regolamentazione e vigilanza sul | | | settore finanziario Decreto-legge n.| | | 95 del 1974, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 216 | | | del 1974: Disposizioni relative al | | | mercato mobiliare ed al trattamento | | | fiscale dei titoli azionari (CONSOB)| | | (1.4.2 - Interventi - cap. 1560) | 1.014 | 508 | 508 --------------------------------------------------------------------- Regolazioni contabili, restituzioni | | | e rimborsi d'imposte Decreto-legge | | | n. 185 del 2008, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 2 del | | | 2009: Misure urgenti per il sostegno| | | a famiglie, lavoro, occupazione e | | | impresa e per ridisegnare in | | | funzione anti-crisi il quadro | | | strategico nazionale: - Art. 3, | | | comma 9: Compensazione degli oneri | | | derivanti dalla fruizione di tariffe| | | agevolate per la fornitura di | | | energia elettrica e di gas (1.5.2 - | | | Interventi - cap. 3822) | 87.977 | 87.973 | 87.973 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 196.588 | 180.605 | 180.605 --------------------------------------------------------------------- Giovani e sport Attivita' ricreative| | | e sport Decreto-legge n. 181 del | | | 2006, convertito, con modificazioni,| | | dalla legge n. 233 del 2006: | | | Disposizioni urgenti in materia di | | | riordino delle attribuzioni della | | | Presidenza del Consiglio dei | | | ministri e dei Ministeri: - Art. 1, | | | comma 19, lettera a): Adeguamento | | | della struttura della Presidenza del| | | Consiglio dei ministri per | | | l'esercizio delle funzioni in | | | materia di sport (22.1.8 - Oneri | | | comuni di conto capitale - cap. | | | 7450) | 61.200 | 61.200 | 61.200 --------------------------------------------------------------------- Incentivazione e sostegno alla | | | gioventu' Decreto-legge n. 223 del | | | 2006, convertito, con modificazioni,| | | dalla legge n. 248 del 2006: | | | Disposizioni urgenti per il rilancio| | | economico e sociale, per il | | | contenimento e la razionalizzazione | | | della spesa pubblica, nonche' | | | interventi in materia di entrate e | | | di contrasto all'evasione fiscale: -| | | Art. 19, comma 2: Fondo per le | | | politiche giovanili (22.2.3 - Oneri | | | comuni di parte corrente - cap. | | | 2106) | 81.087 | 61.725 | 61.725 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 297 del 2006, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 15 del 2007: Disposizioni | | | urgenti per il recepimento delle | | | direttive comunitarie 2006/48/CE e | | | 2006/49/CE e per l'adeguamento a | | | decisioni in ambito comunitario | | | relative all'assistenza a terra | | | negli aeroporti, all'Agenzia | | | nazionale per i giovani e al | | | prelievo venatorio: - Art. 6, comma | | | 2: Agenzia nazionale per i giovani | | | (22.2.2 - Interventi - cap. 1597) | 407 | 310 | 310 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 142.694 | 123.235 | 123.235 --------------------------------------------------------------------- Turismo Sviluppo e competitivita' | | | del turismo Legge n. 292 del 1990: | | | Ordinamento dell'Ente nazionale | | | italiano per il turismo (23.1.3 - | | | Oneri comuni di parte corrente - | | | cap. 2194) | 33.386 | 24.572 | 24.572 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 262 del 2006, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 286 del 2006: Disposizioni | | | urgenti in materia tributaria e | | | finanziaria: - Art. 2, comma 98, | | | lettera a): Turismo (23.1.3 - Oneri | | | comuni di parte corrente - cap. | | | 2107) | 42.035 | 31.147 | 31.147 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 75.421 | 55.719 | 55.719 --------------------------------------------------------------------- Servizi istituzionali e generali | | | delle amministrazioni pubbliche | | | Servizi generali, formativi, | | | assistenza legale ed | | | approvvigionamenti per le | | | Amministrazioni pubbliche Decreto | | | del Presidente della Repubblica n. | | | 701 del 1977: Approvazione del | | | regolamento di esecuzione del | | | decreto del Presidente della | | | Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, | | | sul riordinamento e potenziamento | | | della Scuola superiore della | | | pubblica amministrazione (24.1.2 - | | | Interventi - cap. 5217) | 9.953 | 7.574 | 7.574 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 146 del 1980: Disposizioni | | | per la formazione del bilancio | | | annuale e pluriennale dello Stato | | | (legge finanziaria 1980): - Art. 36:| | | Assegnazione a favore dell'Istituto | | | nazionale di statistica (24.1.2 - | | | Interventi - cap. 1680) | 153.252 | 153.235 | 153.235 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla| | | legge 5 agosto 1978, n. 468, e | | | successive modificazioni e | | | integrazioni, recante norme di | | | contabilita' generale dello Stato in| | | materia di bilancio. Delega al | | | Governo per l'individuazione delle | | | unita' previsionali di base del | | | bilancio dello Stato: - Art. 7, | | | comma 6: Contributo in favore | | | dell'Istituto di studi e analisi | | | economica (ISAE) (24.1.2 - | | | Interventi - cap. 1321) | 10.898 | 10.896 | 10.896 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 285 del 1999:| | | Riordino del Centro di formazione | | | studi (FORMEZ), a norma | | | dell'articolo 11 della legge 15 | | | marzo 1997, n. 59 (24.1.2 - | | | Interventi - cap. 5200) | 24.339 | 19.337 | 19.337 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 2001:| | | Norme generali sull'ordinamento del | | | lavoro alle dipendenze delle | | | amministrazioni pubbliche: - Art. | | | 46: Agenzia per la rappresentanza | | | negoziale delle pubbliche | | | amministrazioni (24.1.2 - Interventi| | | - cap. 5223) | 2.495 | 1.941 | 1.941 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 200.937 | 192.983 | 192.983 --------------------------------------------------------------------- Fondi da ripartire Fondi da | | | assegnare Legge n. 385 del 1978: | | | Adeguamento della disciplina dei | | | compensi per lavoro straordinario ai| | | dipendenti dello Stato (25.1.3 - | | | Oneri comuni di parte corrente - | | | cap. 3026) | 35.489 | 35.485 | 35.485 --------------------------------------------------------------------- Fondi di' riserva e speciali Legge | | | n. 468 del 1978: Riforma di alcune | | | norme di contabilita' generale dello| | | Stato in materia di bilancio: - Art.| | | 9-ter: Fondo di riserva per le | | | autorizzazioni di spesa delle leggi | | | permanenti di natura corrente | | | (25.2.3 - Oneri comuni di parte | | | corrente - cap. 3003) | 156.261 | 12.958 | - ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 191.750 | 48.443 | 35.485 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero|4.248.769 |2.607.296 |2.594.338 ===================================================================== MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | --------------------------------------------------------------------- Regolazione dei mercati Vigilanza | | | sui mercati e sui prodotti, | | | promozione della concorrenza e | | | tutela dei consumatori Legge n. 287 | | | del 1990: Norme per la tutela della | | | concorrenza e del mercato: - Art. | | | 10, comma 7: Somme da erogare per il| | | finanziamento dell'Autorita' garante| | | della concorrenza e del mercato | | | (3.1.2 - Interventi - cap. 2275) | 25.981 | 20.396 | 20.396 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (3.1.2 - Interventi - cap.| | | 2280) | 782 | 595 | 595 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 26.763 | 20.991 | 20.991 --------------------------------------------------------------------- Commercio internazionale ed | | | internazionalizzazione del sistema | | | produttivo Sostegno | | | all'internazionalizzazione delle | | | imprese e promozione del made in | | | Italy Legge n. 549 del 1995: Misure | | | di razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (4.2.2 - Interventi - cap.| | | 2501) | 24.855 | 18.955 | 18.955 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 68 del 1997: Riforma | | | dell'Istituto nazionale per il | | | commercio estero: - Art. 8, comma 1,| | | lettera a): Spese di funzionamento | | | ICE (4.2.2 - Interventi - cap. | | | 2530). | 85.153 | 80.901 | 80.901 --------------------------------------------------------------------- - Art. 8, comma 1, lettera b): | | | Attivita' promozionale delle | | | esportazioni italiane (4.2.2 - | | | Interventi - cap. 2531) | 54.912 | 41.684 | 41.684 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 162.920 | 141.540 | 141.540 --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione Sviluppo, | | | innovazione e ricerca in materia di | | | energia ed in ambito minerario ed | | | industriale Legge n. 282 del 1991, | | | decreto-legge n. 496 del 1993, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 61 del 1994 e decreto-legge| | | n. 26 del 1995, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 95 del| | | 1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - | | | Investimenti - cap. 7630) | 197.441 | 197.441 | 198.191 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 197.441 | 197.441 | 198.191 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 387.124 | 359.972 | 360.722 ===================================================================== MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | | | POLITICHE SOCIALI | | | --------------------------------------------------------------------- Diritti sociali, | | | politiche sociali e famiglia | | | Programmazione sociale, | | | trasferimenti assistenziali e | | | finanziamento nazionale della spesa | | | sociale Legge n. 285 del 1997: | | | Disposizioni per la promozione di | | | diritti e di opportunita' per | | | l'infanzia e l'adolescenza: - Art. | | | 1: Fondo nazionale per l'infanzia e | | | l'adolescenza (3.1.2 - Interventi - | | | cap. 3527) | 39.964 | 39.960 | 39.960 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 328 del 2000: Legge quadro | | | per la realizzazione del sistema | | | integrato di interventi e servizi | | | sociali: - Art. 20, comma 8: Fondo | | | da ripartire per le politiche | | | sociali (3.1.3 - Oneri comuni di | | | parte corrente - cap. 3671) |1.174.944 | 913.719 | 913.719 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione|1.214.908 | 953.679 | 953.679 --------------------------------------------------------------------- Politiche previdenziali Previdenza | | | obbligatoria e complementare, | | | sicurezza sociale - trasferimenti | | | agli enti ed organismi interessati | | | Legge n. 335 del 1995: Riforma del | | | sistema pensionistico obbligatorio e| | | complementare: - Art. 13: Vigilanza | | | sui fondi pensione (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 4332) | 477 | 362 | 362 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 477 | 362 | 362 --------------------------------------------------------------------- Politiche per il lavoro | | | Regolamentazione e vigilanza del | | | lavoro Legge n. 350 del 2003: | | | Disposizioni per la formazione del | | | bilancio annuale e pluriennale dello| | | Stato (legge finanziaria 2004): - | | | Art. 3, comma 149: Fondo per le | | | spese di funzionamento della | | | commissione di garanzia per | | | l'attuazione della legge sullo | | | sciopero nei servizi pubblici | | | essenziali (1.1.1 - Funzionamento - | | | cap. 5025) | 2.000 | 1.522 | 1.522 --------------------------------------------------------------------- Reinserimento lavorativo e sostegno | | | all'occupazione ed al reddito Legge | | | n. 448 del 1998: Misure di finanza | | | pubblica per la stabilizzazione e lo| | | sviluppo: - Art. 80, comma 4: | | | Formazione professionale (1.3.2 - | | | Interventi - cap. 4161) | 1.193 | 908 | 908 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 296 del 2006: Disposizioni | | | per la formazione del bilancio | | | annuale e pluriennale dello Stato | | | (legge finanziaria 2007): - Art. 1, | | | comma 1163: Finanziamento delle | | | attivita' di formazione | | | professionale (1.3.6 - Investimenti | | | - cap. 7682) | 2.272 | 1.738 | 1.738 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 5.465 | 4.168 | 4.168 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero|1.220.850 | 958.209 | 958.209 ===================================================================== MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | --------------------------------------------------------------------- Giustizia | | | Amministrazione penitenziaria | | | Decreto del Presidente della | | | Repubblica n. 309 del 1990: Testo | | | unico delle leggi in materia di | | | disciplina degli stupefacenti e | | | sostanze psicotrope, prevenzione, | | | cura e riabilitazione dei relativi | | | stati di tossicodipendenza: - Art. | | | 135: Programmi finalizzati alla | | | prevenzione e alla cura dell'AIDS, | | | al trattamento socio-sanitario, al | | | recupero e al successivo | | | reinserimento dei tossicodipendenti | | | detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. | | | 1768) | 4.395 | 4.394 | 4.394 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 4.395 | 4.394 | 4.394 --------------------------------------------------------------------- Servizi istituzionali e generali | | | delle amministrazioni pubbliche | | | Indirizzo politico Legge n. 549 del | | | 1995: Misure di razionalizzazione | | | della finanza pubblica: - Art. 1, | | | comma 43: Contributi ad enti, | | | istituti, associazioni, fondazioni | | | ed altri organismi (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 1160) | 91 | 79 | 79 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 91 | 79 | 79 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 4.486 | 4.473 | 4.473 ===================================================================== MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | --------------------------------------------------------------------- L'Italia in Europa e nel mondo | | | Cooperazione allo sviluppo e | | | gestione sfide globali Legge n. 1612| | | del 1962: Riordinamento | | | dell'Istituto agronomico per | | | l'oltremare, con sede in Firenze: - | | | Art. 12: Mezzi finanziari per il | | | funzionamento dell'Istituto (1.2.2 -| | | Interventi - cap. 2201) | 2.241 | 2.079 | 2.079 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 | | | del 1987: Stanziamenti aggiuntivi | | | per l'aiuto pubblico a favore dei | | | paesi in via di sviluppo (1.2.1 - | | | Funzionamento - capp. 2150, 2152, | | | 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, | | | 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - | | | Interventi - capp. 2180, 2181, 2182,| | | 2183, 2184, 2195) | 326.962 | 210.940 | 210.940 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione politica, promozione | | | della pace e sicurezza | | | internazionale Legge n. 794 del | | | 1966: Ratifica ed esecuzione della | | | convenzione internazionale per la | | | costituzione dell'Istituto | | | italolatino americano, firmata a | | | Roma il 1° giugno 1966 (1.4.2 - | | | Interventi - cap. 4131). | 2.383 | 2.375 | 2.375 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 140 del 1980: | | | Partecipazione italiana al fondo | | | europeo per la gioventu' (1.4.2 - | | | Interventi - cap. 4052) | 272 | 270 | 270 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 960 del 1982: | | | Rifinanziamento della legge 14 marzo| | | 1977, n. 73, concernente la ratifica| | | degli accordi di Osimo tra l'Italia | | | e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi | | | - capp. 4061, 4063) | 1.914 | 1.905 | 1.905 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.4.2 - Interventi - cap.| | | 1163) | 4.434 | 3.688 | 3.688 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 91 del 2005: Concessione di| | | un contributo volontario al Fondo di| | | cooperazione tecnica dell'Agenzia | | | internazionale per l'energia atomica| | | (AIEA): - Art. 1, comma 1: | | | Contributo volontario al Fondo di | | | cooperazione tecnica dell'Agenzia | | | internazionale per l'energia atomica| | | (AIEA) (1.4.2 - Interventi - cap. | | | 3421). | 3.164 | 3.164 | 3.164 --------------------------------------------------------------------- Integrazione europea Legge n. 299 | | | del 1998: Finanziamento italiano | | | della PESC (Politica estera e di | | | sicurezza comune dell'Unione | | | europea) relativo all'applicazione | | | dell'articolo J.11, comma 2, del | | | Trattato sull'Unione europea (1.5.2 | | | - Interventi - cap. 4534) | 4.395 | 4.394 | 4.394 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 345.765 | 228.815 | 228.815 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 345.765 | 228.815 | 228.815 ===================================================================== MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | | | DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | --------------------------------------------------------------------- L'Italia in Europa e nel mondo | | | Cooperazione culturale e | | | scientifico-tecnologica Legge n. 407| | | del 1974: Ratifica ed esecuzione | | | degli accordi firmati a Bruxelles il| | | 23 novembre 1971 nell'ambito del | | | programma europeo di cooperazione | | | scientifica e tecnologica, ed | | | autorizzazione alle spese connesse | | | alla partecipazione italiana ad | | | iniziative da attuarsi in esecuzione| | | del programma medesimo (4.2.6 - | | | Investimenti - cap. 7291) | 4.697 | 4.697 | 4.697 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 4.697 | 4.697 | 4.697 --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione Ricerca | | | scientifica e tecnologica di base | | | Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (3.3.2 - Interventi - cap.| | | 1679) | 6.661 | 5.091 | 5.091 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 204 del 1998:| | | Disposizioni per il coordinamento, | | | la programmazione e la valutazione | | | della politica nazionale relativa | | | alla ricerca scientifica e | | | tecnologica (3.3.6 - Investimenti - | | | cap. 7236) |1.867.827 |1.866.452 |1.866.452 --------------------------------------------------------------------- Ricerca per la didattica Legge n. | | | 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (3.1.2 - Interventi - cap.| | | 1261) | 2.847 | 2.847 | 2.847 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione|1.877.335 |1.874.390 |1.874.390 --------------------------------------------------------------------- Istruzione scolastica Istituzioni | | | scolastiche non statali Legge n. 181| | | del 1990: Ratifica ed esecuzione | | | dell'accordo, effettuato mediante | | | scambio di note, tra il Governo | | | italiano ed il Consiglio superiore | | | delle scuole europee che modifica | | | l'articolo 1 della convenzione del 5| | | settembre 1963 relativa al | | | funzionamento della scuola europea | | | di Ispra (Varese), avvenuto a | | | Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 | | | luglio 1988 (1.9.2 - Interventi - | | | cap. 2193) | 363 | 363 | 363 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 363 | 363 | 363 --------------------------------------------------------------------- Istruzione universitaria Diritto | | | allo studio nell'istruzione | | | universitaria Legge n. 394 del 1977:| | | Potenziamento dell'attivita' | | | sportiva universitaria (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 1709) | 7.803 | 5.964 | 5.964 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed | | | integrazioni alla legge 2 dicembre | | | 1991, n. 390, recante norme sul | | | diritto agli studi universitari | | | (2.1.2 - Interventi - cap. 1695) | 99.691 | 76.190 | 76.190 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 338 del 2000: Disposizioni | | | in materia di alloggi e residenze | | | per studenti universitari: - Art. 1,| | | comma 1: Interventi per alloggi e | | | residenze per studenti universitari | | | (2.1.6 - Investimenti - cap. 7273/p)| 24.281 | 18.660 | 18.660 --------------------------------------------------------------------- Sistema universitario e formazione | | | post-universitaria Legge n. 245 del | | | 1990: Norme sul piano triennale di | | | sviluppo dell'universita' e per | | | l'attuazione del piano quadriennale | | | 1986- 1990 (2.3.2 - Interventi - | | | cap. 1690) | 65.091 | 49.747 | 49.747 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 243 del 1991: Universita' | | | non statali legalmente riconosciute | | | (2.3.2 - Interventi - cap. 1692) | 90.196 | 68.933 | 68.933 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 537 del 1993: Interventi | | | correttivi di finanza pubblica: - | | | Art. 5, comma 1, lettera a): Spese | | | per il funzionamento delle | | | universita' (2.3.2 - Interventi - | | | cap. 1694/p) |6.216.385 |6.130.260 |6.052.260 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione|6.503.447 |6.349.754 |6.271.754 --------------------------------------------------------------------- Fondi da ripartire Fondi da | | | assegnare Legge n. 440 del 1997 e | | | legge n. 144 del 1999 (articolo 68, | | | comma 4, lettera b): Fondo per | | | l'ampliamento dell'offerta formativa| | | (6.1.3 - Oneri comuni di parte | | | corrente - cap. 1270) | 130.213 | 99.516 | 99.516 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 130.213 | 99.516 | 99.516 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero|8.516.055 |8.328.720 |8.250.720 ===================================================================== MINISTERO DELL'INTERNO | | | --------------------------------------------------------------------- Ordine | | | pubblico e sicurezza Contrasto al | | | crimine, tutela dell'ordine e della | | | sicurezza pubblica Legge n. 451 del | | | 1959: Istituzione del capitolo | | | "Fondo scorta" per il personale | | | della polizia di Stato (3.1.1 - | | | Funzionamento - cap. 2674) | 27.447 | 27.444 | 27.523 --------------------------------------------------------------------- Pianificazione e coordinamento Forze| | | di polizia Decreto del Presidente | | | della Repubblica n. 309 del 1990: | | | Testo unico delle leggi in materia | | | di disciplina degli stupefacenti e | | | sostanze psicotrope, prevenzione, | | | cura e riabilitazione dei relativi | | | stati di tossicodipendenza: - Art. | | | 101: Potenziamento delle attivita' | | | di prevenzione e repressione del | | | traffico illecito di sostanze | | | stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - | | | Funzionamento - capp. 2668, 2815) | 1.989 | 1.513 | 1.513 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 29.436 | 28.957 | 29.036 --------------------------------------------------------------------- Soccorso civile Prevenzione dal | | | rischio e soccorso pubblico Legge n.| | | 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 | | | del 1995, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 437 | | | del 1995 (articolo 4): "Fondo | | | scorta" del Corpo nazionale dei | | | Vigili del fuoco (4.2.1 - | | | Funzionamento - cap. 1916) | 15.910 | 15.909 | 15.954 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 15.910 | 15.909 | 15.954 --------------------------------------------------------------------- Immigrazione, accoglienza e garanzia| | | dei diritti Garanzia dei diritti e | | | interventi per lo sviluppo della | | | coesione sociale Legge n. 549 del | | | 1995: Misure di razionalizzazione | | | della finanza pubblica: - Art. 1, | | | comma 43: Contributi ad enti, | | | istituti, associazioni, fondazioni | | | ed altri organismi (5.1.2 - | | | Interventi - cap. 2309) | 74 | 56 | 56 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 140 del 2005:| | | Attuazione della direttiva 2003/9/CE| | | che stabilisce norme minime relative| | | all'accoglienza dei richiedenti | | | asilo negli Stati membri: - Art. 13:| | | Somme destinate all'accoglienza | | | degli stranieri richiedenti il | | | riconoscimento dello status di | | | rifugiato (5.1.2 - Interventi - cap.| | | 2311) | 12.087 | 9.181 | 9.181 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 12.161 | 9.237 | 9.237 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 57.507 | 54.103 | 54.227 ===================================================================== MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | | | TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione Ricerca in | | | materia ambientale Decreto-legge n. | | | 112 del 2008, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 133 | | | del 2008: Disposizioni urgenti per | | | lo sviluppo economico, la | | | semplificazione, la competitivita, | | | la stabilizzazione della finanza | | | pubblica e la perequazione | | | tributaria: - Art. 28, comma 1: | | | Istituto superiore per la protezione| | | e la ricerca ambientale (ISPRA) | | | (2.1.2 - Interventi - cap. 3621; | | | 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831) | 86.020 | 83.520 | 84.270 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 86.020 | 83.520 | 84.270 --------------------------------------------------------------------- Sviluppo sostenibile e tutela del | | | territorio e dell'ambiente Tutela e | | | conservazione della fauna e della | | | flora e salvaguardia della | | | biodiversita' Legge n. 979 del 1982:| | | Disposizioni per la difesa del mare | | | (1.5.2 - Interventi - capp. 1644, | | | 1646/p) . | 31.685 | 24.111 | 24.111 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 2 del 1993, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 59 del 1993: Modifiche e | | | integrazioni alla legge 7 febbraio | | | 1992, n. 150, in materia di | | | commercio e detenzione di esemplari | | | di fauna e flora minacciati di | | | estinzione (1.5.1 - Funzionamento - | | | capp. 1388, 1389/p) | 321 | 244 | 244 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.5.2 - Interventi - cap.| | | 1551) | 61.821 | 58.422 | 58.422 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 93.827 | 82.777 | 82.777 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 179.847 | 166.297 | 167.047 ===================================================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI| | | TRASPORTI | | | --------------------------------------------------------------------- Ordine pubblico e | | | sicurezza Sicurezza e controllo nei | | | mari, nei porti e sulle coste Legge | | | n. 721 del 1954: Istituzione del | | | fondo scorta per le Capitanerie di | | | porto (4.1.1 - Funzionamento - cap. | | | 2121) | 5.384 | 5.383 | 5.383 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione | | | del terzo piano nazionale della | | | pesca marittima e misure in materia | | | di credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite | | | alla pesca con reti da posta | | | derivante: - Art. 2, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della| | | pesca marittima (legge n. 41 del | | | 1982) (4.1.1 - Funzionamento - cap. | | | 2179) | 1.353 | 1.030 | 1.030 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 6.737 | 6.413 | 6.413 --------------------------------------------------------------------- Diritto alla mobilita' Sviluppo e | | | sicurezza del trasporto aereo Legge | | | n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (2.3.2 - Interventi - cap.| | | 1952) | 232 | 78 | 78 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 250 del 1997:| | | Istituzione dell'Ente nazionale per | | | l'aviazione civile (ENAC) (articolo | | | 7) (2.3.2 - Interventi - cap. | | | 1921/p) (97) | 58.693 | 58.687 | 58.687 --------------------------------------------------------------------- Sviluppo e sicurezza della | | | navigazione e del trasporto | | | marittimo e per vie d'acqua interne | | | Decreto-legge n. 535 del 1996, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 647 del 1996: Disposizioni | | | urgenti per i settori portuale, | | | marittimo, cantieristico ed | | | armatoriale, nonche' interventi per | | | assicurare taluni collegamenti | | | aerei: - Art. 3: Contributo al | | | "Centro internazionale radio-medico | | | (CIRM)" (2.6.2 - Interventi - cap. | | | 1850) | 722 | 719 | 719 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 59.647 | 59.484 | 59.484 --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione Ricerca nel | | | settore dei trasporti Legge n. 267 | | | del 2002: Disposizioni in materia di| | | corresponsione di contributi dello | | | Stato a favore dell'Organizzazione | | | idrografica internazionale (IHO) e | | | dell'Istituto nazionale per studi ed| | | esperienze di architettura navale | | | (INSEAN): - Art. 1, comma 2: | | | Contributi dello Stato in favore | | | dell'INSEAN (5.1.2 - Interventi - | | | cap. 1801/p) | 6.808 | 6.607 | 6.607 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 6.808 | 6.607 | 6.607 --------------------------------------------------------------------- Casa e assetto urbanistico Politiche| | | abitative Legge n. 431 del 1998: | | | Disciplina delle locazioni e del | | | rilascio degli immobili adibiti ad | | | uso abitativo (articolo 11, comma 1)| | | (3.1.2 - Interventi - cap. 1690) | 143.826 | 109.446 | 109.446 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 143.826 | 109.446 | 109.446 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 217.018 | 181.950 | 181.950 ===================================================================== MINISTERO DELLA DIFESA | | | --------------------------------------------------------------------- Difesa e | | | sicurezza del territorio | | | Approntamento e impiego Carabinieri | | | per la difesa e la sicurezza Regio | | | decreto n. 263 del 1928: Testo unico| | | delle disposizioni legislative | | | concernenti l'amministrazione e la | | | contabilita' dei corpi, istituti e | | | stabilimenti militari: - Art. 17, | | | primo comma: Arma dei carabinieri | | | (1.1.1 - Funzionamento - cap. 4840) | 22.425 | 22.423 | 22.423 --------------------------------------------------------------------- Funzioni non direttamente collegate | | | ai compiti di difesa militare Legge | | | n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.5.2 - Interventi - cap.| | | 1352) | 2.030 | 1.904 | 404 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 2002: Disposizioni | | | in materia di corresponsione di | | | contributi dello Stato a favore | | | dell'Organizzazione idrografica | | | internazionale (IHO) e dell'Istituto| | | nazionale per studi ed esperienze di| | | architettura navale (INSEAN): - Art.| | | 1, comma 3: Contributi dello Stato | | | in favore dell'IHO (1.5.2 - | | | Interventi - cap. 1345) | 77 | 66 | 66 --------------------------------------------------------------------- Pianificazione generale delle Forze | | | Armate e approvvigionamenti militari| | | Regio decreto n. 263 del 1928: Testo| | | unico delle disposizioni legislative| | | concernenti l'amministrazione e la | | | contabilita' dei corpi, istituti e | | | stabilimenti militari: - Art. 17, | | | primo comma: Esercito, Marina ed | | | Aeronautica (1.6.1 - Funzionamento -| | | cap. 1253) | 37.672 | 37.668 | 37.668 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999:| | | Riforma dell'organizzazione del | | | Governo, a norma dell'articolo 11 | | | della legge 15 marzo 1997, n. 59: - | | | Art. 22, comma 1: Agenzia industrie | | | difesa (1.6.2 - Interventi - cap. | | | 1360; 1.6.6 - Investimenti - cap. | | | 7145) | 8.896 | 6.772 | 6.772 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 71.100 | 68.833 | 67.333 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 71.100 | 68.833 | 67.333 ===================================================================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | | | ALIMENTARI E FORESTALI | | | --------------------------------------------------------------------- Agricoltura, | | | politiche agroalimentari e pesca | | | Regolamentazione, incentivazione e | | | vigilanza in materia di pesca Legge | | | n. 267 del 1991: Attuazione del | | | terzo piano nazionale della pesca | | | marittima e misure in materia di | | | credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite | | | alla pesca con reti da posta | | | derivante: - Art. 1, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della| | | pesca marittima (1.2.1 - | | | Funzionamento - capp. 1173, 1413, | | | 1414, 1415, 1418; 1.2.2 - Interventi| | | - capp. 1476, 1477, 1488) | 9.745 | 7.327 | 7.327 --------------------------------------------------------------------- Sviluppo e sostenibilita' del | | | settore agricolo, agroindustriale e | | | mezzi tecnici di produzione Legge n.| | | 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.5.2 - Interventi - cap.| | | 2200) | 7.268 | 5.487 | 5.487 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 454 del 1999:| | | Riorganizzazione del settore della | | | ricerca in agricoltura, a norma | | | dell'articolo 11 della legge 15 | | | marzo 1997, n. 59 (1.5.2 - | | | Interventi - cap. 2083) | 92.349 | 92.339 | 92.339 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 109.362 | 105.153 | 105.153 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 109.362 | 105.153 | 105.153 ===================================================================== MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' | | | CULTURALI | | | --------------------------------------------------------------------- Ricerca e innovazione | | | Ricerca in materia di beni e | | | attivita' culturali Decreto del | | | Presidente della Repubblica n. 805 | | | del 1975: Organizzazione del | | | Ministero per i beni culturali e | | | ambientali (articolo 22): | | | Assegnazioni per il funzionamento | | | degli istituti centrali (2.1.1 - | | | Funzionamento - capp. 2040, 2041, | | | 2043) | 2.824 | 2.158 | 2.158 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 118 del 1987: Norme | | | relative alla Scuola archeologica | | | italiana in Atene (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 4132) | 564 | 431 | 431 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 3.388 | 2.589 | 2.589 --------------------------------------------------------------------- Tutela e valorizzazione dei beni e | | | attivita' culturali e paesaggistici | | | Sostegno e vigilanza ad attivita' | | | culturali Legge n. 466 del 1988: | | | Contributo alla Accademia nazionale | | | dei Lincei (1.1.2 - Interventi - | | | cap. 3630) | 1.844 | 1.403 | 1.403 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (1.1.2 - Interventi - | | | capp. 3670, 3671) | 20.348 | 15.483 | 15.483 --------------------------------------------------------------------- Sostegno, valorizzazione e tutela | | | del settore dello spettacolo Legge | | | n. 163 del 1985: Nuova disciplina | | | degli interventi dello Stato a | | | favore dello spettacolo (1.2.2 - | | | Interventi - capp. 1390, 1391, 6120,| | | 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; | | | 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, | | | 8571, 8573, 8721) (102) | 418.418 | 304.075 | 304.075 --------------------------------------------------------------------- Tutela e valorizzazione dei beni | | | librari, promozione del libro e | | | dell'editoria Legge n. 190 del 1975:| | | Norme relative al funzionamento | | | della biblioteca nazionale centrale | | | "Vittorio Emanuele II" di Roma | | | (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3610)| 1.840 | 1.482 | 1.482 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della | | | Repubblica n. 805 del 1975: | | | Organizzazione del Ministero per i | | | beni culturali e ambientali | | | (articolo 22): Assegnazioni per il | | | funzionamento degli istituti | | | centrali (1.10.1 - Funzionamento - | | | cap. 3611) | 2.261 | 1.728 | 1.728 --------------------------------------------------------------------- Valorizzazione del patrimonio | | | culturale Legge n. 77 del 2006: | | | Misure speciali di tutela e | | | fruizione dei siti italiani di | | | interesse culturale, paesaggistico e| | | ambientale, inseriti nella "lista | | | del patrimonio mondiale", posti | | | sotto la tutela dell'UNESCO: - Art. | | | 4, comma 1: Interventi in favore dei| | | siti italiani inseriti nella "lista | | | del patrimonio mondiale" dell'UNESCO| | | (1.13.2 - Interventi - cap. 1442; | | | 1.13.6 - Investimenti - cap. 7305) | 2.855 | 2.183 | 2.183 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 447.566 | 326.354 | 326.354 ---------------------------------------------------------------------
Totale Ministero| 450.954 | 328.943 | 328.943 ===================================================================== MINISTERO DELLA SALUTE | | | --------------------------------------------------------------------- Ricerca e | | | innovazione Ricerca per il settore | | | della sanita' pubblica e | | | zooprofilattico Decreto del | | | Presidente della Repubblica n. 613 | | | del 1980: Contributo alla Croce | | | rossa italiana (2.1.2 - Interventi -| | | cap. 3453) | 28.748 | 28.744 | 28.744 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 502 del 1992:| | | Riordino della disciplina in materia| | | sanitaria: - Art. 12: Fondo da | | | destinare ad attivita' di ricerca e | | | sperimentazione (2.1.2 - Interventi | | | - cap. 3392) | 306.276 | 306.242 | 306.242 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 267 del 1993:| | | Riordinamento dell'Istituto | | | superiore di sanita' (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 3443) | 97.957 | 97.946 | 97.946 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 268 del 1993:| | | Riordinamento dell'Istituto | | | superiore di prevenzione e sicurezza| | | del lavoro (2.1.2 - Interventi - | | | cap. 3447) | 61.684 | 61.678 | 61.678 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza | | | pubblica: - Art. 1, comma 43: | | | Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri | | | organismi (2.1.2 - Interventi - cap.| | | 3412) | 3.789 | 2.895 | 2.895 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 17 del 2001, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 129 del 2001: Interventi | | | per il ripiano dei disavanzi del | | | Servizio sanitario nazionale al 31 | | | dicembre 1999, nonche' per garantire| | | la funzionalita' dell'Agenzia per i | | | servizi sanitari regionali: - Art. | | | 2, comma 4: Agenzia per i servizi | | | sanitari regionali (2.1.2 - | | | Interventi - cap. 3457) | 4.450 | 3.958 | 3.958 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 502.904 | 501.463 | 501.463 --------------------------------------------------------------------- Tutela della salute Prevenzione, | | | assistenza, indirizzo e | | | coordinamento internazionale in | | | materia sanitaria umana Decreto | | | legislativo del Capo provvisorio | | | dello Stato n. 1068 del 1947: | | | Approvazione del Protocollo | | | concernente la costituzione | | | dell'Organizzazione mondiale della | | | sanita' stipulato a New York il 22 | | | luglio 1946 (1.1.2 - Interventi - | | | cap. 4321) | 17.626 | 17.624 | 17.624 --------------------------------------------------------------------- Prevenzione e assistenza sanitaria | | | veterinaria Legge n. 434 del 1998: | | | Finanziamento degli interventi in | | | materia di animali di affezione e | | | per la prevenzione del randagismo: -| | | Art. 1, comma 2: Finanziamento degli| | | interventi in materia di animali di | | | affezione e per la prevenzione del | | | randagismo (1.2.2 - Interventi - | | | cap. 5340) | 3.395 | 2.582 | 2.582 --------------------------------------------------------------------- Regolamentazione e vigilanza in | | | materia di prodotti farmaceutici ed | | | altri prodotti sanitari ad uso umano| | | Decreto-legge n. 269 del 2003, | | | convertito, con modificazioni, dalla| | | legge n. 326 del 2003: Disposizioni | | | urgenti per favorire lo sviluppo e | | | per la correzione dell'andamento dei| | | conti pubblici: - Art. 48, comma 9: | | | Agenzia italiana del farmaco (1.4.2 | | | - Interventi - cap. 3458; 1.4.6 - | | | Investimenti - cap. 7230) | 35.789 | 31.849 | 31.849 ---------------------------------------------------------------------
Totale missione| 56.810 | 52.055 | 52.055 ---------------------------------------------------------------------
Totale ministero| 559.714 | 553.518 | 553.518 ---------------------------------------------------------------------
Totale generale|16.368.551|13.946.282|13.855.448


- Si riporta l'art. 10, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 ( Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica.):
"Art.10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1.-4. (omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".



 
Art. 119
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.
 
Art. 120
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma




Note all'art. 120:
- Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si vedano le note
all'art. 116.
- Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50,
abrogato dal presente decreto, recava: "Istituzione
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata."
- La legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico.) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 24 maggio 1975, n. 136.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alla legge n. 27 dicembre 1956, n. 1423,
alla legge n. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge n. 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.) e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.
- La legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
misure di prevenzione personali.) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 9 agosto 1988, n. 186.
- L'art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive.), abrogato dal presente decreto,
recava: "Art. 7-ter.Misure di prevenzione."
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.
- Gli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento
delle attivita' informative e investigative nella lotta
contro la criminalita' organizzata.) convertito con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
abrogati dal presente decreto, recavano:
"Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata."
"Art. 3. Direzione investigativa antimafia."
"Art. 5. Relazione al Parlamento.".
- Gli articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110
ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario.), abrogati dal presente decreto, recavano:
"Art. 70-bis. Direzione distrettuale antimafia."
"Art. 76-bis. Procuratore nazionale antimafia."
"Art. 76-ter. Attribuzioni del procuratore generale
presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di
coordinamento investigativo"
"Art. 110-bis. Applicazione di magistrati del pubblico
ministero in casi particolari."
"Art. 110-ter. Applicazione di magistrati in materia di
misure di prevenzione."
- Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure
urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa.) convertito con modificazioni dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 settembre 1982, n. 245.
- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 abrogato
dal presente decreto recava: "Disposizioni attuative della
legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafia nonche'
disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia
di contrasto alla criminalita' organizzata.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e al decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 si vedano
le note all'art. 116.



 
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