Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 settembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gruber Hildegard Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Gruber Hildegard Maria, nata a Brunico (Bolzano) il 4 dicembre 1981, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester» conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della Tilak s.r.l. a Innsbruck in data 2 marzo 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'Autorita' competente austriaca in data 31 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che il diploma in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed e' quello indicato, per l'Austria, nell'allegato V.2, punto 5.2.2, della medesima direttiva; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester» conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della Tilak S.r.l. a Innsbruck in data 2 marzo 2011, dalla signora Gruber Hildegard Maria, nata a Brunico (Bolzano) il 4 dicembre 1981, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
La signora Gruber Hildegard Maria e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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