IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 3 agosto 2006 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Tina contenente la sostanza attiva abamectina; Vista la nota del 7 dicembre 2009 con la quale l'impresa medesima chiede di poter variare, in corso di registrazione, la composizione del prodotto fitosanitario in oggetto sostituendo la sostanza attiva abamectina con la sostanza attiva lambda-cialotrina; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Universita' degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 6 agosto 2011 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sipcam Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19445 con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 27 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Sipcam Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in SPARVIERO; Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Oxon Italia Spa all'Impresa Sipcam Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; Ritenuto di autorizzare il prodotto SPARVIERO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva lambda cialotrina; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa Oxon Italia Spa con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPARVIERO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da m L 25 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1- 5- 10 - 20. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle Imprese IRCA Service SpA-Fornovo San Giovanni (BG) e SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13451. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |