Gazzetta n. 229 del 1 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 settembre 2011
Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e l'autonomia scolastica

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 612, 613, 614 e 615;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, ed in particolare l'art. 1, commi 4, lettera b) e 5;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, «Riordino degli enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»;
Visto l'art. 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante disposizioni urgenti per l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed, in particolare, l'art. 9, comma 8, che affida alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'art. 2, comma 4-undevicies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, la realizzazione delle prove nazionali standard previste dall'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'art. 19, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 con cui e' stato nominato il Commissario straordinario dell'Istituto;
Considerato che l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 conferma la natura giuridica e le competenze dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato Istituto, quale ente di ricerca nel settore dell'istruzione, sottoposto alla vigilanza di questo Ministero;
Considerato inoltre, che l'art. 2 del decreto legislativo n. 213 del 2009 riconosce autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, adottando i propri statuti in conformita' alle disposizione della legge n. 165 del 2007;
Considerato che il medesimo art. 2 prevede che gli enti di ricerca devono adottare e adeguare i propri statuti in conformita' con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonche' modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica nazionale di riferimento;
Considerato altresi', che l'art. 3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che lo statuto specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonche' dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita', disponendo la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione, garantendo comunque l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentativita' dei componenti, secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2007, citata;
Preso atto che, l'Istituto non si e' dotato dello statuto entro i termini indicati dalla suddetta disposizione legislativa;
Atteso che l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, in caso di inottemperanza alla deliberazione degli statuti da parte degli organi dell'Istituto, il Ministero con proprio decreto, fatta salva la possibilita' di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165, puo' provvedere in via sostitutiva alla deliberazione degli stessi;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Per le finalita' indicate in premessa e' adottato, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante «Riordino degli enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165», ed avvalendosi del potere sostitutivo previsto dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, lo statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
 
Art. 2
Pubblicita' ed informazione dell'intervento

1. Lo statuto, il cui testo riportato in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pubblicato, anche per estratto come previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e contestualmente sul sito web dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Roma, 2 settembre 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
Allegato

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI)
STATUTO
Articolo 1
(Natura giuridica)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato «Istituto», e' ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esso costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e' dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Articolo 2
(Finalita')

1. L'Istituto, attraverso le attivita' di valutazione nazionali e internazionali, promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualita' del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione e dell'economia italiana, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale.
2. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano nazionale per la ricerca, di seguito denominato «PNR», esplica funzioni di rilevante interesse economico e sociale e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, con le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica di riferimento.
3. L'Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto, definisce i propri piani di attivita' nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorita' strategiche, degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
4. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione l'Istituto ha il compito di elaborare modelli e metodologie per la valutazione degli apprendimenti degli alunni e di concorrere alla valutazione delle istituzioni scolastiche, di promuovere e realizzare con prove nazionali standard periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti, curando l'elaborazione e la diffusione dei risultati della valutazione, di predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato nell'ambito della normativa vigente, di svolgere attivita' di supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove nazionali standard per la valutazione degli apprendimenti finalizzate alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione, di concorrere alle azioni di sviluppo della cultura del merito promosse dalla "Fondazione per il merito", di cui all'articolo 9, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e di svolgere attivita' di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando la partecipazione italiana a progetti internazionali ed europei in campo educativo e valutativo.

Articolo 3
(Sede legale istituzionale)

1. L'Istituto ha sede legale in Frascati (Roma), nel complesso denominato "Villa Falconieri" sito in via Borromini, 5.

Articolo 4
(Missione e obiettivi)

1. L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato «DVS», dal Piano triennale di attivita', di seguito denominato «PTA» e, relativamente al sistema dell'istruzione, delle priorita' strategiche e degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, fissate nelle direttive del Ministro, nonche' delle apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l'Istituto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, svolge in particolare i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE ex ANSAS).
3. Sono attribuiti all'Istituto, inoltre, i seguenti compiti:
a. realizzazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, affidata dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b. studio di modelli e metodologie per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e dei dirigenti scolastici a supporto dei compiti affidati al Corpo ispettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
c. monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, ai fini dell'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
d. monitoraggio e valutazione dei percorsi e valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali"; decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici", decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante norme di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei").
4. Ulteriori compiti possono essere svolti dall'istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro, nonche' sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 5
(Piani di attivita' e determinazione dell'organico)

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di valutazione dei sistemi scolastici, predispone il DVS decennale.
2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attivita', i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del fabbisogno del personale sia a tempo determinato che indeterminato.
3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale, per i profili di compatibilita' giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante.
5. In coerenza con il PTA, e dei relativi aggiornamenti annuali, e sulla base del conseguente fabbisogno finanziario e di personale, l'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la consistenza e le variazioni dell'organico.
6. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono approvate dal Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione - Dipartimento per la funzione pubblica.
7. I pareri obbligatori di cui al comma 6 sono resi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6
(Entrate)

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;
b) da finanziamenti e contributi non ordinari finalizzati anche alla realizzazione del PTA dei relativi aggiornamenti annuali;
c) da finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
d) da finanziamenti e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) da finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;
f) dai proventi realizzati per la fornitura di servizi;
g) dal ricavato di attivita' di ricerca svolte, previa la stipula di contratti, nell'interesse di soggetti pubblici e privati, nonche' dal ricavato della cessione di diritti di proprieta' intellettuale;
h) da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonche' da eredita', lasciti, donazioni e contributi volontari.

Articolo 7
(Strumenti )

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attivita' connessa, secondo criteri e modalita' determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilita' di cui all'articolo16, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale e' richiesto, previa informativa al Ministero vigilante, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Articolo 8
(Organi dell'Istituto)

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Consiglio tecnico-scientifico.
2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalita' di cui al comma 2.
5. Le indennita' di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La carica di Vice Presidente non da' titolo ad indennita' aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio tecnico-scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 11, e' organo con funzioni consultive.

Articolo 9
(Presidente)

1. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica quattro anni, e puo' essere riconfermato una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facolta' di conferire deleghe e procure, ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
3. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
b) convoca il Consiglio tecnico-scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;
c) formula le proposte al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, per la definizione del DVS decennale, del PTA dell'Istituto e dei relativi aggiornamenti annuali;
d) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonche' delle direttive ministeriali e delle linee-guida definite in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
e) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilita' giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
f) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'Istituto;
g) individua il candidato per l'incarico di Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e adotta il conseguente provvedimento;
h) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, gli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;
i) richiede al Consiglio tecnico-scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di amministrazione;
j) richiede pareri alle Autorita' amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
k) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilita' giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato e all'attivazione di rapporti di collaborazione con esperti esterni, nonche' di comandi e distacchi;
l) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilita' giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito all'emanazione di bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e di collaborazione coordinata e continuativa e alla stipulazione dei relativi contratti;
m) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
n) cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attivita' svolta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sulla base della relazione sulla gestione presentata dal Direttore generale;
o) puo' conferire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza introdurre maggiori oneri, deleghe specifiche ai Consiglieri;
p) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di amministrazione;
q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa si sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei consiglieri.
5. Per lo svolgimento delle sue attivita' il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 10
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunita', e' composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 213 del 2009, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell'amministrazione scolastica.
2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.
3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
a) delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;
b) determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonche' degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro nell'ambito delle priorita' strategiche e delle linee-guida concordate in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, nonche' dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilita', di cui al successivo articolo 16;
d) delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento;
e) delibera la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
f) delibera l'affidamento dell'incarico al direttore generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
g) delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;
h) delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al successivo articolo 13, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi al Direttore generale, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
i) delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j) delibera, sentito il direttore generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;
k) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
l) delibera in ordine alla partecipazione a societa', fondazioni, consorzi, nonche' alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le universita' e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;
m) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' o legati;
n) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonche' il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui agli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
o) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il direttore generale, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
p) verifica, con il supporto del direttore generale e dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
q) delibera, su proposta del Direttore generale, la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;
r) delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi i comandi e i distacchi, nonche' quelle volte al conferimento di incarichi di collaborazione con soggetti esterni all'Istituto, secondo le procedure definite dal Regolamento di organizzazione e del personale;
s) delibera il conferimento di incarichi intuitu personae a soggetti esterni all'Istituto al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e del personale;
t) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto ad altri organi.
4. I consiglieri possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 11
(Consiglio tecnico-scientifico)

1. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti sono selezionati, nel rispetto del principio di pari opportunita', tra esperti e personalita', anche stranieri, di alta qualificazione, professionalita' ed esperienza nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Istituto.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulla proposta di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca, delle metodologie e degli strumenti della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi a livello nazionale, europeo e internazionale;
c) formula proposte in funzione della elaborazione del DVS decennale, del PTA triennale, e dei relativi aggiornamenti annuali;
d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca nel settore della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi;
e) propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attivita' dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, nonche' l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;
f) esprime il parere sulle proposte di acquisti di libri e abbonamenti per la biblioteca;
g) esprime il parere sulle proposte di pubblicazione di articoli, working paper e rapporti sul sito istituzionale dell'Istituto;
h) valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'Istituto, e valida i dati sulla produttivita' scientifica da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76, utilizzando le competenze specifiche all'interno dell'Istituto ed eventualmente esperti esterni che operano a titolo gratuito;
i) esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Istituto.
3. I pareri espressi dal Consiglio tecnico-scientifico ai sensi del comma 2 del presente articolo hanno carattere non vincolante.
4. Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunita' scientifica dell'INVALSI. Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi , previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di amministrazione, con la comunita' scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore della valutazione, della formazione e della ricerca. Per l'individuazione dei membri interni le procedure sono definite nel Regolamento di organizzazione e del personale.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti possono essere confermati una sola volta, dura in carica quattro anni. Il Consiglio tecnico-scientifico, che si riunisce di norma almeno due volte all'anno, e' convocato tutte le volte che il Presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessita'. L'ordine del giorno dei lavori e' concordato con il Presidente dell'Istituto.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni componenti del Consiglio tecnico-scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, possono essere sostituiti previo esperimento di nuova consultazione. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio tecnico-scientifico.

Articolo 12
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi' i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e societa', ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonche' sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale puo' chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.
4. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di amministrazione.
6. Le indennita' di carica del Presidente e dei componenti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 13
(Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV))

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per le attivita' di supporto di competenza del medesimo Organismo.

Articolo 14
(Vigilanza ministeriale e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono inviati al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, o per esigenze specifiche, l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di amministrazione, e comunque da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, puo' conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti.

Articolo 15
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilita' della gestione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facolta' d'intervento e proposta, senza diritto di voto.
2. Il Direttore generale:
a) predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto;
b) elabora, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, la proposta preliminare di PTA, il piano annuale di formazione del personale, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto, e di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione;
c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle attivita' e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione circa la validita' dei loro curricoli, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca, fatti salvi gli aspetti amministrativi;
f) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.
3. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' conferito dal Presidente ed e' rinnovabile. L'incarico cessa, ove non rinnovato, decorsi novanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato, anche relativamente al trattamento economico, con contratto di diritto privato.
5. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa si sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Ministero vigilante, e' collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore generale puo' designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 16
(Incompatibilita' e decadenza)

1. Il Presidente e il Direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di societa'.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipino a programmi di ricerca in cui e' presente l'INVALSI.
3. L'incarico di Direttore generale e' incompatibile con qualsiasi altra attivita', fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'art.53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilita' devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d'interessi. Per la definizione di conflitto d'interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'art.3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui ai commi precedenti, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro per quanto riguarda gli incarichi relativi agli organi dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione per gli altri incarichi, comporta la decadenza dai medesimi incarichi.

Articolo 17
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria e' prevista da leggi di spesa di natura permanente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, e successive modifiche; in relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto puo' altresi' avvalersi di collaboratori occasionali esterni nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto puo' altresi' avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della Legge n. 266/2005, e successive modifiche, a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attivita' individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria e' prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.
4. L'Istituto puo' avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni. I comandi o i distacchi sono disposti secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e del personale.
5. La consistenza e le variazioni dell'organico, su proposta del Direttore generale, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base del piano di fabbisogno del personale predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA.

Articolo 18
(Regolamenti )

1. L'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali, si dota dei seguenti Regolamenti:
a) Regolamento di organizzazione e del personale;
b) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
2. I Regolamenti di cui al comma 1, definiscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo articolo l9.
3. Il Regolamento di organizzazione e del personale, in particolare, deve prevedere:
a. l'articolazione dell'Istituto in tre macroaree organizzative: una per i Servizi amministrativi, una per i Servizi tecnico-informatici e una per la Ricerca e la valutazione, individuando per le prime due macroaree i relativi uffici e servizi, e, per la terza le specifiche aree tematiche nelle quali si articola l'attivita' di ricerca e di valutazione e le sezioni interne delle stesse, nonche' i profili professionali cui affidare la responsabilita' delle diverse strutture;
b. l'articolazione della dotazione organica dell'istituto in aree, profili e livelli professionali;
c. le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della procedura di selezione pubblica relativa ai comandi di cui al comma 4 dell'articolo precedente;
d. la definizione dei criteri generali per l'organizzazione del lavoro.
4. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', in particolare, deve prevedere:
a) la disciplina dei criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
b) la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle attivita' negoziali;
c) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato.

Articolo 19
(Principi di organizzazione e programmazione)

1. L'Istituto:
a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilita' gestionali, funzioni valutative e di controllo;
b) assicura il rispetto della trasparenza ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
c) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunita' scientifica di riferimento;
d) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa le universita', al fine di massimizzare le sinergie e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
e) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca, nonche' la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;
f) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione;
g) adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunita';
h) assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attivita' e la programmazione finanziaria.

Articolo 20
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Statuto e' emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.
2. Lo Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le modifiche e integrazioni al presente Statuto sono adottate con le procedure previste dal predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.
 
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