Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2011
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva teflubenzuron a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n.172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009;
Visto in particolare il reg (CE) n. 540/2011 con il quale, sono considerate approvate, a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Considerato che a norma dell'art. 83 del regolamento (CE) n. 1007/2009 continuano ad applicarsi per le suddette sostanze attive le disposizioni specifiche stabilite dalle direttive con le quali sono state iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 289 il 12 dicembre 2009, di recepimento della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva teflubenzuron;
Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva teflubenzuron puo' essere autorizzata solo come insetticida nelle serre, su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi;
Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva n. 2009/37/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva teflubenzuron nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Considerato che le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 15 settembre 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva n. 2009/37/CE;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011, nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato I al presente decreto puo' essere concessa fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva teflubenzuron, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 545/2011 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011;
Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva teflubenzuron ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;
Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 15 settembre 2009;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva teflubenzuron sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva teflubenzuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
 
Art. 2

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.
Roma, 10 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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