Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011
Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), che modifica l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto conto dell'esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 12 concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301 di adozione del regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011, recante modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate;
Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parziale compatibilita' delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite al'Amministrazione economico-finanziaria;
Considerata l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, circa le modalita', i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale all'Amministrazione economico-finanziaria;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di seguito definito «decreto correttivo», le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione all'Amministrazione economico-finanziaria delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per «Amministrazione economico-finanziaria», il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del demanio, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2
Norme non applicabili del Codice dell'amministrazione digitale a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo

1. In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate:
a) non si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria i seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:
1) art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto correttivo;
2) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art. 11, comma 1, del decreto correttivo;
3) art. 17, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto correttivo;
4) art. 51, comma 1-bis, lettera c), introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera c), del decreto correttivo;
b) i decreti di cui all'art. 58, comma 3-bis, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3
Modalita' e limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto correttivo

1. Le modalita' di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1, del decreto correttivo, non si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica.
3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1, lettera c) del decreto correttivo si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria limitatamente alle applicazioni informatiche ed alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa comunichera' a DigitPA avendone valutato la divulgabilita'.
 
Art. 4
Norme finali

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove risulti necessario, saranno adottate ulteriori disposizioni finalizzate a completare l'attuazione della vigente disciplina in materia di Codice dell'amministrazione digitale, anche in relazione alla disciplina che sara' introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57, comma 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2010, si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 386
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone