Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 settembre 2011 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Colli di Conegliano" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Colli di Conegliano per il tramite della Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano»; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra; Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» gia' denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 3 agosto 1993. 2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano». 3. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012. 4. La denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano», di cui al disciplinare approvato con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 3. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 3 agosto 1993, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2011
Il Capo dipartimento: Alonzo |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI DI CONEGLIANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: bianco; rosso, anche in versione riserva; Refrontolo, anche in versione passito; Torchiato di Fregona.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%; Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%; possono concorrere, inoltre, le uve della varieta' Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%; La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varieta' presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varieta'. Il Merlot non puo' superare in ogni caso il limite massimo del 40%; - possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varieta' Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.; La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Refrontolo e' riservata al vino rosso e rosso passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera B): Marzemino minimo 95%; possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e' riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varieta' presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera b): Glera, minimo 30%; Verdiso, minimo 20%; Boschera, minimo 25%; possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, come sopra identificati.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano, e Vidor. Tale zona e' cosi' delimitata: si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge localita' Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Col fosco, chimata anche strada della Barca. Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa per la localita' Mine, il confine procede fino al bivio per Falze', per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula - Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiatti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e segue la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor. Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota 150) in localita' Abbazia; Da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba, seguendolo in direzione nord. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il confme comunale tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finche' incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di Combai. Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in localita' Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in localita' Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando localita' al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta localita' fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vinello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione. Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 cosi' delimitata: si parte dalla localita' Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per localita' Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in localita' Poser dove prosegue fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellare' Vecchio. Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, localita' Camerin, cove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in localita' Mescolino. B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore. Tale zona e' cosi' delimitata: a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada piu' a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da Borgo Villa il confine prosegue per C. Amistani, C. Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palu'. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto localita' Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza. C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Refrontolo, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la localita' C. Bittus fino a incontrare a quota 97 la comunale Pare-Pieve di Soligo. Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo - Solighetto a levante della localita' C. dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina. Giunti a localita' Castelletto la delimitazione segue il confme comunale Pieve di Soligo - Follina, fino a raggiungere in prossimita' del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Conegliano» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai imi della produzione dei vini di cui all'art. 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
La densita' minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti: Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle tipologie bianco e rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonche' nei comuni di Valdobbiadene e Orsago. La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione delle tipologie Torchiato di Fregona, Refrontolo e Refrontolo passito, nonche' la vinificazione delle stesse ivi compreso l'invecchiamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere B) e C), e dei comuni ad essa limitrofi. E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree previste dai comma precedenti, sempreche' le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 alla data di pubblicazione del presente decreto. La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle seguenti tipologie puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a: Torchiato di Fregona - 18,00%; Refrontolo - 14,50%; Refrontolo passito - 16,00%. L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. L'appassimento delle uve destinate a produrre la tipologia Torchiato di Fregona, non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia. Le uve appassite destinate alla produzione della tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, puo' anticipare detta data. La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita e puo' essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita. La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al: Refrontolo passito - 45%; Refrontolo - 45%; Torchiato di Fregona - 25%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine e puo' essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. I seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» possono essere immessi al consumo solo dopo il seguente periodo di affinamento e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve: Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: secco, sapido, fine, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; acidita' totale minima: 5,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Rosso: colore: rosso rubino, tendente al granato; odore: vinoso, caratteristico e intenso; sapore: asciutto, sapido di corpo, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50%, 13,00% nella versione riserva; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; estratto non riduttore minimo: 22 g/1, 25 g/1 nella versione riserva. Torchiato di Fregona: colore: giallo dorato intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00%, di cui svolto almeno 14,00% ; acidita' totale minima: 5 g/1; estratto non riduttore minimo: 25 g/1; acidita' volatile massima: 40 meq/1. Refrontolo passito: colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato, caratteristico; sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%, di cui svolto almeno 12,00% con residuo alcolometrico volumico potenziale minimo del 3%; acidita' totale minima: 5,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Refrontolo: colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico; sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50%, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,8%; acidita' totale minima: 5,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli di Conegliano». Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. E' obbligatorio riportare sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» nelle tipologie bianco, rosso e Refrontolo devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, chiuse con tappi raso bocca di sughero. Per l'immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacita' da 0,10 a 0,50 litri. Per l'immissione al consumo della tipologia Refrontolo passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacita' da 0,10 a 0,75. Per tutte le precedenti confezioni puo' essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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