Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 settembre 2011
Rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte".


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009 n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 2010, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte";
Vista la richiesta presentata dalla Regione Piemonte con nota n. 21791/DB1105 del 16 settembre 2011, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2, del citato disciplinare di produzione, relativamente alla composizione della base ampelografia delle tipologie Piemonte "bianco", "rosso" e "rosato", al fine di apportare la correzione ad un errore, preesistente nella proposta di disciplinare formulata a suo tempo dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle D.O. e I.G.T. dei Vini, in base al quale la citata composizione ampelografica risulta di fatto discordante rispetto a quanto proposto dai produttori interessati nella relativa richiesta di modifica del disciplinare, presentata antecedentemente alla data del 1° agosto 2009, e pertanto con la richiesta di rettifica in questione la Regione Piemonte chiede che venga indicata, per le predette tipologie, la composizione ampelografica nei termini proposti originariamente dai produttori interessati;
Tenuto conto delle motivazioni addotte nella citata richiesta di rettifica, in particolare del fatto che per analoghe DOC di ambito territoriale regionale, per le tipologie di prodotto in questione, e' stata consentita una composizione varietale in ambito aziendale piu' elastica, per tener conto delle effettive esigenze dei produttori nella scelta dei vitigni caratterizzanti, la cui collocazione e' necessariamente diversificata in un ampio ambito territoriale, nonche' della circostanza che nel medesimo ambito territoriale della DOC "Piemonte" coesistono le DOC "Langhe" e "Monferrato", i cui disciplinari consentono per le tipologie in questione una base ampelografica assai elastica e che le relative produzioni possono essere utilizzabili come ricaduta per la DOC Piemonte;
Ritenute valide le motivazioni addotte a sostegno della predetta richiesta e, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della DOC "Piemonte";

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2010 richiamato in premessa, i comma 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato disciplinare, sono sostituiti dal seguente testo:
«1. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione del vitigno Moscato bianco.
2. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosso e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.
3. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosato e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2011

Il Capo dipartimento: Alonzo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone