Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 settembre 2011
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Padova.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Padova

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il decreto direttoriale n. 7/08 del 22 febbraio 2008, con il quale si e' provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio attualmente in vigore, e ritenuto necessario procedere alla loro rideterminazione;
Sentito nell'incontro del 27 giugno 2011 l'Osservatorio provinciale sulla cooperazione cui partecipano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali operanti nello specifico settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta riunione;
Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;
Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di 5° livello).

Decreta:

L'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio, rispetto a quelle in vigore, nella misura del 0,3% a partire dal 1° ottobre 2011 fino al 31 dicembre 2011, e del 3,20% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento potra' essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Padova, 9 settembre 2011

Il direttore provinciale: Parrella
 
Allegato
Tariffe di facchinaggio in vigore dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre
2011

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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