Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 settembre 2011
Modifiche al decreto 29 luglio 2011 di attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' e dei conti a esso assimilati (art. 47, legge 196/2009).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito "Legge di contabilita' e finanza pubblica");
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato articolo 5, comma 5, del Testo unico (di seguito "Convenzione");
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011, che da' attuazione alla Convenzione e autorizza lo svolgimento di una fase di sperimentazione della nuova operativita' (di seguito "Decreto");
Tenuto conto dello straordinario contesto di mercato, che impone ulteriore prudenza nella gestione della liquidita' e nella valutazione dei livelli di rischio ed onerosita' delle operazioni del Ministero sul mercato monetario;
Tenuto conto delle criticita' tecniche ed operative emerse nel corso della citata fase di sperimentazione, anche in relazione al suddetto contesto di mercato;
Tenuto conto che il quadro regolamentare di cui all'articolo 47, commi 1 e 5, della Legge di contabilita' e finanza pubblica e' in fase di completamento;
Considerata l'opportunita' di verificare l'efficacia delle disposizioni definite in attuazione dell'articolo 46 della Legge di contabilita' e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 22 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011;
Considerato che l'entrata in vigore della Convenzione dipende anche dall'esito del citato periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della stessa Convenzione;
Sentito il parere della Banca;

Decreta:

Art. 1
Durata del periodo di sperimentazione ed entrata in vigore della
Convenzione

1. La fase di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto e' estesa fino al giorno 29 novembre 2011.
2. L'entrata in vigore della Convenzione, stabilita all'articolo 3, comma 1, del decreto e' posticipata a tutti gli effetti al 30 novembre 2011.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 1, restano valide le disposizioni del Decreto.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 settembre 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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