Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di Levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di La Spezia, dalla CIA di La Spezia e l'Unione Provinciale Agricoltori di La Spezia, intesa ad ottenere modifiche della Indicazione Geografica Tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di Levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Liguria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «LIGURIA DI LEVANTE»

Art. 1.
(Denominazione dei vini)

L'indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, anche nella tipologia frizzante;
Malvasia di Candia;
Trebbiano toscano;
Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;
Canaiolo;
Ciliegiolo;
Merlot;
Pollera nera;
Sangiovese;
Sirah;
Rosato;
Passito.

Art. 2.
(Base ampelografica)

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno o piu' vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Malvasia di Candia: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Trebbiano toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Rosso: da uno o piu' vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Rosato: da uno o piu' vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.
Passito: da uno o piu' vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio della provincia di La Spezia.

Art. 4.
(Norme per la vinificazione)
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. l devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione Liguria puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.3 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» non deve essere superiore a 11 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
«Liguria di Levante» Bianco: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Malvasia di Candia: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Rosso: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Canaiolo: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Merlot: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Pollera nera: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Sangiovese: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Sirah: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Rosato: 10,00% vol;
«Liguria di Levante» Passito: 13,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
(Norme per la vinificazione)
5.1 - Vinificazione ed elaborazione.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate, elaborate e all'interno dell'intero territorio della provincia di La Spezia.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol. 5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 6.
(Immissione al consumo)

I vini a indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Liguria di Levante» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato, caratteristico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Liguria di Levante» Malvasia di Candia:
colore: giallo paglierino vivo;
odore: fine, delicato, caratteristico,
delicatamente aromatico;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Liguria di Levante» Trebbiano toscano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Liguria di Levante» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso, fruttato,
caratteristico, composito;
sapore: asciutto, fine, armonico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Canaiolo:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, fine;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, fine,vinoso, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico, delicatamente fruttato;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, vinoso, lievemente fruttato e vegetale, composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Pollera nera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, piuttosto composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: deciso, vinoso, composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, lievemente amarognolo;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Liguria di Levante» Rosato:
colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;
odore: delicato, vinoso, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Liguria di Levante» Passito:
colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all'ambrato;
odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
acidita' volatile massima: 24 meq/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 13,50% vol svolti;
estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

Art. 7.
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.1 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.2 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.

Art. 8.
(Confezionamento)
8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 8.2 - Recipienti e tappatura.
E' autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.
 
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