Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2011
Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli 6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita' in relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita' del prodotto;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1996, n. 283, il decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e modificate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;
Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali e' stato prorogato il periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n. 182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione;
Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di fabbricante e mandatario;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218 del 13 agosto 2008, contenente altresi' all'allegato I, capo R1, la definizione di fabbricante;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01 del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011 la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;
Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n. 44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della direzione generale per le infrastrutture stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali, dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti di categoria e da esperti del mondo accademico;
Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta stradale, conformando pienamente i requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee di piu' recente emanazione;
Visto il decreto 8 aprile 2010 del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2010, n. 91, recante l'elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della predetta direttiva, i dispositivi di ritenuta stradali idonei all'uso, in qualita' di prodotti da costruzione devono poter circolare ed essere liberamente utilizzati conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea;
Ritenuto necessario prevedere, allo scadere del periodo di coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi gia' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, qualora siano verificate le garanzie di conformita' e sicurezza richieste al prodotto;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010;
Espletata con notifica la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».
2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute.
3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della medesima norma europea armonizzata.
4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi.
5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
 
Art. 2
Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella marcatura ed etichettatura.
3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi.
6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 3
Regime transitorio

1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da:
a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004;
b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione appaltante.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei lavori accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, e il collaudatore ne da' atto in sede di certificato di collaudo.
4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore esibisce alla stazione appaltante, ovvero su richiesta dell' organo di controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.
5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della strada non costituiscono adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, e possono essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati.
6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, e' stata avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data del 31 dicembre 2010.
 
Art. 4
Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale

1. Presso la direzione generale per la sicurezza stradale e' istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale.
2. Al momento della prima immissione sul mercato nazionale, i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 forniscono alla direzione generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformita';
b) il numero del certificato CE di conformita' relativo al dispositivo di ritenuta stradale;
c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
d) la dichiarazione CE di conformita';
e) i principali disegni costruttivi del dispositivo di ritenuta stradale;
f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di ritenuta stradale;
g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte ed utilizzate per la costituzione del catalogo di cui al presente articolo, consultabile dai gestori e produttori. Tali informazioni sono periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di barriere installate nel periodo di riferimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 222
 
Allegato 1
CONTENUTI MINIMI DEL MANUALE PER L'UTILIZZO E L'INSTALLAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

Il manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale descrive compiutamente, in lingua italiana, il dispositivo di ritenuta e le sue modalita' di installazione al fine di consentire al progettista il corretto inserimento nel progetto dell'impiego su strada dei dispositivi medesimi ed all'installatore la corretta installazione del prodotto su strada. Il manuale fornisce inoltre le indicazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino a seguito di danneggiamenti.
Il manuale contiene almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
b) il nome del laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 ed il codice dei rapporti di prova, compresi eventuali allegati;
c) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformita';
d) il numero del certificato CE di conformita' relativo al dispositivo;
e) i disegni dettagliati del dispositivo e degli eventuali sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di esecuzione delle prove al vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;
f) i disegni dettagliati dei terminali di avvio, con indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;
g) i disegni illustranti le modalita' di installazione del dispositivo in curva (con esclusione degli attenuatori d'urto e dei terminali speciali previsti nelle prove) ed il raggio minimo di curvatura;
h) l'illustrazione, anche attraverso appositi schemi, delle fasi di installazione del dispositivo con indicazione delle corrette modalita' di installazione dei componenti non simmetrici e degli eventuali ancoraggi al supporto (ove presenti);
i) l'indicazione delle coppie di serraggio (minime o minime e massime) da applicare a tutte le unioni bullonate, presenti nel dispositivo;
j) le caratteristiche dei materiali componenti il dispositivo di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate ai sensi del punto 6.2.1.3 delle norme della serie UNI EN 1317 e successivi aggiornamenti;
k) la conformazione e le caratteristiche meccaniche del supporto utilizzato per l'esecuzione delle prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 nonche' le modalita' di installazione del dispositivo sul supporto, adottate in occasione delle medesime prove. E' necessaria la misura della distanza del dispositivo dal bordo stradale e dall'eventuale margine esterno del supporto, nonche' la presenza di eventuali dislivelli altimetrici tra il piano stradale ed il supporto stesso;
l) la sintesi dei risultati delle prove in termini almeno di: deformazioni dinamiche massime registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima dinamica del dispositivo e del veicolo registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima statica (ingombro statico) del dispositivo registrata nelle diverse prove (ove disponibile);
m) l'illustrazione, anche con appositi schemi, delle fasi di smontaggio e successivo ripristino del dispositivo danneggiato a seguito di urto e del relativo supporto.
 
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