Gazzetta n. 234 del 7 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2011
Deroga per la sola campagna vitivinicola 2011/2012, all'articolo 5 comma 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'".


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di Denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000, con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2008, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'», al fine di anticipare al 1° ottobre 2011 l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2011/2012, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra'» possono essere vinificate a partire dal 1° ottobre 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2011

Il Capo dipartimento: Alonzo
 
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