Gazzetta n. 235 del 8 ottobre 2011 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 5 maggio 2011
Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 46/2011).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002, che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, dispone che, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, siano individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale, all'art. 21, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e' stata autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (G.U. n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003:
ha quantificato in complessivi 43,9 milioni di euro la quota disponibile per il Piano straordinario all'esame, a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e successive modificazioni e integrazioni e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, al netto della riserva per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, per un volume di investimenti pari a 474,7 milioni di euro;
ha approvato il 1° Programma stralcio del suddetto Piano, per un costo complessivo di 193,8 milioni di euro in termini di volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di 17,3 milioni di euro, individuando il soggetto abilitato ad accendere i relativi mutui nel titolare del singolo intervento (Provincia o Comune);
ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a relazionare periodicamente sull'attuazione di detto Programma stralcio e a sottoporre a questo Comitato, non appena ultimato l'iter di rito, un altro Programma stralcio, da predisporre, nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26,6 milioni di euro;
Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della suddetta delibera, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;
Vista la delibera di questo Comitato 2 dicembre 2005, n. 157 (G.U. n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera n. 102/2004 sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, e' stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari;
Vista delibera 17 novembre 2006, n. 143 (G.U. n. 100/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ha finanziato il Programma medesimo per ulteriori 295,1 milioni di euro in termini di volume di investimento e ha proceduto al definanziamento di alcuni interventi, riprogrammando le relative risorse nell'ambito delle stesse aree originariamente destinatarie dei contributi;
Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (G.U. n. 110/2009), con la quale questo Comitato:
ha accantonato per la prosecuzione dell'attuazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, a valere sullo stanziamento dei cui all'art. 21 del citato decreto legge n. 185/2008, le seguenti risorse:
una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010;
ha stabilito che la definitiva assegnazione delle suddette quote sarebbe avvenuta sulla base del 3° Programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - avrebbe dovuto sottoporre a questo Comitato entro il 30 giugno 2009;
Vista la nota 3 novembre 2010, prot. n. 0012908, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la «Relazione semestrale sull'avanzamento al 30 giugno 2010» dei due Programmi stralcio approvati da questo Comitato con le delibere n. 102/2004 e n. 143/2006;
Considerato che, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, gli importi assegnati al Mezzogiorno, ad esclusione della Sardegna, Regione che non ha fatto pervenire la relativa relazione semestrale, assorbono circa il 67 per cento delle risorse;
Considerato che il 3° Programma stralcio - gia' sottoposto all'esame della Conferenza Unificata - in mancanza del relativo parere non e' stato ancora sottoposto all'attenzione del Comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto
della Relazione sullo stato di avanzamento al 30 giugno 2010 del 1° e del 2° Programma stralcio del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che in particolare evidenzia:
che, con riferimento al 1° Programma stralcio, risulterebbero non avviati interventi per un valore di 18,5 milioni di euro, pari all'11 per cento dell'importo complessivo, a causa soprattutto di ritardi relativi all'autorizzazione e alla sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo, cosi' come previsti dall'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007);
che, con riferimento al 2° Programma stralcio, si sono riscontrate situazioni di ritardo del tutto analoghe, con interventi non avviati per un ammontare di 97,8 milioni di euro, pari al 32 per cento dell'importo complessivo;
che, con riferimento al 3° Programma stralcio, non e' ancora disponibile l'atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia previsto dal comma 239 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevede l'individuazione degli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro;

Invita
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a fornire un quadro complessivo delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, con riferimento sia ai costi che alle disponibilita' esistenti e al relativo stato di attuazione.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi
Il segretario : Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 371
 
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