Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2011
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' OSC Service Center S.p.a. (Decreto n. 61678).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 febbraio 2011, relativo alla societa' OSC Service Center S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle regioni Campania (17 febbraio 2011), Lazio (21 febbraio 2011) e (16 marzo 2011), Lombardia (17 febbraio 2011) e (28 luglio 2011), Piemonte (22 febbraio 2011), Puglia (3 marzo 2011), e Sardegna (14 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' OSC Service Center S.p.a., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OSC Service Center S.p.a.;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 591 lavoratori della societa' OSC Service Center S.p.a., dipendenti nelle unita' aziendali di:
Cagliari (Cagliari) - 5 lavoratori;
Ivrea (Torino) - 23 lavoratori;
Corsico (Milano) - 387 lavoratori;
Modugno (Bari) - 70 lavoratori;
Roma (Roma) - 10 lavoratori;
Torino (Torino) - 88 lavoratori;
Vitulazio (Caserta) - 8 lavoratori, cosi' suddivisi:
591 lavoratori - per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;
584 lavoratori - per il periodo dal 1º febbraio 2011 al 31 marzo 2011;
573 lavoratori - per il periodo dal 1º aprile 2011 al 30 aprile 2011;
569 lavoratori - per il periodo dal 1º maggio 2011 al 31 maggio 2011;
566 lavoratori - per il periodo dal 1º giugno 2011 al 30 giugno 2011.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.132.824,16 (cinquemilionicentotrentaduemilaottocentoventiquattro/16).
Pagamento diretto: SI.
Matricola INPS: 4975678455.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 5.132.824,16 (cinquemilionicentotrentaduemilaottocentoventiquattro/16), e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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