Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 settembre 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Atitech SpA. (Decreto n. 61679).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;
Visto l'art. 21-quater, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2008 n. 166;
Visto l'accordo in data 13 ottobre 2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le societa' Manutenzioni Aereonautiche S.r.l., Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della societa' Atitech SPA, si sono impegnate a favorire la continuita' aziendale della predetta societa';
Visto l'accordo in data 2 febbraio 2010, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della societa' Atitech SPA, nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonche' di 3 anni di mobilita') in favore di un numero medio di 264 unita' lavorative dalla societa' di cui trattasi;
Visto il decreto n. 51315 del 14 aprile 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 febbraio 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unita' lavorative della societa' Atitech SPA, unita' in Napoli (NA), per il periodo dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010;
Visto il decreto n. 54083 del 15 settembre 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unita' lavorative della societa' Atitech SPA, unita' in Napoli (NA), per il periodo dal 3 agosto 2010 al 2 febbraio 2011;
Visto l'accordo in data 2 marzo 2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della societa' Atitech SPA, nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2011, per un periodo di ulteriori 12 mesi in favore di un numero medio di 252 unita' lavorative dalla societa' di cui trattasi;
Visto il decreto n. 58869 del 20 aprile 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 marzo 2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla societa' Atitech SPA, unita' in Napoli (NA), per il periodo dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011;
Vista l'istanza con la quale la societa' Atitech SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli (NA);
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla societa' Atitech S.P.A., ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla societa' Atitech SPA, unita' in Napoli (NA), per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012.
Matricola INPS: 5112392911.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
 
Art. 4

La societa' Atitech SPA e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 4 anni previsti dal citato D.L. 134/2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
 
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