Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Maremma toscana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visti i successivi decreti ministeriali 22 novembre 1995, 26 febbraio 1996 e 22 gennaio 1998 con i quali sono state apportate modifiche alla indicazione geografica dei vini «Maremma toscana»;
Vista la domanda dell'Associazione produttori vitivinicoli toscani, presentata in data 22 luglio 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto, sulla sopra citata domanda, l'avviso favorevole comunicato della regione Toscana;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Grosseto il 15 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011.
Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere presentate entro i termini prescritti dagli interessati;
Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione dell'14 e 15 settembre 2011 sulle predette istanze e controdeduzioni;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in conformita' ai citati pareri espressi dal predetto Comitato nazionale, al riconoscimento della DOC «Maremma toscana» ed all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
3. La indicazione geografica tipica dei vini «Maremma toscana» di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1995 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la denominazione di origine controllata «Maremma Toscana», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 20 settembre 2010, n. 17897, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 3

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la indicazione geografica tipica «Maremma toscana», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
2. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana», potranno usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 4

1. I quantitativi di vino a indicazione geografica tipica e/o atti a divenire indicazione geografica tipica «Maremma toscana» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 1995 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro 180 giorni i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Maremma toscana», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 6

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, previsti dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2011

Il capo Dipartimento: Alonzo
 
Annesso
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Allegato 1
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Allegato A
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