Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti:
il decreto del Ministero politiche agricole del 5 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sannio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Guardia Sanframondi o Guardiolo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 3 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Agata dei Goti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1986, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda del Consorzio di tutela Samnium, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la CCIAA il 15 marzo 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011-2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti delle DOC «Guardia Sanframondi o Guardiolo», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca» e «Taburno», di cui ai decreti in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Falanghina del Sannio», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Sannio», compresa la tipologia «Sannio» Falanghina e tutte le tipologie inerenti le sottozone:
Guardia Sanframondi o Guardiolo, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche;
Sant'Agata dei Goti, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero agricoltura e foreste 3 agosto1993;
Solopaca, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche;
Taburno, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, ciascuno con la relativa denominazione di origine controllata inerente al decreto sopra citato, a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro 180 giorni i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. Le denominazioni di origine controllata:
Guardia Sanframondi o Guardiolo, approvata con decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche;
Sant'Agata dei Goti, approvata con decreto del Ministero agricoltura e foreste 3 agosto1993;
Solopaca, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche;
Taburno, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, sono revocate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 5

1. I codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 6

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 7

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2011

Il capo Dipartimento: Alonzo
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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