L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 28 settembre 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che attribuisce all'Autorita' il potere di dettare norme in materia di organizzazione, funzionamento, trattamento giuridico ed economico del proprio personale; Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) nel combinato disposto con il decreto legislativo n. 165/2001, art. 36, comma 5; Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, che attribuisce all'autorita', che gia' gode di autonomia normativa in materia di organizzazione secondo la propria legge istitutiva, il potere di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, conformandosi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la propria delibera n. 271/07/CONS del 23 maggio 2007, recante «Proroga di contratti a tempo determinato delle segreterie dei commissari e del presidente»; Considerato che lo scopo perseguito nella legislazione in materia e' di introdurre una limitazione tesa a rimarcare la differenza sostanziale tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e uno a tempo indeterminato; Considerato che una limitazione comunque idonea a scongiurare in radice il rischio di una protrazione ininterrotta del rapporto contrattuale e' gia' connaturata alla disciplina speciale relativa ai contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale che stabilisce come termine finale ultimativo dello specifico rapporto la data di cessazione del mandato del componente dell'organo collegiale, proprio in virtu' della natura fiduciaria di tale rapporto che giustifica l'assunzione diretta senza ricorso a procedure selettive pubbliche; Considerato, dunque, che lo speciale regime del rapporto del personale delle segreterie esclude il paventato rischio del protrarsi del rapporto contrattuale per un periodo indefinito, e, quindi, l'esistenza di possibili contrasti con il principio della necessaria limitazione temporale del rapporto a tempo determinato di cui e' espressione l'art. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001; Considerato che l'autorita', nell'ambito dell'autonomia normativa in materia di organizzazione ad essa riconosciuta, ben puo' diversificare anche sotto questo profilo la disciplina relativa ai contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale, sul presupposto della evidente peculiarita' di tali rapporti, rappresentata, come sopra evidenziato, dalla loro naturale temporaneita'; Ritenuto che, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, appare giustificato introdurre a livello regolamentare l'espressa previsione della possibilita' di rinnovo immediato e senza soluzione di continuita' del contratto di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale, in ragione della necessita' di assicurare la continuita' dell'attivita' degli organi collegiali, senza che cio' comporti una trasformazione a tempo indeterminato del rapporto contrattuale; Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1
1. All'art. 48, comma 3, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I contratti di cui all'art. 47, comma 3, possono essere rinnovati senza soluzione di continuita' con effetto dalla scadenza del precedente ed entro i limiti massimi ivi previsti». La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2011
Il presidente Calabro' I commissari relatori Mannoni - Lauria |