Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 26 settembre 2011
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL (Pos. 1421/11). (Deliberazione n. 11/530).


LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli,

Premesso

che la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001) e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nelle provincie di Cremona e Lodi;
che, in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001, la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;
che, in data 22 giugno 2011, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';
che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10996/RU, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;
che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B),
nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.
che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero";
che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le R.S.A. e le Organizzazioni sindacali in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del "Considerato" nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:
dall'inizio del servizio alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL;

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (presso l'azienda LINE S.p.A. di Lodi), alle R.S.A. della azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (presso l'azienda LINE S.p.A. di Lodi), alle Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Cremona, al Prefetto di Lodi, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il presidente: Pitruzzella
 
Allegato

VERBALE DI ACCORDO
Regolamento del diritto di sciopero in SISA (Lodi/Cremona)

Il giorno 28 marzo 2000 presso la sede della 5.I.S.A. "Societa' Italiana Servizi Automobilistici" S.p.A. rappresentata dal Presidente On. Francesco Zoppetti, assistito dal Direttore Generale Arch. Claudio Cerioli, dalla Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Giuseppina Rossi, dal Responsabile del Settore Esercizio Movimento Sig. Gaetano Beta, e le OO.SS. Filt CGIL Fit CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL rappresentate dai Sigg. Losi Carlo, Barca Gianfranco, Rovere Paolo, Lazzarin Angelo, nonche' i rappresentanti delle R.S.A. CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL Sigg. Montemartini Aldo, Meazzi Ernesta, Zucconelli Nevio, Rovere Paolo, Tavani Fabio, Milesi Giacomo,

PREMESSO

Che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
Che l'art. 1 del predetto provvedimento legislativo considera fra i servizi essenziali i pubblici servizi di trasporto;
Che in data 7 febbraio 1991 e' stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto di sciopero in attuazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146;
Che l'accordo nazionale del 7 febbraio 19991, ai sensi dell'art. 113 comma 1, lettera a), della legge n. 146 e' stato sottoposto all'esame della "Commissione di' garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali";
Che la Commissione di garanzia, con delibera del 14 marzo 1991, ha dichiarato l'idoneita' dell'accordo nazionale alle condizioni stabilite nella stessa delibera;
Che l'art. 2 comma 2, della legge n. 146 prevede la definizione di apposite intese e l'emanazione del regolamenti di servizio da parte delle aziende;
Che a tal fine, l'art. 3 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, stabilisce adeguata disciplina;
Che fra la Societa' SISA e te Rappresentanze Sindacali Aziendali sono stati sottoscritti accordi per la regolamentazione in questione;
Che in data 12 marzo 1998 le Segreterie territoriali, Regionali e le RSA CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL hanno sottoscritto un protocollo delle Relazioni Industriali con la Direzione SISA In attuazione dei principi contenuti del Protocollo Governo - parti Sociali del 23 luglio 1993;
Che in data 13 marzo 2000 il Ministero dei Trasporti e le OO.SS. hanno individuato un ampliamento dei periodi di franchigia degli scioperi nel settore del t.p.l in relazione alle manifestazioni Giubilari;
Che in data 17 novembre 1999 le parti convenute hanno sottoscritto un accordo per un nuovo testo unico contrattuale di II livello, con l'impegno a sottoscrivere anche un nuovo testo per la regolamentazione del diritto di sciopero;
attesa l'opportunita' di articolare le fasce orarie di garanzia del servizio in maniera diversificata per i periodi invernale e estivo;

Si conviene

1) le fasce orarie in applicazione di quanto previsto dal punto 3) lettera d) secondo comma dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, durante le quali dev'essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono individuate come segue:
dall'inizio del servizio alle ore 9:00 e dalle 12:30 alle 14:30;
2) le corse il cui orario di partenza o di transito e' ricompreso nelle anzidette fasce orarie, saranno portate a termine fino al rispettivo capolinea;
3) Per garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle fasce orarie, l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, viene assicurata, in ogni caso, la presenza in servizio del seguente personale:
a) n. 1 addetto all'ufficio movimento di Lodi;
b) n. 1 addetto alla squadra dell'officina di Lodi.
4) In conformita' a quanto disposto dell'art. 3 punto i) dell'accordo nazionale del 07.02.1991, vengono stabilite le procedure da adottare all'Inizio della fase di sciopero ed alla ripresa del servizio:
a) gli autobus devono raggiungere il capolinea terminando la corsa e devono essere poi rimessati nei depositi o parcheggi di pertinenza, dopo aver espletato le verifiche necessarie alla sicurezza, compresa la chiusura delle portiere;
b) alla ripresa del servizio, al termine dello sciopero, dopo aver espletato gli abituali controlli necessari alla funzionalita' del veicolo, il personale si deve portare al capolinea per effettuare il regolare carico.
5) Eventuali adattamenti applicativi verranno valutati tra le parti, cosi' come previsto dall'art. 5 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991 e disposizioni di legge vigenti;
6) In armonia con quanto previsto nel verbale d'intesa 13 marzo 2000 sottoscritto presso il Ministero dei Trasporti, si individuano i seguenti periodi di franchigia, per il calendario Giubilare nei quali non possono essere effettuati scioperi:
Dal 1° giugno al 3 giugno;
Dal 16 giugno al 18 giugno;
Dal 25 giugno al 26 giugno;
21 agosto 2000;
Dal 14 settembre al 18 settembre;
Dal 13 ottobre al 16 ottobre;
Dall'11 novembre al 13 novembre;
Dal 23 novembre al 27 novembre.
Copia del presente accordo e' inviata alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Le parti si Impegnano ad incontrarsi per eventualmente integrare il presente accordo, nel caso di approvazione della legge in itinere.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per SISA S.p.A.
(Firmato)
Per le OO.SS.
(Firmato)
Per le R.S.A.
(Firmato)
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2001 alle ore 10:30 presso la sede della S.I.S.A. "Societa' Italiana Servizi Automobilistici` S.p.A., rappresentata dal Presidente On. Francesco Zoppetti assistito dal Direttore Generale Arch. Claudio Cerioli, e l'O.S. FAISA CISAL rappresentata dal Sigg. Badagnani Fabrizio, Lazzarin Angelo; e la R.S.A. FAISA CISAL rappresentata dai Sigg. Milesi Giacomo, Mussini Massimo;
Richiamato l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2000 con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL;

Si conviene quanto segue

Il testo dell'accordo in data 28 marzo 2000 riguardante la regolamentazione del diritto di sciopero in SISA e' sottoscritto anche dalla O.S. FAISA CISAL.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per SISA S.p.A
(Firmato)
Per l'O.S. FAISA CISAL
(Firmato)
Per la R.S.A. FAISA CISAL
(Firmato)
 
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