Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2011
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Collio e Carso, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 129 del 6 giugno 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il nome della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso» e' modificato in «Carso» o «Carso - Kras».
2. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CARSO» O «CARSO - KRAS»
Art. 1.
Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,
«Carso» o «Carso - Kras» Glera,
«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia, anche riserva (da Malvasia istriana),
«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,
«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Traminer,
«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,
«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva
«Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva
2. La specificazione «Classico» e' consentita per i vini della zona di origine piu' antica e per la seguente tipologia: «Carso» o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.
Art. 2.
Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno:
Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;
per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» e' riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;
per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonche' l'intero territorio del comune di Doberdo' del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalle foci del Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimita' di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.
Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A 4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il Fiume Timavo.
Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione.
2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste e Doberdo' del Lago, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.
La zona e' cosi' delimitata: partendo dal valico di confine di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di Trieste, si prosegue verso nord lungo il confine di Stato fino da incontrare il fiume Vipacco in provincia di Gorizia. Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine-Trieste in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio con la delimitazione comunale Sagrado- Fogliano-Redipuglia. Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, localita' la Crosara per poi seguire dopo quota 103 il confine comunale che separa Dobero' del Lago dal comune di Monfalcone. Giunti in prossimita' Lago di Pietrarossa si imbocca il sentiero dei Castellieri in direzione est e dopo poco piu' di un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna). Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14. Da qui la delimitazione prosegue lungo la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi prendere la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione Aurisina, Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un brevissimo tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la direzione Borgo S. Nazario e poi Monte Grisa fino al congiungimento con la Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione Obelisco a Sella di Opicina incrocio con la strada statale n. 55. Si segue la suddetta strada in direzione nord-est attraversando la frazione di Opicina fino a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di partenza della delimitazione.
3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» «Terrano Classico» comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste ed e' cosi' delimitata:
partendo dal confine italo - sloveno ex valico di Monrupino ubicato sulla strada che dalla stazione di Opicina Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre confine (km. 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso nord - ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimita' di quota 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie - Medeazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord - ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare, dopo breve tratto, il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada per San Pelagio - Aurisina per proseguire lungo questa verso sud - est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169).
Prosegue lungo questa in direzione sud - est e poco dopo la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da Opicina del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord - est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove e' iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso - Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico).
4.2 Densita' d'impianto
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto
Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite e non deve superare mediamente i 2,6 kg uva/ceppo.
Nelle annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonche' l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve atte a produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata all'art. 3 comma 1.
5.2 Arricchimento e colmature
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
5.3 Resa uva/vino/ettaro
La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
5.4 Invecchiamento
5.4.1 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Merlot riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Classico riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.
5.4.2 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.
5.5 Immissione al consumo
Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso - Kras» l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, e Terrano Classico: 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
Rosso riserva, Merlot riserva, Refosco dal peduncolo rosso riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1° di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
Malvasia riserva (da Malvasia istriana), Sauvignon riserva, Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Glera:
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: delicato, con aroma caratteristico;
Sapore: asciutto, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) e «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: aromatico, caratteristico, fruttato;
Sapore: asciutto, gradevole, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;
Odore: caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon e «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, fresco, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Traminer:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
Odore: delicato, con aroma caratteristico;
Sapore: asciutto, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska e «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: delicato, fine;
Sapore: asciutto, fresco, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.
«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso e «Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso Riserva:
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, di corpo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc:
Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
Odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon:
Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;
Odore: caratteristico, gradevole, intenso;
Sapore: asciutto, rotondo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore caratteristico, gradevole;
Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso e «Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso Riserva:
Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
Odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Riserva:
Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; per la menzione «riserva»: 11% vol;
Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico e «Carso o Carso - Kras» Terrano Classico Riserva:
Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Annata
Nell'etichettatura dei vini «Carso» o «Carso - Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art.8.
Confezionamento

8.1 Volumi nominali e Recipienti
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.
Art. 9.
Etichettatura bilingue

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana, potra' comparire con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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