Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2011
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«COSTA ETRUSCO ROMANA»
Art. 1.
Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Costa Etrusco Romana» Bianco;
«Costa Etrusco Romana» Rosso;
«Costa Etrusco Romana» Fiano;
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata;
«Costa Etrusco Romana» Vermentino;
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay;
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese;
«Costa Etrusco Romana» Merlot;
«Costa Etrusco Romana» Syrah;
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon.
Art. 2.
Base ampelografia

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:
Costa Etrusco Romana bianco:
Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%.
Fiano e/o Chardonnay massimo 25%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Costa Etrusco Romana rosso:
Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
Merlot massimo 25%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni:
Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon.
Possono concorrere alla produzione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
«Costa Etrusco Romana» Bianco:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
«Costa Etrusco Romana» Rosso:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
«Costa Etrusco Romana» Fiano:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
«Costa Etrusco Romana» Vermentino:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
«Costa Etrusco Romana» Merlot:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
«Costa Etrusco Romana» Syrah:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino di cui all'art. 2.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Costa Etrusco Romana» bianco o con specificazione di vitigno: 11,50%
«Costa Etrusco Romana» rosso o con specificazione di vitigno: 12,00%
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 2 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino 0,750 litri chiusi con tappatura raso bocca.
E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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