Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 luglio 2011
Riconoscimento, al prof. Daniele Chiari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Daniele Chiari;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
Vista la omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di «Arquitecto» rilasciata dal «Ministerio de Educacion» di Madrid (Spagna) in data 9 settembre 2010;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, e' esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia ;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Architettura» conseguita in data 16 aprile 2003 presso il Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Master Universitario en Profesorado de Educacion secundaria Obbligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Enseilanza de Idiomas» rilasciato dall'«Universidad de Huelva» (Spagna) il 23 luglio 2010, posseduto dal cittadino italiano Daniele Chiari, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 28 giugno 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:
6/A - Arte della Ceramica;
16/A - Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno tecnico;
27/A - Disegno tecnico e artistico;
33/A - Tecnologia;
71/A - Tecnologia e disegno tecnico.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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