Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 settembre 2011 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Frascati» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 12 aprile 2011 presso il Consorzio Tutela Denominazione Frascati dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Cannellino di Frascati»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (Roma) presso la Sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.156 - del 7 luglio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Cannellino di Frascati», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Cannellino di Frascati» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. I vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Cannellino di Frascati», in conformita' alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, sono automaticamente iscritti al citato schedario per la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati». |
| Art. 3
1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Frascati» Cannellino, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. |
| Art. 4
1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati» sono riportati nell'allegato «A» del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 6
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
| ANNESSO Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cannellino di Frascati» Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2. Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%. Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varieta' di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%. La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione delle uve del vino «Cannellino di Frascati» comprende il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933. Nonche' i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri. Tale zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in localita' Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimita' della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimita' del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (localita' Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km 2 sulla via Anagnina. Dal Km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Il numero minimo di ceppi e' fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra e' consentito un periodo transitorio di anni 10, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali. La produzione massima di uva non deve eccedere le 11 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. Le uve dovranno essere raccolte tardivamente. E' ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, e' consentita altresi' la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimita' del fontanile sito in localita' Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo cosi' nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimita' del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le localita' Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimita' del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove e' iniziata la delimitazione. Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Sono altresi' autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» gia' autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65% per il «Cannellino di Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Non e' ammesso l' arricchimento.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino intenso; odore: caratteristico, fine, delicato; sapore: fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l; zuccheri riduttori residui minimo 35 gr/l. Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati » vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo puo' presentarne lieve sentore o percezione E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» e' obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacita' consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con il sistema di tappatura definito «raso bocca». |
| Allegato «A» Parte di provvedimento in formato grafico
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