Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 settembre 2011 |
Proroga del termine della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego di prodotti fitosanitari a base glufosinate ammonio, di cui al decreto 30 novembre 2010. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto altresi' che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/ CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio e' attribuita la categoria 2 di tossicita' per la riproduzione con la frase di rischio R60; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio; Visto il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al presente decreto, fino al 30 settembre 2011. Considerato che le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita' in merito alla conclusione dell'esame dei dossier di Allegato III per la ri-registrazione dei suddetti prodotti sono pervenute in data 29 settembre 2011; Considerato che si rende necessario un esame approfondito delle suddette valutazioni, sentita anche la Commissione Consultiva per i Prodotti fitosanitari, in quanto la sostanza attiva glufosinate ammonio e' classificata ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 come tossica per la riproduzione di categoria 2, al fine di assumere le necessarie determinazioni, nonche' il completamento degli adempimenti amministrativi in merito alle autorizzazioni dei prodotti di cui all'elenco allegato al presente decreto; Considerato che per la conclusione del suddetto approfondito esame e l'adozione delle relative determinazioni occorre un periodo di tempo di almeno tre mesi; Ritenuto pertanto di dover prorogare il termine di cui al decreto 30 novembre 2010 per ulteriori tre mesi.
Decreta:
Il termine di sospensione fissato dal decreto dirigenziale 30 novembre 2010 delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato al presente decreto, e' prorogato al 30 dicembre 2011. L'Impresa e' tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento. Il presente decreto sara' notificato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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