Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2011
Modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento ai fini della programmazione e gestione dei progetti bandiera. (Provvedimento n. 66)


IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello statuto del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;
Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 166 del 13 luglio 2011 di modifica del «Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR» relativa alla programmazione e gestione dei progetti bandiera;
Vista la nota del Ministero prot. n. 2422 del 1° settembre 2011 con la quale si esprime il parere favorevole all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR relativamente alla programmazione e gestione dei progetti bandiera con richiesta di recepire alcune osservazioni nella formulazione dell'art. 42-quater, comma 5;
Vista la delibera n. 188 del 22 settembre 2011 con la quale e' stata recepita la modifica richiesta in sede di approvazione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8, comma 4;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione della modifica regolamentare nelle more della adozione e approvazione dei nuovi regolamenti conseguenti alla riorganizzazione del CNR;

Emana:

1. L'unita modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005.
2. La predetta modifica sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Articolo unico

1. Dopo l'art. 42 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche sono aggiunti i seguenti:
«Art. 42-bis (Aspetti generali). - 1. Il CNR coordina i progetti bandiera, su temi definiti e sulla base di studi di fattibilita', inseriti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e approvati dal CIPE.
2. Alle attivita' di ricerca del progetto possono partecipare organi di ricerca del CNR, universita', enti e consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese, soggetti privati.
3. Il progetto favorisce la partecipazione della comunita' scientifica e delle categorie produttive ai temi di ricerca proposti, anche attraverso l'assegnazione di contributi di ricerca per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
4. In linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 213/2009, art. 9, il progetto bandiera fa riferimento a uno o piu' dipartimenti del CNR. I direttori dei dipartimenti di riferimento esprimono le proprie valutazioni al consiglio di amministrazione.
5. Limitatamente alla sua durata, il progetto bandiera e' equiparato ad un centro di responsabilita' programmatico di primo livello ai sensi del regolamento dell'art. 5 del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
Art. 42-ter (Direttore di progetto). - 1. Il direttore del progetto assume responsabilita' giuridica e amministrativa e riceve, per la durata del progetto, un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione, a valere sul costo del progetto. Egli opera nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti del CNR. La possibilita' che il direttore del progetto sia un ricercatore esterno all'ente costituisce un'opportunita' per il consolidamento del ruolo di hub del CNR nell'ambito della ricerca pubblica.
2. Il direttore del progetto e' responsabile della progettazione, dell'esecuzione, anche sotto il profilo del coordinamento tra le istituzioni partecipanti, delle verifiche in corso d'opera anche relativamente all'utilizzo delle risorse finanziarie, delle proposte di rimodulazione del progetto e della periodica rendicontazione pubblica dei risultati. Il direttore del progetto puo' conferire deleghe specifiche ai vicedirettori.
Art. 42-quater (Governance organizzativa-scientifica). - 1. Il presidente del CNR, sentito il direttore o i direttori di dipartimento di riferimento da lui identificati, propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore del progetto e, in relazione alla dimensione e complessita' del progetto stesso, fino ad un massimo di due vicedirettori ai quali il consiglio di amministrazione puo' decidere di corrispondere un'indennita' a valere sul costo del progetto.
2. Il direttore del progetto, congiuntamente ai vicedirettori e ai soggetti partecipanti al progetto approvato dal CIPE, elabora un piano esecutivo che delinea la struttura e l'articolazione del progetto nel quadro del PNR. Il piano, tenuto conto dello stato delle conoscenze a livello internazionale e delle potenzialita' di ricerca esistenti nel Paese, precisa obiettivi e priorita' del progetto bandiera.
3. Il piano esecutivo puo' essere articolato in sottoprogetti, affidati a un responsabile di sottoprogetto e, eventualmente, organizzati in work-package. Ciascun work-package prevede gli obiettivi generali da raggiungere, la descrizione delle attivita' (tasks), gli obiettivi intermedi con relative date di conseguimento (milestones), la descrizione dei risultati (deliverables) con le date di consegna, le date di inizio e termine delle attivita'.
4. Insieme al piano esecutivo viene proposto il piano finanziario con la distribuzione delle risorse finanziarie dettagliate nei vari sottoprogetti e work-package da assegnare ai partecipanti al progetto ovvero a soggetti terzi, a partire dal secondo anno di attivita', a seguito di procedure competitive di carattere valutativo o negoziale nel rispetto della normativa vigente. Al fine di dotarsi di strumenti di garanzia nell'assegnazione dei contributi di ricerca il direttore del progetto, sentito il comitato esecutivo, istituisce un comitato di peer's review.
5. Il piano esecutivo e il piano finanziario - inseriti in apposita modulistica predisposta dal MIUR - vengono trasmessi al presidente del CNR per essere proposti al consiglio di amministrazione per la loro adozione e inoltrati al MIUR per valutazione e approvazione, agli enti partecipanti, al direttore o ai direttori dei dipartimenti di riferimento per eventuali adempimenti di competenza.
6. A seguito dell'approvazione del piano esecutivo, il MIUR si impegna ad erogare un minimo del 30% del contributo previsto.
7. Il direttore del progetto, gli eventuali vicedirettori e i responsabili di sottoprogetto costituiscono il comitato esecutivo del progetto, che coadiuva il direttore nella sua azione, formula proposte per il miglioramento delle attivita', predispone i rapporti sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.
8. Il CNR fornisce la struttura tecnico amministrativa necessaria al coordinamento del progetto e si impegna a dare supporto al direttore di progetto in ogni necessita' attinente il buon andamento delle attivita', con modalita' che saranno delineate nel piano esecutivo. Qualora il direttore del progetto sia esterno all'ente, puo' essere previsto il distacco di personale CNR presso la struttura di afferenza del direttore medesimo, con funzioni di raccordo con la struttura di riferimento tecnico amministrativa.
Art. 42-quinquies (Organismi e procedure di garanzia per la verifica e la valutazione del progetto). - 1. Il Ministro nomina un comitato di valutazione costituito da: un esperto esterno al progetto indicato da ciascuna delle istituzioni partecipanti al progetto, tre esperti esterni al progetto indicati dal Ministro. Ai lavori del comitato di valutazione partecipano, senza diritto di voto, uno dei direttori dei dipartimenti di riferimento indicato dal presidente del CNR e un funzionario del MIUR con compiti di informazione e di raccordo.
2. Il Comitato di valutazione, anche avvalendosi di referee esterni, con eventuale audizione del direttore e dei vicedirettori, esprime il parere sui rapporti di avanzamento del progetto e redige un rapporto annuale di valutazione.
3. Un organismo indipendente dal comitato di valutazione, nominato dal Ministro con costi a valere sul finanziamento del progetto, provvede all'audit finanziario-amministrativo annuale in stretto raccordo con il MIUR.
4. Il direttore del progetto elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento e, per tramite del direttore del dipartimento di riferimento o del principale tra i direttori dei dipartimenti di riferimento, la sottopone al presidente del CNR e quindi al consiglio di amministrazione. La relazione annuale e' corredata dal parere del comitato di valutazione, dai risultati dell'audit e da un parere dei direttori dei dipartimenti di riferimento. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei pareri espressi, approva la relazione annuale e adotta il piano dei finanziamenti per l'anno successivo.
5. La delibera del consiglio di amministrazione, corredata di tutta la documentazione relativa al progetto, viene trasmessa al MIUR per approvazione dei finanziamenti previsti, tenuto conto delle disponibilita' annuali inserite nel piano di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.».
Roma, 28 settembre 2011

Il presidente: Profumo
 
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