Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2011
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Ministero risorse agricole dell'11 settembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalla Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del relativo disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10.05.2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del disciplinare di produzione della denominazione, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il nome della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» e' integrato in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia».
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi», approvato con decreto Ministero risorse agricole dell'11 settembre 1996 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

3. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Etruschi Viterbesi" o "Tuscia"
Art. 1.
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Bianco (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso Novello;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosato (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico (anche nella versione Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto (anche nella versione Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto (anche nella versione Amabile);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello (anche nella versione Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello Passito;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese (anche nella versione Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese Rosato (anche nella versione Amabile e Frizzante);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo (anche nella versione Amabile);
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot.

Art. 2.
(Base Ampelografica)

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:
Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%;
Malvasia toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:
Montepulciano dal 20 al 45%;
Sangiovese dal 50 al 65%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico anche nella tipologia frizzante:
Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto anche nella tipologia frizzante:
Grechetto b., non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio,, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto nelle tipologie secco o amabile:
Trebbiano giallo, localmente detto rossetto, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito e frizzante:
Moscato bianco, localmente detto moscatello, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosso e rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante:
Sangiovese non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:
Grechetto rosso, localmente detto Greghetto almeno all'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:
Montepulciano, localmente detto violone, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo anche nella tipologia amabile:
Canaiolo nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:
Merlot non meno dell'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d' Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina.

Art. 4.
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
Per i reimpianti ed i nuovi impianti, sono escluse le forme di allevamento espanse, dovra' essere prevista una densita' di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco t 15;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato t 14;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico t 15;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto t 12;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto t 12;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello t 10;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto t 14;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese t 14;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone t 13;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo t 10;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot t 11.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.
(Norme per la vinificazione)

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vini.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
"Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei territori del comune di Orvieto, ricadente nella provincia di Terni e del comune di Vignanello, ricadente nella provincia di Viterbo, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver gia' vinificato le uve proprie provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» o «Vignanello», almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare di produzione.".
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la regione Lazio e comunicate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e all'organismo di controllo, di cui al decreto l.vo n. 61/2010.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco 9,5%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato 9,5%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo 10%;
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot 10%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
E' possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.
(Caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco, secco o amabile:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso, secco o amabile:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante piu' o meno fruttato;
sapore: secco o amabile, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee;
odore: fruttato e persistente;
sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosato, secco o amabile:
colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' previsto la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto secco o amabile:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;
sapore: secco, amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello secco, amabile:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico caratteristico del moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Sono previste le tipologie frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;
sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;
zuccheri: 50 gr./litro minimo;
acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore:caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante, piu' o meno fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:
colore: rubino intenso tendente al violaceo;
odore: caratteristico con retrogusto di marasca;
sapore: secco, pieno, piu' o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, aromatico, persistente;
sapore: amabile, di corpo, piu' o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.
(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse ottenuti siano distintamente indicate e rispettivamente caricati nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantinaNella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto rosso puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano giallo puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano toscano puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone.
Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa localita' S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato Cannaiola.
L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto» e «Vignanello» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purche' posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina purche' siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.
(Confezionamento)

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia», ad esclusione delle versioni Frizzanti deve essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacita' non superiore a litri 3.
E' consentito confezionare i vini di cui all'art. 1, ad esclusione della tipologia Novello in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.".
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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