Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (RM) presso la Sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15.06.2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della disciplinare di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Frascati», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Frascati» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Frascati» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo Dipartimento: Alonzo
 
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Frascati»
Art. 1.
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
(Base Ampelografica)

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%;
Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. le altre varieta' di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933. Nonche' i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
Tale zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in localita' Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimita' della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimita' del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (localita' Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina.
Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi e' fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; per i suddetti impianti non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.
La produzione massima di uva non deve eccedere le 14 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e di 10,00 %vol per la tipologia «Spumante».
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabli per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, e' consentita altresi' la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimita' del fontanile sito in localita' Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo cosi' nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimita' del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le localita' Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimita' del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove e' iniziata la delimitazione.
Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
Sono altresi' autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" gia' autorizzate dal DM di approvazione del disciplinare precedente.
Sono fatte salve le deroghe previste dal DLGS n.61 del 2010.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati».
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.
(Caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, secco, amabile o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico, da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.
(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata «Frascati» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
E' fatto obbligo indicare in etichetta solo le diciture "amabile" o "abboccato".
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», ad esclusione della tipologia «Spumante», e' obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
(Confezionamento)

I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Tuttavia per detti vini e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 3 litri.
E' consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacita' fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.
Ad esclusione della tipologia «Frascati» Spumante, per la chiusura dei recipienti di vetro, e' consentito l'uso del tappo capsula a vite.
Inoltre ad esclusione della tipologia Spumante, per i recipienti di vetro di capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc e' consentito l'uso del tappo a vite.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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