Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata per il tramite della regione Puglia su istanza delle organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»;
Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011;
Viste le istanze e controdeduzioni pervenute, nei termini e nei modi previsti, da parte del Comitato promotore della DOC in questione, intese ad anteporre la preposizione «del» prima del termine geografico della denominazione «Tavoliere», e la modifica del disciplinare di produzione con l'inserimento del comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;
Considerato il parere espresso dalla regione Puglia sulle citate istanze e controdeduzioni inteso a confermare quanto approvato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011 per quanto concerne la variazione della denominazione e, favorevole all'introduzione del comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;
Visto il parere del predetto Comitato, espresso nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed in particolare, il rigetto della richiesta di variazione della denominazione, nonche' l'accoglimento della richiesta di includere il comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;
Ritenuta la necessita' di doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare i produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
3. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 2

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 3

1. L'elenco dei codici, di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, per tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE».

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Rosso» anche riserva e rosato;
«Nero di Troia», anche riserva.

Art. 2.
Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Rosso anche riserva e rosato: Nero di Troia per almeno il 65%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Capitanata» e «Murgia Centrale», iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011;
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia anche riserva: Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea «Capitanata» e «Murgia Centrale» nella misura massima del 10% come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni bene esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica.
La densita' di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare sono ammesse le densita' reali e tradizionali delle zone di produzione.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento gia' in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento gia' esistenti.
E' consentita l'irrigazione esclusivamente in forma di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:



|==============|=================|=================================| | Tipologia | Produzione | Titolo alcolometrico volumico | | | uva t/h | naturale minimo | |==============|=================|=================================| | Rosso | 15,0 | 12,00 | |--------------|-----------------|---------------------------------| | Rosato | 16,0 | 11,50 | |--------------|-----------------|---------------------------------| |Nero di Troia | 14,0 | 12,50 | |==============|=================|=================================|



A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detti limiti, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». La regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i consorzi di tutela e le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e' tuttavia consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti alla zona come sopra delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potra' essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini ad indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per tutte le tipologie, e' ammessa colmatura con un massimo del 5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e varieta', aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere».
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno otto mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia riserva, prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno otto mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al granato;
odore: caratteristico, intenso, fruttato;
sapore: secco o abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso con l'invecchiamento;
odore: delicato, fruttato;
sapore: secco o abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima : 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato;
odore: caratteristico, intenso e fruttato;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi granato, con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni , aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione, e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», possono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona. E' consentito l'uso del tappo in vetro.
E' altresi' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro tipo «bag in box», costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non superiore a litri 3.
I vini di cui all'articolo recanti la menzione «riserva», devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacita' da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE»

1) Valle Scodella;
2) Valleverde;
3) Mortellino;
4) Posta Crusta;
5) Vigna Cenerata;
6) Montecigliano;
7) Cuparoni;
8) Terra dei Bisi;
9) Quarto;
10) I Parioni;
11) Coppa Malva;
12) Terra di Corte;
13) Quadrone delle Vigne Agro di Foggia;
14) Santa Chiara Agro di Foggia;
15) Marchesa Agro di Lucera;
16) Masseria Celentano Agro di Lucera;
17) Guado San Leo Agro di San Severo;
18) Tenuta Coppanetta Agro di San Severo;
19) Incoronata Agro di Foggia;
20) Posta Uccello Agro di Cerignola;
21) Risicata Agro di Cerignola;
22) Torre Alemanna Agro di Cerignola;
23) Tenuta Capaccio Agro di Orsara.
 
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