Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 ottobre 2011
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva azimsulfuron a seguito del rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/54/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/80/CE della Commissione, relativo all'iscrizione, fino al 30 settembre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007, di recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione, che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, di recepimento della direttiva 2010/54/CE della Commissione, che ha rinnovato, fino al 31 luglio 2021, l'iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta attiva fino al 31 dicembre 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2010/54/UE della Commissione;
Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, il quale dispone che la sostanza attiva azimsulfuron puo' essere autorizzata solo come erbicida e non sono ammesse applicazione aeree;
Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del suddetto regolamento, stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso;
Considerato che l'impresa DuPont de Nemours GmbH, titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di seguito elencati, contenenti la sostanza attiva in oggetto e registrati ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 194/1995, hanno ottemperato a quanto previsto all'art. 2, commi 1 e 2, dal regolamento di approvazione della sostanza attiva in oggetto, trasmettendo le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva stessa;
Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azimsulfuron;
Tenuto conto che la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari di seguito elencati e' subordinata alla presentazione di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' a quelle riportate della parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I al regolamento di approvazione dell'azimsulfuron;
Considerato che il riesame dei fascicoli presentati, da effettuarsi alla luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011, tiene conto anche dell'esperienza e delle nuove conoscenze scientifiche acquisite nel corso dei primi dieci anni di iscrizione della sostanza attiva, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato altresi' che l'impresa DuPont de Nemours GmbH, titolare delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato al presente decreto, ha presentato una domanda in data 23 settembre 2011, prot. n. 30499, diretta ad ottenere l'autorizzazione a commercializzare il prodotto fitosanitario «Gulliver» (reg. n. 9181), nelle nuove taglie: 120-160-200 gr in barattolo o Jar;
Considerato che per il rilascio dell'autorizzazione, volta all'estensione delle taglie in cui puo' essere confezionato il prodotto fitosanitario «Gulliver» (reg. n. 9181), non e' richiesto il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 194/1995;
Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva, come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva azimsulfuron, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.
2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini del riesame dei prodotti fitosanitari stessi secondo i principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011.
 
Art. 2

1. L'impresa DuPont de Nemours GmbH titolare delle registrazione dei prodotti fitosanitari di seguito riportati nell'allegato al presente decreto e' autorizzata a commercializzare il prodotto fitosanitario GULLIVER (reg. n. 9181), nelle nuove taglie: 120-160-200 gr in barattolo o Jar.
 
Art. 3

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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