Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 agosto 2011, n. 168
Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up;
Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare e assumere responsabilita' formali in societa' aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.
2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione
della Repubblica italiana recitano:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 117. - (omissis).
6. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
Il testo dell'articolo 6, comma 9, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario) reca:
«Art. 6. - (omissis).
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.».
- L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), prevede:
«Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:
«Art. 1. (omissis).
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica)
recitano:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore con altri impieghi pubblici o privati, il
professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa
per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti
da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni, e' utile ai fini della progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11)
e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.
I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma
dell'art. 5, legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre
cosi' disposto: «I professori di ruolo nominati giudici
della Corte costituzionale o componenti del Consiglio
superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai
sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, legge 18
marzo 1958, n. 311».
Art. 14 (Aspettativa dei professori che passano ad
altra amministrazione). - Il professore universitario, che
assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o
pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo
di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di
tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio presso
l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma,
non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini
giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo
ad esaurimento.
Art. 15 (Inosservanza del regime delle
incompatibilita'). - Nel caso di divieto di cumulo
dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con
altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo
impiego pubblico comporta la cessazione di diritto
dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal
precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
disposizioni previste dai successivi commi per
l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le norme sulle
incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, il professore decade
dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su proposta del
rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1, lett. e), dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 297 del 1999 concerne:
«e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale
di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,
nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle
universita' e degli enti di appartenenza, che ne
disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento
in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel
corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti
di proprieta' intellettuale e che definiscano le
limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con
le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte
all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari
chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con
l'articolo 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi
mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».



 
Art. 2
Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell' universita' o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'universita' ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla societa' puo' aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entita' giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.



Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1, lett. e) dell'articolo 2
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 si veda
nelle note all'articolo 1.



 
Art. 3
Procedura di costituzione degli spin off
o start up universitari

1. La proposta di costituzione della societa' e' approvata dal consiglio di amministrazione dell'universita', che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
a) gli obiettivi;
b) il piano finanziario;
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
d) il carattere innovativo del progetto;
e) le qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto;
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attivita' di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilita' con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
g) le modalita' di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprieta' intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle universita'.



Note all'art. 3:
- Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 si veda nelle note all'articolo 1.



 
Art. 4
Disciplina delle incompatibilita'

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'universita', non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.
2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilita' formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attivita' di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficolta' per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.
3. Lo svolgimento dell'attivita' a favore delle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'universita'. Qualora la partecipazione alle attivita' dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'universita' e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attivita' prestata presso la societa'.
4. L'ateneo effettua, con modalita' definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.
 
Art. 5
Disciplina dei conflitti d'interesse

1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attivita' in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e' tenuto a comunicare tempestivamente all'universita' eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attivita' a favore della societa' interessata.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'universita', al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societa'.
3. Il rapporto di lavoro con l'universita' non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. L'universita', secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.
 
Art. 6
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole universita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17



Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 9 dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'articolo
1.



 
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