IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 4, comma 1, concernente «Condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 9 agosto 2008 presentata dall'impresa «W. Neudorff GmbH KG», con sede legale in An der Muhle 3-D-31860, Emmerthal (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ferrox» contenente la sostanza attiva fosfato ferrico; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della direttiva 2001/87/CE della Commissione; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che proroga l'iscrizione nel suddetto allegato I di alcune sostanze attive, tra cui fosfato ferrico, fino al 31 dicembre 2015, in attesa che siano finalizzate le valutazioni delle informazioni supplementari richieste ai fini del rinnovo dell'iscrizione, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «W. Neudorff GmbH KG» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'ufficio in data 1° luglio 2011, prot. n. 22061, con la quale e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo; Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2011 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Sluxx»; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Sluxx» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fosfato ferrico; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'impresa «W. Neudorff GmbH KG», con sede legale in An der Muhle 3-D-31860, Emmerthal (Germania), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SLUXX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'allegato I. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardante la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera «W. Neudorff GmbH KG» in D 21337 Luneburg, Germania. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14764. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2011
Il direttore generale: Borrello |