Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 settembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mayya Protas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda con la quale la signora Mayya Protas, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea di «Filologo, insegnante di lingua russa e letteratura» con specializzazione in «Filologia» ABC n. 0043941, conseguito presso l'Universita' Statale del Kubanskij della citta' di Krasnodar (Federazione Russa), della durata di 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del d.lgs. n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata; Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata e non hanno espresso il prescritto parere; Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
Decreta:
Art. 1
1. Alla signora Mayya Protas, cittadina russa, nata a USSR (MD) in data 31 maggio 1975, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento dell'esame richiesto dall'art. art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989, avendo gia' frequentato il previsto corso presso la Confcommercio Lazio. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 29 settembre 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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