IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 167, del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere 4 sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2011 la dotazione di euro 32.915.560,00 successivamente ridotta ad euro 9.896.732,00 con DMT 50436/11 ai sensi dell'art. 17, comma 16, della legge n. 221/2010 che attua l'art. 14, comma 2, «Patto di stabilita' interno ed altre diposizioni sugli enti territoriali», del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica». Considerato, pertanto, che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni di che trattasi ammonta, per l'annualita' 2011, complessivamente ad euro 9.896.732,00; Visto il comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 prot. n. 11580, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 novembre 2010, registro 9, foglio n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - dell'30 dicembre 2010, n. 304, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualita' 2010; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2009, n. 403, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 8 luglio 2009, reg. 6, foglio 311, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Mantovani, la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative; Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente Stato - Regioni nella seduta del 27 luglio 2011;
Decreta:
1. La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualita' 2011 ad euro 9.896.732,00 e' ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi. 5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni. 6. Tenuto conto della forte riduzione intervenuta nella dotazione attribuita al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2011, le regioni possono, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, individuare, con apposito provvedimento, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, le priorita' di utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 agosto 2011
Il Sottosegretario di Stato: Mantovani
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 348 |