Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 ottobre 2011 |
Modifica degli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria», «Pantelleria». |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'isola di Pantelleria e dalla Confederazione italiana agricoltori di Trapani intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria»; Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza di cui sopra; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Gli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1971 e successive modifiche, sono modificati cosi' come riportato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
| Annesso MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI PANTELLERIA», «PASSITO DI PANTELLERIA» E «PANTELLERIA».
All'art. 5: il comma 10 e' sostituito dal seguente testo: «Il vino "Moscato di Pantelleria" deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche. Il vino "Passito di Pantelleria", deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole.»; il comma 13 e' sostituito dal seguente testo: «Il vino "Pantelleria Moscato liquoroso" deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche. Il vino "Passito di Pantelleria liquoroso" deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.»; alla tabella di cui al comma 16, le rese massime dell'uva in vino e delle produzioni massime di vino per ettaro, sono modificate come di seguito indicato: per la tipologia Pantelleria Moscato liquoroso resa massima dell'uva in vino «70%», produzione massima di vino per ettaro litri «7000»; per la tipologia Pantelleria Passito liquoroso resa massima dell'uva in vino «55%», produzione massima di vino per ettaro litri «5500». All'art. 6: le caratteristiche al consumo delle tipologie «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» sono modificate come di seguito indicato: per la tipologia «Moscato di Pantelleria» al colore, dopo la parola «giallo», inserire la dicitura «talvolta»; per la tipologia «Passito di Pantelleria» al colore, dopo le parole «giallo dorato», eliminare la dicitura «talvolta». All'art. 7: il comma 6 e' sostituito dal seguente testo: «Nell'etichettatura del vino "Passito di Pantelleria" e' consentito riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole.». |
|
|
|